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21.4353 · Interpellanza · 2021-11-29

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Per le imprese svizzere, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) comporta oneri amministrativi considerevoli. Poiché anche la più recente proposta di semplificare l'IVA attraverso un'aliquota unica è stata respinta (Mo. Caroni 21.3444), è necessario aprire la strada a nuovi approcci di riforma.

Uno di questi potrebbe consistere nell'esentare le prestazioni B2B, ovvero non assoggettare più all'IVA le prestazioni fornite tra le imprese e assoggettare soltanto le prestazioni B2C (quelle fornite tra imprese e clienti), conformemente al carattere di un'imposta sul consumo. Con un sistema simile, l'impresa fornitrice della prestazione sarebbe semplicemente tenuta a verificare se l'impresa beneficiaria della prestazione è in grado di comprovare lo statuto di impresa mediante il numero IVA/IDI. Se così non fosse, la prestazione B2B potrebbe essere fatturata senza l'IVA.

Sia la legislazione svizzera che quella europea prevedono già alcune regolamentazioni analoghe (ad es. la procedura di notifica in Svizzera).

I vantaggi di una siffatta riforma sono palesi: sia le imprese fornitrici di prestazioni sia quelle beneficiarie ridurrebbero in maniera significativa gli oneri in termini di burocrazia, compliance, rischi e liquidità.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Potrebbe ipotizzare un sistema che preveda l'esenzione dall'IVA delle prestazioni B2B in modo generalizzato anziché soltanto puntuale, come pure l'assoggettamento all'IVA unicamente delle prestazioni B2C?

2. Quali sarebbero gli effetti positivi per le imprese interessate e per lo Stato? Questi vantaggi (segnatamente la diminuzione degli oneri amministrativi da entrambe le parti) sono quantificabili?

3. Quali sarebbero le difficoltà da superare e come dovrebbero essere gestite (segnatamente il consumo proprio, il traffico transfrontaliero e le eventuali perdite fiscali)?

4. Come verrebbero trattate le attuali esenzioni dall'imposta? Un'esenzione vera e propria sarebbe un'opzione praticabile?

5. Quali sarebbero i prossimi passi da compiere per realizzare una riforma di questo tipo? Il Consiglio federale sarebbe disposto a intraprenderli?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domande 1 e 5: un sistema di imposta sul consumo che preveda la fornitura di prestazioni senza IVA tra imprese assoggettate all'imposta rappresenterebbe un abbandono della riscossione frazionata dell'IVA. Un'imposta sul consumo concepita in questo modo ridurrebbe l'onere amministrativo per la maggioranza dei contribuenti, ma nel contempo genererebbe un sovraccarico amministrativo per numerose imprese assoggettate all'imposta. Secondo il Consiglio federale, il valore aggiunto auspicato con una siffatta imposta sul consumo non sarebbe tale da giustificare un cambiamento del sistema così radicale, considerate tutte le incertezze e il dispendio che ne conseguirebbero. L'Esecutivo predilige una semplificazione puntuale dell'IVA, ad esempio mediante il rendiconto annuale proposto nel quadro della revisione parziale della legge sull'IVA in corso (21.019).

Ad domanda 2: per quanto concerne gli effetti positivi per le imprese interessate, da un lato esse non dovrebbero fatturare e incassare l'imposta per prestazioni fornite ad altre imprese. Le imprese beneficiarie delle prestazioni avrebbero dei vantaggi in termini di liquidità, poiché non dovrebbero pagare alcuna imposta che verrebbe contabilizzata in un secondo momento nel rendiconto dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) quale imposta precedente. La maggior parte delle imprese attualmente assoggettate all'imposta avrebbe pertanto oneri amministrativi più bassi.

Il venir meno dell'onere in termini di controllo in merito alla deduzione dell'imposta precedente sarebbe invece uno degli effetti positivi per lo Stato, ovvero per l'AFC. Inoltre sarebbe possibile evitare casi di bancarotta fraudolenta, nei quali i contribuenti non versano l'IVA all'AFC ma la fanno valere presso i clienti quale imposta precedente.

Ad domanda 3: le difficoltà consisterebbero in particolare nel fatto che le imprese non potrebbero più trattare nello stesso modo le prestazioni dello stesso tipo, facendo una distinzione tra clienti assoggettati o non assoggettati all'imposta. A ogni acquisto di prestazione, le imprese assoggettate all'imposta dovrebbero comunicare per tempo il numero IVA, per evitare il conteggio dell'imposta e correzioni successive dei rendiconti. Nell'importazione di beni dovrebbero comunicare tempestivamente il numero IVA all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Nel caso in cui fornisse prestazioni escluse dall'imposta, svolgesse compiti sovrani oppure ottenesse sussidi, il contribuente dovrebbe verificare l'assoggettamento delle sue prestazioni all'imposta sull'acquisto. Per ciascuna prestazione dovrebbe di conseguenza valutare se si tratta di una prestazione esclusa dall'imposta o imponibile e, in tal caso, determinare l'aliquota. Poiché questa valutazione sarebbe più complicata per la persona beneficiaria della prestazione che per la persona fornitrice, aumenterebbero l'onere amministrativo, l'incertezza del diritto e il rischio di riscossioni a posteriori da parte dell'AFC.

L'onere amministrativo sarebbe più elevato anche per le imprese che attualmente applicano il metodo delle aliquote saldo o quello delle aliquote forfettarie, dato che non sarebbero più possibili semplificazioni.

Le difficoltà per l'AFC risiedono nel fatto che diventerebbe indispensabile controllare se gli acquisti sono stati effettuati in esenzione d'imposta e se l'imposta sull'acquisto è stata dichiarata correttamente, qualora fossero fornite prestazioni escluse dall'imposta, svolti compiti sovrani oppure ottenuti sussidi.

Le ripercussioni finanziarie della riforma dipendono dall'impostazione concreta di quest'ultima. Se in futuro l'imposta sull'acquisto fosse dovuta per prestazioni escluse dall'imposta, compiti sovrani o sussidi, la riforma sarebbe neutra sotto il profilo dei proventi.

Sussisterebbe un rischio per perdite su debitori ai livelli a monte della catena di creazione del valore soltanto nel caso di prestazioni escluse dall'imposta o di compiti sovrani. Visto che l'IVA non sarebbe più riscossa in modo frazionato sull'intera catena di creazione del valore, una perdita totale si verificherebbe se non fosse versata all'ultimo livello della catena.

Ad domanda 4: nel caso di un'esenzione di prestazioni finora escluse dall'IVA, una parte cospicua del consumo interno ne sarebbe completamente esentata. Le persone che forniscono le prestazioni B2C esenti dall'imposta avrebbero conseguenze amministrative, mentre quelle già assoggettate verrebbero sgravate; chi invece per tale motivo chiederebbe di essere registrato come contribuente dovrebbe farsi carico di maggiori oneri amministrativi. Inoltre, molte imprese chiederebbero l'iscrizione nel registro dei contribuenti perché solo così potrebbero ottenere la prestazione preliminare in esenzione d'imposta mediante l'indicazione del numero IVA.

Una vera e propria esenzione dall'imposta al posto dell'esclusione dall'imposta comporterebbe una forte diminuzione delle entrate. Da un lato l'AFC otterrebbe uno sgravio importante a livello amministrativo, perché dovrebbe verificare meno frequentemente il conteggio dell'imposta sull'acquisto. Dall'altro lato dovrebbe però affrontare un onere supplementare considerevole, perché dovrebbe fornire consulenza a un numero elevato di nuovi contribuenti. Attualmente non è possibile esprimersi in modo definitivo su come potrebbe evolversi tale onere amministrativo.

Risposta del Consiglio federale.