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21.4354 · Mozione · 2021-11-30

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di istituire una base legale a sé stante che vieti e punisca l'utilizzo in pubblico, nel mondo reale e in quello digitale, di simboli noti del nazionalsocialismo, in particolare gesti, parole, forme di saluto, emblemi e bandiere, nonché oggetti che rappresentano o contengono tali simboli quali scritti, registrazioni sonore o video oppure raffigurazioni.

Begründung

Nel 2009 è stata discussa in Parlamento l'introduzione di un divieto dei simboli razzisti. Si intendeva punire con una multa chiunque diffonde in pubblico simboli razzisti od oggetti che rappresentano o contengono tali simboli.

Il Consiglio federale e successivamente il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno respinto l'introduzione di tale divieto, argomentando in particolare che è difficile definire i simboli vietati con la chiarezza richiesta dal principio di determinatezza di cui all'articolo 1 del Codice penale. Questa motivazione è comprensibile se la norma penale si riferisce in ampia misura a simboli razzisti di qualsiasi tipo. Non è tuttavia valida se il divieto riguarda una forma concreta di razzismo, ossia l'Olocausto, e vieta soltanto l'utilizzo di simboli noti al pubblico.

Una norma penale riferita unicamente all'Olocausto è giustificata. La storiografia ha estesamente descritto il nazionalsocialismo come crimine contro l'umanità unico nel suo genere. Questa eccezionalità è ricordata ora anche da un memoriale svizzero dell'Olocausto voluto dal nostro Parlamento. In tempi di crescenti e preoccupanti manifestazioni di antisemitismo è inoltre chiara ed evidente la necessità di un intervento per vietare le relativizzazioni pubbliche di questo crimine. Nel mondo reale così come in quello digitale i gesti e i simboli nazisti noti al pubblico non rientrano nella libertà di opinione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Sia l'articolo 261bis capoverso 2 del Codice penale (CP; RS 311.0) sia l'articolo 171c capoverso 1 secondo periodo del Codice penale militare (CPM; RS 321.0) puniscono chiunque propaghi pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale. Le circostanze concrete determinano se si tratta di un atto di propaganda. Il semplice fatto di manifestare pubblicamente simpatia per un'ideologia discriminatoria o di farvi riferimento, anche in maniera cinica, non costituisce ancora un atto di propaganda. L'autore deve inoltre voler influenzare terzi e farli aderire a questa ideologia. Se lo fa, si rende punibile secondo il diritto vigente.

È innegabile che il fatto di mettere in mostra e strumentalizzare simboli del nazionalsocialismo può essere scioccante e gravoso, soprattutto per le vittime dell'Olocausto e i loro famigliari e discendenti. Ciononostante, l'utilizzo pubblico di simboli razzisti senza scopi propagandistici viola soltanto indirettamente la dignità umana e la pace pubblica. È vero che la libertà di espressione (art. 16 della Costituzione federale [Cost; RS 101]) non vale in maniera assoluta, in quanto può essere limitata a tutela dei diritti di terzi. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale occorre tuttavia accettare che possano essere espresse anche opinioni disturbanti, seppur intollerabili per la maggioranza.

Nel 2015 e nel 2016 il Parlamento ha ad esempio rifiutato di rendere punibile il saluto nazista (cfr. la petizione 14.2018). Nel quadro di due interventi più recenti, considerate le basi legali esistenti il Consiglio federale non ha ravvisato la necessità di emanare ulteriori disposizioni penali contro l'utilizzo di determinati simboli (cfr. i pareri relativi alle mozioni 19.3270 Barrile Angelo, Divieto dell'utilizzo pubblico di simboli che esaltano i movimenti estremisti istigando alla violenza e alla discriminazione razziale e 21.4046 Rüegger Monika, Divieto di utilizzare simboli estremistici, terroristici e islamisti). Il Consiglio federale ha inoltre già illustrato in precedenza l'impossibilità di delimitare il comportamento punibile da quello non punibile (Rapporto sullo stralcio della mozione 04.3224 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, FF 2010 4263, 4271 segg.; https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2010/819/it). Infine, i simboli in questione dovrebbero continuare a poter essere utilizzati a fini di rielaborazione in un contesto storico, educativo, giornalistico o artistico.

Per questi motivi, il Consiglio federale resta convinto che la prevenzione sia una soluzione più adeguata della repressione penale per contrastare l'utilizzo di simboli nazisti senza scopi propagandistici. Il Servizio per la lotta al razzismo (SLR), competente in materia di prevenzione e sensibilizzazione alla lotta contro il razzismo e la discriminazione razzista, organizza, promuove e coordina pertinenti attività a livello federale, cantonale e comunale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.