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21.4410 · Interpellanza · 2021-12-13

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

In Svizzera, il principio della solidarietà fiscale tra (ex) coniugi è ancora applicato in maniera rigida in alcuni Cantoni, come il Cantone di Vaud. Questo principio comporta conseguenze gravi e difficoltà serie per le donne, che sono le principali vittime della sua applicazione.

A difesa della solidarietà fiscale vengono addotti diversi argomenti, ad esempio il fatto che, nel quadro del diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e art. 163 Codice civile svizzero [CC]), i coniugi si obbligano a cooperare. Sarebbe quindi giusto che entrambi i coniugi pagassero, in solido, le imposte relative ai redditi di cui disponevano congiuntamente.

Alla luce di questa situazione, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Ritiene che gli obblighi di mantenimento della famiglia di cui agli articoli 159 e 163 CC implichino effettivamente una responsabilità solidale rigida sotto il profilo fiscale?

2. Come valuta l'applicazione rigida del principio di solidarietà fiscale?

3. Poiché tutte le cause sono state intentate da donne, non si preoccupa della discriminazione indiretta che questa situazione rappresenta ai sensi degli articoli 8 capoverso 3 e 35 della Costituzione?

4. In che modo potrebbe ipotizzare una modifica di legge volta a prevenire tali forme di discriminazione indiretta?

5. Più in generale, come garantisce che una prassi fiscale non abbia conseguenze discriminatorie nei confronti delle donne?

6. Per verificare ciò, prevede di raccogliere dati relativi al patrimonio sotto l'aspetto del genere?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad 1. L'articolo 166 del Codice civile svizzero (CC) stabilisce che durante la vita comune ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia. In questo contesto, ciascun coniuge obbliga se stesso e solidalmente anche l'altro. Questa rappresentanza dell'unione coniugale riguarda i negozi giuridici. Gli atti di un coniuge che sottostanno al diritto pubblico della Confederazione o dei Cantoni non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 166 CC. Effettivamente è proprio il diritto pubblico che determina in che misura gli atti di un coniuge sono a favore o a sfavore dell'altro. La responsabilità solidale dei coniugi per i debiti fiscali contratti durante il matrimonio si basa sulle leggi fiscali della Confederazione e dei Cantoni, che prevedono l'imposizione comune dei coniugi. Da ciò deriva la responsabilità solidale per i debiti fiscali contratti durante il matrimonio. La legislazione differisce però in merito alla durata della responsabilità solidale. Mentre per la Confederazione tale responsabilità termina quando un coniuge diventa insolvente o quando i coniugi si separano o divorziano, per i Cantoni la questione è regolata in maniera differente (cfr. n. 2-4).

Ad 2.-4. Secondo l'articolo 129 della Costituzione federale, la Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali. L'armonizzazione si estende all'assoggettamento, all'oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali.

La riscossione delle imposte esula dall'ambito dell'armonizzazione. Di conseguenza, la legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni non contiene alcuna norma sulla responsabilità dei coniugi per i debiti fiscali. Compete quindi ai Cantoni adottare una regolamentazione in materia.

La legge fiscale del Cantone di Vaud stabilisce che i coniugi rispondano solidalmente per i debiti fiscali contratti durante la vita comune, anche dopo una separazione o un divorzio.

Questa regolamentazione è stata giudicata appropriata sia dai tribunali del Cantone di Vaud, sia dal Tribunale federale (DTF 2C_723/2015, 2C_740/2020). In queste sentenze si nega segnatamente una discriminazione indiretta delle donne. Anche se il problema dei debiti fiscali contratti durante la vita comune riguarda perlopiù le donne, la giurisprudenza ritiene che non si tratti di una discriminazione indiretta a causa della legislazione cantonale, bensì di una conseguenza dell'imposizione comune dei coniugi sancita nella legislazione federale.

Un eventuale cambiamento della situazione criticata dall'autrice dell'interpellanza compete al legislatore cantonale. Un intervento parlamentare analogo è stato peraltro depositato nel Cantone di Vaud.

Ad 5. e 6. La legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) prevede l'imposizione comune dei coniugi. I diritti e i doveri che ne derivano riguardano parimenti entrambi i coniugi. La LIFD non contiene quindi alcuna disposizione discriminatoria in materia d'imposizione dei coniugi.

Perciò non è necessario raccogliere dati relativi al patrimonio sotto l'aspetto del genere.

Risposta del Consiglio federale.