21.4411 · Interpellanza · 2021-12-13
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nel suo parere sulla mozione Porchet 20.3483 Per un nuova definizione della canapa, il Consiglio federale riconosce che "gli effetti psicotropi della canapa sono riconducibili unicamente al THC", prova scientifica oggi riconosciuta da tutti. È la ragione per cui "solo le piante di canapa o parti delle stesse e preparati fabbricati a partire dalla canapa con una concentrazione media di THC totale pari almeno all'1,0 per cento, sono considerate canapa ai sensi della legislazione sugli stupefacenti".
Ciononostante, ancora oggi la resina di canapa è considerata in modo diverso dai fiori, dalle talee, dall'olio o dalla tintura di canapa. L'ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti (OEStup-DFI) afferma che se gli estratti di canapa contengono meno dell'1 per cento di THC possono essere venduti e acquistati liberamente. La resina, invece, è sempre sottoposta alla legge sugli stupefacenti (LStup) indipendentemente dal suo tasso di THC. Questa pratica non è coerente.
L'OEStup-DFI è attualmente sottoposta a revisione e nell'avamprogetto posto in consultazione questo errore semantico, che consiste nel considerare la resina come "un vero e proprio stupefacente", non è ancora stato corretto. A un tasso di THC uguale o inferiore all'1 per cento, la resina non è più psicotropa di un fiore di canapa. Questo errore tecnico potrebbe già essere corretto nell'ambito della detta consultazione.
Questa incoerenza si spiega in quanto la legislazione attuale si basa ancora su una convenzione del 1961, mentre la molecola di THC è stata scoperta solo nel 1963. Per questo motivo all'epoca il controllo internazionale si era focalizzato sulla pianta stessa. Per disporre di una legislazione coerente, il Consiglio federale, che riconosce che l'effetto psicotropo è provocato solo dal THC, non dovrebbe più operare una distinzione tra diverse parti della pianta, resina o altri estratti.
In virtù di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. il Consiglio federale non pensa che la disparità di trattamento della resina di canapa non abbia oggi più una giustificazione scientifica?
2. Il Consiglio federale correggerà l'errore semantico della OEStup-DFI nell'ambito della revisione attualmente in corso?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Gli effetti psicotropi della canapa sono riconducibili alla sostanza denominata tetraidrocannabinolo (THC). Questo dato non era ancora noto al momento dell'elaborazione della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (RS 0.812.121.0) delle Nazioni Unite. Come già sottolineato dal Consiglio federale nel suo parere in risposta alla mozione Porchet 20.3483 "Per una nuova definizione della canapa, lo stato delle conoscenze scientifiche sul modo in cui agisce la canapa è stato considerato nel 2011 con l'introduzione nell'ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti (OEStup-DFI, RS 812.121.11) di una soglia di concentrazione media di THC totale dell'1,0 per cento. La soglia di THC rappresenta un criterio di differenziazione oggettivo tra la canapa per stupefacenti (cannabis) e la canapa a basso contenuto di THC. Solo la canapa e i preparati a base di canapa che superano la soglia di THC dell'1,0 per cento sottostanno ai controlli previsti dalla legislazione sugli stupefacenti.
Come constata correttamente l'interpellante, la resina di canapa (hashish), a differenza di altri preparati derivanti dalla pianta di canapa, è vietata dalla OEStup-DFI indipendentemente dalla concentrazione di THC. Manifestamente, all'atto dell'introduzione della soglia di THC non è stata riconosciuta un'utilità economica alla resina di canapa a basso contenuto di THC. Oggi si registra tuttavia un numero crescente di domande interessate alla prospettiva di poter ricavare la resina a basso contenuto di THC dalle piante di canapa per utilizzarla come materia prima per la produzione di medicamenti o registrarla quale prodotto succedaneo del tabacco. Secondo i dati disponibili, l'assunzione di canapa e di preparati che presentano una concentrazione di THC inferiore all'1,0 per cento non suscita alcun effetto di dipendenza. Di conseguenza, l'attuale divieto della resina di canapa a prescindere dalla concentrazione di THC è in contrasto anche con l'articolo 2 lettera a della legge sugli stupefacenti (LStup, RS 812.121), che definisce stupefacenti le sostanze e i preparati che generano dipendenza. Il disciplinamento in vigore determina inoltre incongruenze nell'esecuzione cantonale, dato che la classificazione legale di preparati a base di canapa con uguale concentrazione di principio attivo varia a seconda del metodo di fabbricazione (estrazione con solventi = "estratto di canapa" = non vietata in contrapposizione a setacciatura = "hashish" = vietata). Il Consiglio federale ritiene pertanto che, dal punto di vista odierno, il divieto della resina di canapa indipendentemente dalla concentrazione di THC non sia giustificato scientificamente e non corrisponda al senso e allo scopo della LStup.
2. Il Dipartimento federale dell'interno prevede di modificare l'elenco d della OEStup-DFI in modo che la soglia dell'1,0 per cento di THC valga anche per la resina di canapa. Introducendo un criterio uniforme per la classificazione quali stupefacenti della canapa e di tutti i preparati a base di canapa, si garantisce la coerenza della legislazione in materia e si fa chiarezza ai fini dell'esecuzione. In tal modo si tiene inoltre conto delle richieste in tal senso formulate nel quadro della consultazione sul diritto d'esecuzione relativo alla revisione attualmente in corso della legislazione sugli stupefacenti in relazione alla soppressione del divieto di impiego della canapa a fini medici. L'adeguamento della OEStup-DFI sarà effettuato in questo contesto.
Risposta del Consiglio federale.