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21.4425 · Interpellanza · 2021-12-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è in grado di proporre una soluzione come quella indicata nella motivazione per risolvere la questione del costo ingiusto degli interessi di mora dovuti in particolare all'AVS in caso di lunghe procedure che ritardano la riscossione?

Begründung

Diverse situazioni in cui viene riscossa un'imposta sul plusvalore risultante dal trasferimento di un patrimonio dalla sostanza commerciale a quella privata comportano anche la riscossione di un contributo AVS come se il reddito derivante dal plusvalore fosse un provento del lavoro. Tuttavia, sovente si viene a conoscenza di questo contributo e lo si paga soltanto diversi anni dopo l'insorgenza dell'evento scatenante (a causa dei tempi, generalmente molto lunghi, fino alla conclusione della procedura fiscale), il che può comportare cospicui interessi di mora dovuti in particolare all'AVS dai contribuenti, senza alcuna colpa da parte loro. Questo è molto ingiusto e richiede una soluzione: o gli interessi di mora non dovrebbero decorrere durante la procedura fiscale, o il loro tasso non dovrebbe superare un limite massimo come quello degli interessi applicati alle ipoteche di primo rango, oppure i contribuenti dovrebbero essere autorizzati a pagare un importo provvisorio durante la procedura fiscale (che sarà oggetto di un conteggio finale al termine della procedura). Altrimenti, il contribuente diventa di fatto il banchiere mecenate dell'AVS.

Stellungnahme des Bundesrates

Come ha ricordato il Consiglio federale nel parere in risposta alla mozione Salzmann 19.3654, la regolamentazione vigente prevede già per i lavoratori indipendenti il versamento di acconti provvisori calcolati sulla base di un reddito presumibile, che saranno presi in considerazione nel conteggio finale al termine della procedura fiscale. Gli assicurati hanno l'obbligo di comunicare divergenze rilevanti di reddito (ossia di almeno il 25 %) alla cassa di compensazione affinché gli acconti vengano adeguati. Le casse di compensazione li esortano regolarmente a farlo. Se una persona prevede che il proprio reddito aumenti al termine della procedura fiscale, in particolare a seguito di un utile in capitale, deve informarne la cassa di compensazione in modo che gli acconti vengano adeguati, evitando così di pagare interessi di mora. Questo vale anche per gli utili in capitale risultanti dal trasferimento di un patrimonio dalla sostanza commerciale a quella privata, che costituiscono un reddito da attività lucrativa indipendente sia secondo il diritto fiscale che per l'AVS.

La regolamentazione vigente tiene già conto della situazione particolare degli indipendenti e della loro difficoltà nella valutazione del reddito prevedendo che gli interessi di mora inizino a decorrere soltanto 12 mesi dopo il termine dell'anno di contribuzione. Questo meccanismo dà loro il tempo di chiudere l'esercizio contabile, valutare la situazione e farsi un'idea più precisa del reddito presumibile per poter comunicare eventuali divergenze (in particolare le entrate straordinarie, quali gli utili di liquidazione) e pagare acconti supplementari. Di regola questo sistema permette agli assicurati di evitare interessi di mora.

Pertanto, il Consiglio federale non è favorevole alla proposta di rinviare, per gli indipendenti, il decorso degli interessi di mora fino al passaggio in giudicato della tassazione fiscale (v. parere in risposta alla mozione Salzmann 19.3654), in quanto ciò comporterebbe un'ulteriore disparità di trattamento rispetto alle persone che versano contributi salariali. Per lo stesso motivo, l'Esecutivo è contrario alla proposta dell'autrice dell'interpellanza di applicare un limite massimo al tasso degli interessi di mora. Per l'AVS, il pagamento regolare e tempestivo dei contributi è indispensabile per il versamento mensile delle rendite. Gli interessi di mora costituiscono l'unico strumento a sua disposizione per incoraggiare gli assicurati a versare i contributi entro i termini legali.

Risposta del Consiglio federale.