21.4445 · Postulato · 2021-12-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di procedere a una valutazione delle medicine complementari secondo i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità e di proporre misure adeguate ai risultati dell'analisi.
Begründung
Da una decina di anni, in seguito a una decisione popolare del 2009, i medici possono (nuovamente) fatturare le prestazioni di medicina complementare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Da allora, le prestazioni di medicina antroposofica, di medicina tradizionale cinese, di omeopatia, di fitoterapia e di terapia neurale sono rimborsate. In un primo tempo i cinque metodi di trattamento citati erano integrati solo provvisoriamente nel catalogo di base dell'AOMS, poi lo sono stati definitivamente a partire dal 2017. Per poter fatturare prestazioni di medicina complementare attraverso l'assicurazione di base, un fornitore di prestazioni deve disporre di un attestato di capacità corrispondente.
È noto che l'efficacia di vari metodi di trattamento della medicina complementare non può essere provata secondo metodi scientifici. Infatti, l'Australia e la Francia hanno recentemente deciso che l'omeopatia non deve più essere presa a carico dall'assicuratore malattie. L'autorità sanitaria francese sostiene questa decisione fondandosi su una valutazione di circa 800 studi secondo i quali l'efficacia dell'omeopatia è semplicemente non provata.
In Svizzera le prestazioni di medicina complementare sono sottoposte al principio della fiducia. Sono rimborsate partendo dal principio che siano efficaci, adeguate ed economiche (principio EAE). In caso di riserve, è possibile intervenire di conseguenza ed esigere un controllo EAE. Nel caso di un tale esame le organizzazioni professionali interessate devono provare l'utilità delle prestazioni con studi scientifici. Non si sa tuttavia se questa procedura sia stata applicata in passato, né con quale frequenza. Il presente postulato chiede pertanto che dopo dieci anni il Consiglio federale stesso intervenga procedendo a una valutazione di tutti i metodi di trattamento complementari.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'ambito dell'articolo costituzionale sulla medicina complementare ampiamente approvato da Popolo e Cantoni nel 2009 sono state gradualmente attuate le richieste concernenti il suo impiego, il suo insegnamento e la ricerca in materia e dal 2012 l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ha rimborsato provvisoriamente fino al 2017 i costi delle prestazioni di cinque specialità di medicina complementare. I pertinenti lavori di valutazione condotti all'epoca hanno concluso che non sarebbe stato possibile dimostrare entro il 2017 l'efficacia complessiva delle prestazioni di medicina complementare secondo metodi scientifici, adottando i criteri applicati a tutte le altre prestazioni. Per attuare il mandato costituzionale è stata quindi elaborata un'alternativa che prevede un obbligo di rimborso per le prestazioni di medicina complementare nel rispetto dei criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità. A tal fine, nel 2017 sono state adeguate l'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e l'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) e le prestazioni mediche di medicina complementare sino ad allora rimborsate sono state assoggettate al principio della fiducia. È possibile presentare in qualsiasi momento richieste di verifica per singole prestazioni di medicina complementare.
Il Consiglio federale ritiene adeguato il sistema adottato per l'attuazione del mandato costituzionale e inopportuno un proprio intervento in materia.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.