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21.4447 · Interpellanza · 2021-12-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nella risposta all'interrogazione Rossini 13.1082, il Consiglio federale aveva ritenuto che le fototrappole poste nella natura non ponessero problemi sul piano della protezione dei dati e che la legislazione in vigore fosse sufficiente.

Qualche anno più tardi la situazione sembra essere evoluta nella direzione temuta dall'ex consigliere nazionale Rossini. Il numero di trappole poste è letteralmente esploso. L'incaricato vallesano della protezione dei dati ha ricevuto numerosi reclami. Alcuni escursionisti sono spiati dai proprietari di queste trappole. Procedimenti penali sono stati avviati sulla base di denunce fondate esclusivamente sulle prove illecite raccolte da queste fototrappole. Un guardiacaccia ha scherzato con un terzo osservando di averlo visto correre in un canale d'irrigazione. Per evitare il furto degli apparecchi, non è fornita alcuna informazione al pubblico.

Sembra dunque che infrazioni penali siano state commesse tramite queste fototrappole, che in pratica sono diventate una rete di videocamere di sorveglianza nella natura, in violazione di tutte le regole in materia di protezione dei dati.

Alla luce della situazione, il Consiglio federale è disposto a rivedere la sua valutazione del 2014, secondo cui le disposizioni in vigore erano sufficienti? È disposto a rendere attenti i servizi cantonali e le università che installano queste trappole ai loro stretti obblighi in materia di protezione dei dati? Che cosa intende intraprendere per evitare la proliferazione incontrollata di queste fototrappole? Non sarebbe opportuno disciplinarne l'uso nella legge sulla caccia (LCP)?

Stellungnahme des Bundesrates

Nelle sue risposte all'interrogazione 13.1082 ("Fototrappole e protezione dei dati") nonché alle pertinenti domande 14.5068 e 14.5069 dell'allora consigliere nazionale Rossini, il Consiglio federale aveva già sottolineato che le prescrizioni in materia di protezione dei dati devono essere rispettate nell'impiego di fototrappole. Il trattamento di dati personali da parte di persone e organi federali è disciplinato dalla legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), il trattamento di dati da parte di autorità cantonali (come p. es. le università) dalla legislazione cantonale in materia. I dati personali possono essere trattati soltanto per lo scopo indicato all'atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge (per la legislazione federale in materia di protezione dei dati cfr. art. 4 cpv. 3 LPD). Le fototrappole non hanno l'obiettivo di trattare dati personali, bensì servono a controllare e rilevare l'effettivo della fauna selvatica. Devono pertanto essere collocate in modo che nessuna persona sia riconoscibile sulle foto. Eventuali scatti che ciononostante permettono di identificare persone vanno distrutti immediatamente. È vietato conservare, inoltrare o pubblicare foto di persone o informazioni tratte da tali foto. Inoltre, a determinate condizioni il fatto di riprendere senza autorizzazione altre persone è punibile secondo l'articolo 179quater del Codice penale svizzero (RS 311.0). Nei Cantoni Vallese e Grigioni l'utilizzo di fototrappole per l'esercizio della caccia è vietato (art. 32 cpv. 7 regolamento d'esecuzione alla legge sulla caccia del Cantone del Vallese e art. 6 dell'ordinanza sull'esercizio della caccia del Cantone dei Grigioni). Inoltre, ad esempio il Cantone di Zurigo e l'Associazione CacciaSvizzera hanno pubblicato linee guida sull'impiego di fototrappole.

Spetta alle autorità di vigilanza e ai giudici stabilire nel singolo caso se un impiego di fototrappole ha violato prescrizioni in materia di protezione dei dati e norme penali. La vigilanza sul rispetto del diritto in materia di protezione dei dati compete, a livello federale, all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e, a livello cantonale, alle competenti autorità cantonali. Secondo la revisione totale della LPD, se sufficienti indizi lasciano presumere una violazione delle prescrizioni in materia di protezione dei dati l'IFPDT aprirà, d'ufficio o a querela di parte, un'inchiesta. Potrà inoltre emanare decisioni la cui inosservanza è punibile se sono munite della pertinente comminatoria.

Le fototrappole installate su mandato della Confederazione sono segnalate con cartelli che indicano il gestore. Le direttive adottate dal Cantone di Zurigo prevedono disposizioni analoghe per l'utilizzo da parte di privati. Le persone che sospettano di essere state fotografate possono rivolgersi ai responsabili ed esigere, in virtù della legislazione in materia di protezione dei dati, informazioni sul trattamento dei dati nonché la cancellazione o distruzione delle corrispondenti foto. Gli interessati hanno inoltre la possibilità di rivolgersi alle autorità di vigilanza o giudiziarie.

Le autorità sono tuttavia preoccupate per il sempre più frequente impiego di fototrappole a scopo di caccia. Questo non soltanto per ragioni inerenti alla protezione dei dati, ma anche nell'ottica della protezione della fauna selvatica, che incombe alla Confederazione (cfr. art. 79 e 80 cpv. 1 della Costituzione federale; RS 101). Il fatto che gli animali siano costantemente osservati a scopo di caccia ricorrendo all'ausilio di fototrappole può nuocere alla loro salvaguardia. Alla prossima occasione il Consiglio federale vaglierà quindi la necessità di disciplinare l'impiego di fototrappole ai fini della caccia.

Risposta del Consiglio federale.