Lexipedia

21.4451 · Interpellanza · 2021-12-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

In virtù degli accordi bilaterali i diplomi di medico conseguiti in un Paese dell'UE sono equiparati al diploma federale di medico; e su richiesta la Mebeko li riconosce formalmente e li iscrive nel medreg. Concretamente ciò significa, che un medico con diploma europeo di principio ha diritto a ottenere il riconoscimento diretto del suo titolo in Svizzera e può intraprendere e ottenere in Svizzera un titolo federale di perfezionamento e/o una formazione approfondita di diritto privato.

A metà 2020 l'Italia ha modificato le sue leggi introducendo la laurea abilitante all'esercizio della medicina e chirurgia, con la conseguente soppressione dell'esame di abilitazione o esame di Stato (fino allora presupposto per poter esercitare la professione sia in ospedale sia sul territorio).

A seguito di ciò l'autorità competente italiana ha provveduto a informare la Commissione europea della modifica intervenuta e apparentemente tutti gli Stati europei e dell'area SEE continuano a garantire il riconoscimento automatico; tutti tranne la Svizzera.

Attualmente infatti la Svizzera, attraverso la Mebeko, non riconosce più automaticamente i diplomi di medico ottenuti in Italia, ma si limita a "registrarli" nel Medreg, come diploma non riconoscibile (alla stregua dei diplomi extraeuropei).

Chiedo pertanto:

1. Il Consiglio federale è al corrente del problema del mancato riconoscimento automatico in Svizzera dei diplomi italiani di medico?

2. Conferma il Consiglio federale che il medico con diploma italiano "registrato" (e non riconosciuto) nel Medreg possa lavorare in Ticino e iniziare un percorso di perfezionamento?

3. Anche negli altri Cantoni si possono assumere medici assistenti con diplomi italiani non riconosciuti?

4. Conferma il Consiglio federale che un medico con diploma italiano "registrato" (e non riconosciuto) non possa ottenere in Svizzera un titolo federale di perfezionamento e/o una formazione approfondita di diritto privato?

5. Il medico con diploma italiano e titolo di perfezionamento italiano può ottenere in Svizzera il riconoscimento (almeno) del titolo di perfezionamento?

6. Non essendoci più il riconoscimento automatico dei diplomi italiani, la Mebeko effettuerà il riconoscimento individuale? A quali condizioni?

7. Quali passi intende fare il Consiglio federale/sono stati fatti dal Consiglio federale per risolvere la situazione e con quale orizzonte temporale si riuscirà a ottenere delle rassicurazioni?

Begründung

In base alle informazioni ricevute dalla SIWF e dalla Mebeko, le quali hanno interpellato l'Ufficio del Medico cantonale, in Ticino il medico ticinese con diploma italiano "registrato" Medreg può lavorare sotto la responsabilità di terzi e iniziare un percorso di perfezionamento; tuttavia non gli è permesso di concludere il perfezionamento non potendo iscriversi all'esame di specialità, né ottenere il titolo federale di specialista.

Molti ticinesi scelgono di condurre i propri studi in ambito medico nella vicina penisola, sia per una questione linguistica sia a causa del "numerus clausus" vigente nelle facoltà di medicina delle Università svizzere. Al rientro in Ticino e in Svizzera, dopo aver ottenuto il diploma italiano, si trovano però confrontati con questa discriminazione.

Ciò desta non poche preoccupazioni sul futuro dell'approvvigionamento di medici nel Canton Ticino. Il rischio per un Cantone come il Ticino, già confrontato con il fatto che molti ticinesi laureati in medicina oltre Gottardo decidono in seguito di non far più ritorno a sud delle Alpi, è di andare incontro a una penuria di medici in futuro.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è consapevole della problematica del riconoscimento automatico del diploma italiano di medico ("laurea abilitante"). Secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (LPMed; RS 811.11) i diplomi universitari esteri vengono riconosciuti dalla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) solo se esiste un accordo sul riconoscimento reciproco dei diplomi concluso con lo Stato interessato. In virtù dell'allegato III dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la Svizzera partecipa al sistema dell'UE per il riconoscimento delle qualifiche professionali. L'adeguamento di diplomi già esistenti e l'inclusione di nuovi diplomi nell'allegato III ALC richiedono una decisione del Comitato misto (cfr. art. 18 ALC). La revisione in corso dell'allegato III ALC, che includerà anche il riconoscimento automatico del diploma italiano di medico ("laurea abilitante"), non è ancora terminata.

2. / 3. Le questioni relative all'esercizio della professione continuano a essere gestite esclusivamente dalle autorità sanitarie cantonali competenti. Spetta a queste ultime decidere se o a quali condizioni le persone in possesso di un diploma estero in una professione medica universitaria registrato o riconosciuto possono esercitare nel Cantone.

4. L'Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM) della Federazione dei medici svizzeri (FMH) decide se un diploma in una professione medica universitaria registrato può consentire la partecipazione a un ciclo federale di perfezionamento. Secondo l'articolo 23 capoverso 4 del regolamento per il perfezionamento professionale dell'ISFM, soltanto i titolari di un diploma di medico federale o riconosciuto possono essere ammessi all'esame di specializzazione.

5. Un titolo di perfezionamento ottenuto in uno Stato UE/AELS è riconosciuto se l'equivalenza con un titolo federale di perfezionamento è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco concluso con lo Stato interessato (cfr. art. 21 cpv. 1 LPMed).

6. Per i diplomi e i titoli di perfezionamento degli Stati contraenti, la MEBEKO applica il riconoscimento automatico ed è quindi vincolata all'allegato III ALC e alla pertinente giurisprudenza. Se un diploma estero non può essere riconosciuto, secondo l'articolo 15 capoverso 4 LPMed la MEBEKO stabilisce le condizioni per l'ottenimento del diploma federale.

7. La questione del riconoscimento della nuova "laurea abilitante" è stata discussa alla riunione del Comitato misto del 22 ottobre 2021, ma, considerata la revisione dell'allegato III ALC in corso, non è ancora stata presa una decisione. Si prosegue con i lavori interni per la revisione dell'allegato III ALC ed è portato avanti il coordinamento con l'UE. Questo concerne anche i titoli di perfezionamento svizzeri che da tempo sono in attesa dell'aggiornamento dell'allegato III ALC per poter essere riconosciuti automaticamente dall'UE. Come soluzione provvisoria, la MEBEKO continua a offrire ai candidati qualificati la possibilità di registrare il proprio diploma fino a quando il Comitato misto ALC non avrà preso una decisione. Questa registrazione permette ai medici formati in Italia di intraprendere in Svizzera un'attività lucrativa dipendente, ad esempio in un ospedale. Se entro un certo tempo non sarà stato possibile fare progressi nell'adeguamento previsto dell'allegato III ALC, la MEBEKO valuterà nuovamente la situazione. L'obiettivo del Consiglio federale è di aggiornare quanto prima l'allegato III ALC.

Risposta del Consiglio federale.

Discriminazione nel perfezionamento e nella specializzazione di medici ticinesi con diplomi universitari italiani | Lexipedia | Lexipedia