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Caso di corruzione dell'UBS in Papua Nuova Guinea. Cosa fa il Consiglio federale per evitare che l'immagine della Svizzera sia fatalmente compromessa?

21.4458 · Interpellanza · 2021-12-15

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nel febbraio del 2014, l'UBS concesse un credito di 945 milioni alla Papua Nuova Guinea, con il quale lo Stato insulare comprò azioni della società petrolifera Oil Search. Poco tempo dopo il prezzo del petrolio crollò. La Papua Nuova Guinea fu costretta a vendere le azioni e riportò una perdita dell'ordine di 432 milioni, corrispondente al 70 per cento del budget destinato alla sanità del Paese. Nelle sue conclusioni, la commissione di mediazione (ombudsman) papuana dichiarò che probabilmente l'operazione era all'origine di circa 15 infrazioni di legge. Il credito concesso dall'UBS avrebbe dovuto essere sottoposto al Parlamento. Il caso è attualmente allo studio di una commissione d'inchiesta indipendente.

Al proposito, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale è in contatto con l'UBS e con il governo papuano riguardo a questa operazione creditizia? Qual è la sua posizione? La Svizzera sostiene la Papua Nuova Guinea nel quadro di una procedura di assistenza giudiziaria o il Consiglio federale ha rilasciato un'autorizzazione a tale scopo?

2. La FINMA ha reso noto di essere in contatto con l'UBS in merito alla discutibile operazione creditizia. In cosa consistono questi contatti?

3. La mancata osservanza degli obblighi di vigilanza da parte delle autorità svizzere e/o le lacune nel diritto svizzero hanno favorito l'operazione creditizia?

4. Se la commissione d'inchiesta indipendente papuana dovesse concludere che la concessione del credito è contraria alla Costituzione o alle disposizioni di legge, si può presumere che l'UBS abbia commesso un'infrazione al diritto svizzero in materia di vigilanza. In tal caso la Svizzera fornirebbe alla Papua Nuova Guinea un'assistenza giudiziaria esaustiva? Il Consiglio federale adotterebbe misure (legislative)?

5. Nella risposta alla domanda 19.5074 depositata dal consigliere agli Stati Carlo Sommaruga, il consigliere federale Ueli Maurer ha dichiarato che il dispositivo esistente per combattere la criminalità finanziaria e la corruzione è efficace. Il Consiglio federale condivide questa opinione anche nell'ipotesi di una violazione degli obblighi di diligenza dell'UBS in Papua Nuova Guinea?

6. Considerato il gran numero di casi analoghi nei quali le banche sono accusate di mancata osservanza degli obblighi di diligenza, il Consiglio federale non vede la necessità di intervenire sul piano legislativo, affinché gli intermediari finanziari siano chiamati più facilmente a rendere conto del loro operato?

7. Come valuta i danni causati dal comportamento dell'UBS in Papua Nuova Guinea? Crede che l'operazione possa causare un danno reputazionale per tutta la Svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

1. A tal proposito il Consiglio federale non è in contatto né con l'UBS né con la Papua Nuova Guinea. Per quanto concerne le questioni rilevanti in materia di diritto di vigilanza, spetta alla FINMA mantenere i contatti con gli istituti assoggettati a vigilanza. Finora le autorità papuane non hanno trasmesso alcuna domanda alla Svizzera né l'hanno contattata ufficialmente in merito al caso in questione.

2. / 3. Si rimanda alla risposta del consigliere federale Ueli Maurer alla domanda 19.5074. Attualmente il Consiglio federale non è in grado di fornire informazioni supplementari in proposito.

4. In virtù della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) la Svizzera può in linea di principio cooperare con qualsiasi Stato nell'ambito dell'assistenza internazionale in materia penale. Se la Papua Nuova Guinea dovesse presentare una domanda, le autorità competenti svizzere procederebbero a un esame della stessa e deciderebbero nel caso concreto sulla possibilità di cooperare in materia di assistenza giudiziaria. Inoltre, il DFF è regolarmente in contatto con la FINMA, anche per la valutazione periodica del quadro normativo.

5. Il Consiglio federale è tuttora del parere che il dispositivo esistente per combattere la criminalità finanziaria e la corruzione sia efficace. Non è in grado di esprimersi su casi concreti.

6. Si rimanda al parere del Consiglio federale al postulato 21.3893 "Strumenti agili per responsabilizzare maggiormente i quadri superiori dei mercati finanziari".

7. Per la piazza finanziaria svizzera l'integrità è un aspetto centrale riconosciuto a livello internazionale. Il Consiglio federale continuerà a seguire gli sviluppi in questo ambito.

Risposta del Consiglio federale.

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