21.4461 · Postulato · 2021-12-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adempiere i suoi obblighi derivanti dall'articolo 16 della Convenzione dell'Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (RS 0.440.8) agevolando l'entrata di artisti e operatori culturali provenienti da Stati soggetti all'obbligo del visto per eventi culturali in Svizzera e stilando un rapporto in materia.
In particolare
- sonda il margine di manovra offerto dal diritto Schengen per agevolare la mobilità degli artisti e degli operatori culturali conformemente alla Convenzione Unesco ed esamina una politica specifica in materia di visti per incentivare la mobilità degli artisti e degli operatori culturali al momento dell'entrata (p. es. procedura agevolata del visto, emolumenti ridotti per visti, visti di lunga durata, ecc.) e istruisce di conseguenza la rete esterna svizzera;
- semplifica la comunicazione con istituzioni culturali e organizzatori e appronta offerte informative o formative con suggerimenti pratici per agevolare la mobilità degli operatori culturali (p. es. piattaforme Internet);
- esamina il potenziale di offerte per soggiorni plurimensili di artisti e operatori culturali provenienti da Paesi terzi (non UE/AELS) in Svizzera, valuta le conseguenze del cambio di prassi del 2020, da quando un soggiorno di tre mesi è considerato un lavoro e non più un soggiorno artistico, e illustra le possibilità di contribuire alla promozione della diversità delle espressioni culturali mediante atelier in Svizzera e all'estero.
Begründung
Il terzo rapporto periodico della Svizzera sull'attuazione della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali nel periodo 2016-2019 mostra che l'impegno volontario della Svizzera a promuovere la mobilità degli artisti e degli operatori culturali (art. 16 della Convenzione) è stato finora attuato in maniera insufficiente. In particolare, troppo spesso le persone provenienti da Paesi soggetti all'obbligo del visto non riescono a entrare in Svizzera per partecipare a eventi culturali a causa degli elevati ostacoli burocratici. Da allora, nuovi sviluppi hanno acuito il problema invece che attenuarlo. Esiste un margine di manovra per eliminare gli ostacoli in maniera conforme a Schengen che deve essere analizzato e sfruttato. Anche le direttive operative per l'attuazione della Convenzione esigono esplicitamente che gli Stati contraenti agevolino la mobilità degli artisti e degli operatori culturali (art. 14 n. 6.1.5) e concedano visti agevolati.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole dei suoi obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO del 2008 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. A tale proposito, rinvia alle sue considerazione in risposta all'interpellanza 13.3153 Friedl Claudia (Artisti provenienti da Paesi in via di sviluppo. Rilascio dei visti conforme alla Convenzione Unesco). La mobilità di artisti e operatori culturali costituisce un aspetto centrale della Convenzione, e la Confederazione è già attiva su più piani.
1. Per quanto riguarda il rilascio di visti a operatori culturali, le disposizioni Schengen non prevedono alcun trattamento di favore generalizzato per questa categoria. In linea di massima, gli operatori culturali devono soddisfare tutti i requisiti d'entrata. Eventuali disposizioni sul trattamento privilegiato degli operatori culturali dovrebbero essere emanate congiuntamente da tutti gli Stati Schengen. Le normative generali Schengen non prevedono infatti né una procedura agevolata o accelerata di rilascio del visto né agevolazioni particolari al momento della determinazione della durata di validità di un visto a favore di questa categoria di persone. Conformemente all'articolo 16 paragrafi 4d e 5c del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), i rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro o persone di età non superiore ai 25 anni che partecipano a manifestazioni culturali possono essere esentate dall'emolumento di visto. Inoltre, in virtù dell'articolo 16 paragrafo 6 del codice dei visti la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) o il Dipartimento federale degli affari esteri possono, in singoli casi, derogare alla riscossione o ridurre l'emolumento da riscuotere, se ciò serve a promuovere interessi culturali. Oltre a ciò, accordi di facilitazione del rilascio dei visti tra l'UE e Paesi terzi prevedono regolarmente agevolazioni anche per gli operatori culturali. In questi casi, la Svizzera conclude regolarmente un pertinente accordo con lo Stato terzo in questione a fini di armonizzazione della prassi in seno allo spazio Schengen.
2. Consapevoli delle sfide rilevate nel terzo rapporto periodico per quanto concerne l'ammissione di artisti e operatori culturali, i servizi federali competenti (SEM e Ufficio federale della cultura) hanno concordato di sensibilizzare i servizi responsabili del rilascio dei visti alle peculiarità del settore culturale e di informare meglio le istituzioni culturali e gli organizzatori in merito alle disposizioni, procedure e condizioni esistenti. Il Consiglio federale farà inoltre di nuovo il punto della situazione in occasione del quarto rapporto periodico della Svizzera sull'attuazione della suddetta Convenzione UNESCO.
3. Contrariamente a quanto sostiene l'autore del postulato, la prassi in materia di ammissione degli artisti non è cambiata. È invece verosimile che le restrizioni d'entrata volte ad arginare la pandemia di COVID-19 nel 2020 e nel 2021 abbiano, in alcuni casi, ostacolato le domande di permesso di lavoro e/o visto d'entrata.
Gli operatori culturali si contraddistinguono per una forte internazionalità. Questo aspetto è preso in considerazione, poiché gli artisti possono, in virtù degli articoli 19 capoverso 4 lettera b e 19b capoverso 2 lettera b dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201), esercitare un'attività lucrativa in Svizzera senza contingentamento per un periodo fino a otto mesi. Inoltre, le autorizzazioni non contingentate a esercitare un'attività lucrativa per gli artisti con un soggiorno fino a otto mesi non sottostanno alla procedura di approvazione della Confederazione e il loro rilascio compete esclusivamente ai Cantoni. Le autorità cantonali competenti dispongono di regole esaustive e dettagliate sotto forma di istruzioni per aiutarle nel settore dell'ammissione di artisti provenienti da Paesi terzi.
Al fine di promuovere lo scambio culturale internazionale, dal 2008 è inoltre possibile concedere un'ammissione agevolata presso determinate residenze artistiche fino a tre mesi, a condizione che un'eventuale attività lucrativa non superi otto giorni all'anno. Secondo la prassi costante, un'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa non è richiesta in questi casi. In caso di domande di rilascio del visto presentate da artisti che rientrano in questa categoria, le competenti rappresentanze svizzere all'estero sono istruite di conseguenza dalla SEM.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.