21.4467 · Mozione · 2021-12-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di procedere ai necessari adeguamenti di Leggi e/o Ordinanze affinché l'elicicoltura venga considerata attività agricola e le chiocciole vengano considerate animali da reddito.
Begründung
L'allevamento delle chiocciole (elicicoltura) è un nuovo ramo di attività agricola che si sta sviluppando nel mondo ma non è permesso in zona agricola in Svizzera non essendo considerate animali da reddito.
Infatti, l'articolo 3 capoverso 1 lettera a della Legge federale sull'agricoltura (LAgr) e l'art 27 dell'Ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm) escludono l'allevamento di chiocciole dall'attività agricola, ciò che per l'appunto impedisce il rilascio di permessi di costruzione per l'allevamento di questi animali in zona agricola.
Il potenziale di questa nuova filiera agricola definita pulita ed ecologicamente sostenibile è notevole come si può constatare in Italia dove in soli 5 anni gli allevamenti sono triplicati, offrendo lavoro ad oltre 9000 persone e garantendo un aumento di fatturato da 350 milioni di euro. (Linkiesta.it)
Attualmente i grandi produttori si trovano in Romania, Turchia, Indonesia.
Si tratta di una specie animale il cui consumo è tradizionale in diverse regioni svizzere, in particolare in Ticino, per cui la loro esclusione dalla lista degli animali allevabili per conseguire un reddito pare ingiustificata.
All'agricoltura si chiede di diversificare e di sviluppare delle fonti di reddito anche alternative ma impedendo l'allevamento delle chiocciole il diritto federale si pone in contrasto con tale obiettivo: non solo si ostacola tale sviluppo, ma addirittura si impedisce la produzione sul territorio nazionale di una derrata alimentare prelibata il cui consumo rappresenta una valida tradizione culinaria.
Dal profilo dell'impatto sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio l'allevamento di chiocciole non è problematico perché non necessità la realizzazione di strutture pesanti (bastano dei piccoli recinti mobili) e il foraggio può facilmente essere prodotto sul posto, impiegando delle superfici abbastanza ridotte (e in minima parte anche sfruttando gli scarti vegetali dell'agricoltura).
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'agricoltura comprende la produzione di prodotti valorizzabili derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito (art. 3 cpv. 1 lett. a LAgr; RS 910.1). Anche se la legislazione alimentare riconosce le chiocciole come una derrata alimentare di origine animale, l'elicicoltura non rientra nell'ambito agricolo. Di conseguenza, al pari degli insetti e dei pesci, nemmeno le chiocciole sono animali da reddito agricoli secondo la legislazione agricola (art. 27 ordinanza sulla terminologia agricola; RS 910.91).
Nel Messaggio concernente l'evoluzione della politica agricola a partire dal 2022 (FF 2020 3567), il Consiglio federale ha proposto di estendere il campo d'applicazione della legge sull'agricoltura affinché sia possibile applicare determinate misure della stessa (tra cui i provvedimenti per i miglioramenti strutturali e per la promozione dello smercio) anche a prodotti d'acquacoltura (pesci, crostacei, molluschi), alghe, insetti e altri organismi viventi che non sono prodotti valorizzabili derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito. Le chiocciole rientrano nella categoria "altri organismi viventi". Il Consiglio federale intende quindi promuovere maggiormente la produzione di animali non considerati animali da reddito agricoli. La produzione di chiocciole alloctone deve però avvenire in modo da non mettere in pericolo l'uomo, gli animali e l'ambiente e da non pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile (ordinanza sull'impiego confinato [OIConf]; RS 814.912 e ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente [OEDA]; RS 814.911).
Per quanto riguarda gli animali da reddito agricoli, il diritto pianificatorio fa riferimento principalmente alla legislazione agricola. Da questo punto di vista dunque, secondo il Consiglio federale attualmente non vi è la base legale per autorizzare piccoli recinti in pieno campo destinati all'allevamento di chiocciole. Nel caso in cui ciò dovesse cambiare, il Consiglio federale ritiene fondamentale fornire il minor numero di indicazioni possibili su come farlo. Se la mozione fosse accolta dalla Camera prioritaria, il Consiglio federale si riserva il diritto di proporre alla Commissione della seconda Camera di modificarla come segue (art. 121 cpv. 3 lett. b LParl, RS 171.10): "Il Consiglio federale è incaricato di procedere alle debite modifiche di legge e/o di ordinanza affinché possano essere autorizzate le piccole strutture necessarie per l'allevamento di chiocciole in un'azienda agricola.".
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.