21.4476 · Interpellanza · 2021-12-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Conformemente alle basi legali, la competenza della FINMA deve limitarsi all'attività di vigilanza operativa. Questo significa che essa non è abilitata a legiferare.
Il Parlamento condivide questo parere, dal momento che ha accolto la mozione 17.3317 "Separare in modo netto le responsabilità tra la politica dei mercati finanziari e la vigilanza sui mercati finanziari". Anche il Consiglio federale aveva allora proposto di accogliere la mozione.
In questo contesto mi permetto di sottoporre al Consiglio federale le seguenti domande.
- Per quanto concerne la circolare della FINMA 2010/3 del 6 maggio 2021 "Assicurazione malattie ai sensi della LCA":
la FINMA ammette un margine del 10 per cento nel calcolo della tariffa per prodotto. Questa disposizione può essere applicata in assenza di una base legale? Vi sono altri settori economici in cui si prevede una simile limitazione del margine? La libertà economica è rispettata? Il Consiglio federale intende introdurre questi limiti di margine che riducono la concorrenza anche in altri settori economici, ad esempio nell'industria farmaceutica?
Una mera attività di vigilanza giustifica richieste simili?
- Il 17 dicembre 2020 la FINMA ha comunicato di aver constatato che le fatture emesse nell'ambito dell'assicurazione malattie complementare mancano spesso di trasparenza e l'importo fatturato è, in parte, eccessivamente elevato o ingiustificato. Pertanto, essa emana direttive per l'elaborazione delle convenzioni tariffali e il calcolo dei premi corrispondenti. A tale proposito si pongono le seguenti domande:
- la FINMA ha la facoltà di determinare quali importi a suo parere sono stati fatturati in modo eccessivo e di adeguare di conseguenza le tariffe già approvate?
- la FINMA ha la facoltà di subordinare l'approvazione dei prodotti dell'assicurazione complementare ospedaliera alla condizione che le sue richieste siano considerate nei contratti tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni?
- Il Consiglio federale è consapevole del fatto che in mancanza di un accordo tra l'assicuratore e il fornitore di prestazioni quest'ultimo può comunque fatturare al paziente le sue prestazioni e che il paziente dovrà poi pagarle personalmente e potrà essere messo sotto pressione con misure coercitive come il deposito di una cauzione?
- Come giudica questa situazione? Non si tratta di un indebolimento della protezione dei consumatori?
Stellungnahme des Bundesrates
L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria. Essa disciplina per il tramite di ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari. Nella sua attività di vigilanza la FINMA può creare trasparenza nell'applicazione della legislazione sui mercati finanziari per il tramite di circolari. Le circolari della FINMA mirano a ottenere una prassi omogenea e adeguata nell'applicazione della suddetta legislazione da parte dell'autorità di vigilanza.
In virtù dell'articolo 38 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) concernente l'esame delle tariffe soggette ad approvazione, la FINMA approva le tariffe dell'assicurazione malattie complementare a condizione che queste non siano né troppo elevate da favorire gli abusi (limite superiore) né eccessivamente basse da compromettere la solvibilità (limite inferiore). Nell'ambito dell'assicurazione malattie complementare, la libertà economica è quindi limitata dalla LSA (cfr. al riguardo anche la sentenza del Tribunale federale 2C_717/2017 del 25 novembre 2019).
L'attività di vigilanza concreta esercitata dalla FINMA - ad esempio mediante controlli in loco dei conteggi delle prestazioni - serve a proteggere gli assicurati contro gli abusi (art. 46 LSA e art. 117 dell'ordinanza sulla sorveglianza [OS]). Come comunicato dalla FINMA il 17 dicembre 2020, occorre accertarsi che vengano conteggiate unicamente le prestazioni aggiuntive non coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e che siano escluse doppie imputazioni. Nelle trattative tra assicuratori malattia complementari e fornitori di prestazioni, i primi devono rappresentare gli interessi di tutti gli assicurati. A questi è garantita una copertura sufficiente. In alcuni casi, tuttavia, non si possono escludere situazioni di vuoto contrattuale. In tali situazioni, il fornitore di prestazioni è tenuto a illustrare chiaramente al paziente, prima dell'intervento, quali prestazioni non sono coperte dall'assicurazione malattie complementare. Il paziente ha quindi la possibilità di optare per un altro fornitore di prestazioni.
È indiscutibile che la legislazione sui mercati finanziari, su cui si basa anche l'attività di vigilanza della FINMA, sia di competenza delle autorità politiche - in particolare dell'Assemblea federale - e non dell'autorità di vigilanza. Ciò è stato precisato e confermato anche dal Consiglio federale nell'ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.11), entrata in vigore il 1° febbraio 2020, a seguito dell'adozione della mozione 17.3317 "Separare in modo netto le responsabilità tra la politica dei mercati finanziari e la vigilanza sui mercati finanziari". Conformemente all'articolo 16 di tale ordinanza, la FINMA verifica che le regolamentazioni rispettino la gerarchia normativa.
Risposta del Consiglio federale.