21.4492 · Interpellanza · 2021-12-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
In Svizzera i prezzi delle analisi di laboratorio sono decisamente più alti di quelli praticati in altri Paesi europei di riferimento. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno riconosciuto il problema e accolto la mozione 19.4492 "Costi di laboratorio a carico dell'AOMS". Visti i prezzi elevati e la forte attrattiva del mercato, i fornitori di analisi di laboratorio si affrontano in una lotta accanita per conquistare quote di mercato. È inoltre risaputo che per molti laboratori sia prassi corrente effettuare pagamenti e concedere sconti ai medici per assicurarsi mandati di analisi. In generale questi importi sono presentati come rimborso spese. Le spese dei medici, tuttavia, sono già coperte dalle convenzioni tariffali. Si tratta dunque di sconti diretti di cui, in virtù dell'articolo 56 capoverso 3 LAMal, dovrebbero usufruire i pazienti e le casse malati.
Questa prassi è regolarmente e ampiamente denunciata dai media, per ora senza risultati. Certo è che i laboratori possono permettersi di versare queste retrocessioni (kick back) soltanto perché hanno alti margini di guadagno. Questi importi spettano però agli assicurati.
Il Consiglio federale è consapevole di questa situazione e pensa di intervenire per porvi rimedio?
Quali misure prevede eventualmente di adottare per porre fine a questa prassi pregiudizievole?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'obbligo di ripercussione degli sconti è sancito già dal 1996 nella legislazione sull'assicurazione malattie. Quest'ultima non vieta tuttavia le retrocessioni (kick back): come sottolinea giustamente l'autore dell'interpellanza, la priorità è garantire che a usufruire degli sconti siano effettivamente gli assicuratori malattie e gli assicurati (art. 56 cpv. 3 LAMal; RS 832.10). Il Consiglio federale è consapevole del problema sollevato, ma ricorda che spetta innanzitutto agli assicuratori intervenire, se necessario.
In virtù dell'articolo 56 capoverso 3 lettera a LAMal, infatti, il fornitore di prestazioni deve fare usufruire il debitore della rimunerazione di sconti (diretti o indiretti) che ha ottenuto da un altro fornitore di prestazioni cui ha conferito mandato. Questa disposizione si applica per esempio quando un laboratorio medico concede uno sconto a un medico. Il Consiglio federale ricorda che dal 1° gennaio 2020, data in cui sono entrate in vigore le nuove disposizioni legali in materia, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha soltanto il compito di verificare la ripercussione degli sconti che i fornitori di prestazioni hanno ottenuto da persone o enti fornitori di medicamenti o di mezzi e apparecchi rimborsati secondo il catalogo delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 56 cpv. 3 lett. b e 82a LAMal).
2. Per le prestazioni soggette alla LAMal, i medici e i laboratori devono attenersi alle tariffe e ai prezzi stabiliti dalla convenzione o dall'autorità competente e non possono esigere rimunerazioni superiori (art. 44 cpv. 1 LAMal). L'elenco delle analisi riporta in modo esaustivo le tariffe ufficiali e massime delle prestazioni coperte dall'assicurazione malattie. Devono dunque essere fatturati gli importi meno elevati. Quindi, quando un laboratorio medico concede per esempio uno sconto del 10 per cento sul prezzo dell'analisi a un fornitore di prestazioni o gli versa una retrocessione, deve indicarlo nella fattura (art. 56 cpv. 3 lett. a LAMal; art. 76a OAMal; RS 832.102), conformemente all'obbligo per il fornitore di prestazioni di consegnare una fattura dettagliata e comprensibile (art. 42 cpv. 3 LAMal). In tal caso, spetta agli assicuratori verificare l'obbligo di ripercussione degli sconti.
È dunque opportuno lasciare che gli attori competenti, ossia gli assicuratori, svolgano i propri compiti di vigilanza nei rispettivi ambiti. Ovviamente, in caso di violazione dell'obbligo di ripercussione degli sconti, l'UFSP adotta le decisioni e le eventuali sanzioni previste dalla legge.
Risposta del Consiglio federale.