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21.4562 · Postulato · 2021-12-16

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di valutare e presentare in un rapporto il modo in cui adattare il diritto di locazione così che le spese accessorie di riscaldamento siano costituite da un importo fisso e da un importo legato al consumo. L'importo fisso va determinato secondo i valori medi regionali e rivisto regolarmente.

Begründung

La Sessione dei giovani 2021 ha adottato questa richiesta con una chiara maggioranza. I giovani si sono espressi a favore di più incentivi per fonti energetiche rinnovabili negli immobili in affitto in Svizzera. Queste modifiche del diritto di locazione sono intese per favorire l'uso di alternative energetiche rispettose del clima negli immobili in affitto. Gli edifici causano circa un quarto delle emissioni di CO2 in Svizzera, soprattutto tramite il riscaldamento. Si possono quindi promuovere sistemi di riscaldamento rinnovabili. Inoltre, con queste modifiche le elevate spese per il riscaldamento fossile non ricadono sugli inquilini. Le modifiche sarebbero vantaggiose anche per i locatori: a lungo termine infatti i sistemi di riscaldamento rinnovabili sono convenienti, dato che generano costi operativi inferiori. Questo sistema significa equità per gli inquilini. Al momento la decisione di utilizzare un nuovo sistema di riscaldamento spetta ai locatori, ma le spese sono a carico degli inquilini. Con l'ampliamento dei contributi federali sono previsti aiuti per i locatori che scelgono un riscaldamento ecologico. In Svezia si è già affermato un modello di finanziamento simile per le spese accessorie di riscaldamento, che ha contribuito a ridurre quasi a zero le emissioni di CO2 dovute al riscaldamento.

Con il conteggio individuale delle spese si incentivano gli inquilini a riscaldare in modo più responsabile.

Questa misura rafforza la protezione del clima, questione di massima urgenza, e contribuisce a migliorare la cultura della costruzione utilizzando in modo sostenibile le risorse, affinché anche le generazioni future possano beneficiare di uno sviluppo ecologico, economico e sociale positivo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza della protezione del clima. Siccome intende azzerare le emissioni di gas serra del nostro Paese entro il 2050, nel 2019 ha stabilito l'obiettivo "zero emissioni nette". Inoltre, il 17 dicembre 2021 ha avviato la consultazione sulla revisione della legge sul CO2, che mira a dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030 e a raggiungere così un importante obiettivo climatico intermedio.

Vi sono però anche altri atti normativi federali che contribuiscono a raggiungere gli obiettivi climatici. Secondo la legge federale sull'energia (LEne; RS 730.0), i Cantoni sono tenuti a creare, nella propria legislazione, condizioni quadro per un impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia. L'articolo 45 capoverso 3 lettera c LEne prevede inoltre che questi ultimi emanino disposizioni concernenti il conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda nelle nuove costruzioni e in caso di rinnovamenti sostanziali negli edifici esistenti. La Confederazione non legifera direttamente, dato che secondo l'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai Cantoni. Per attuare questa disposizione era stato creato il modello di calcolo per il conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda (CISR), ma dal 2017 è disponibile anche il nuovo modello di calcolo per il conteggio individuale dei costi dell'energia e dell'acqua (CISE). Il CISE presenta varie opzioni di conteggio ed è stato sviluppato su incarico dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) in collaborazione con la Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (EnDK), le organizzazioni specializzate e le associazioni di inquilini e locatori.

Come previsto dalla legislazione sull'energia, nella maggior parte dei Cantoni sono obbligatori l'installazione di dispositivi di misurazione così come il conteggio individuale delle spese per l'energia e l'acqua calda negli edifici plurifamiliari nuovi o rinnovati in modo sostanziale, indipendentemente dal fatto che si tratti di proprietà per piani o di immobili in affitto. La suddivisione delle spese accessorie in un importo fisso e in un conteggio individuale delle spese accessorie di riscaldamento proposta dal postulato è dunque già oggi parte integrante del diritto di locazione. Il Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC) stabilisce che negli edifici per i quali esiste l'obbligo di dotarsi di dispositivi per determinare il consumo individuale la maggior parte delle spese devono essere ripartite sulla base del consumo misurato. Sulla base di valori empirici, il CISE prevede che i costi di base corrispondono al 30 per cento e quelli legati al consumo individuale al 70 per cento. La proposta di fissare valori medi regionali non costituirebbe un miglioramento, dato che le circostanze specifiche (p. es. sistema di riscaldamento, dimensioni o isolamento dell'edificio) possono avere un'influenza maggiore rispetto alle differenze meteorologiche locali. Inoltre, una revisione e un adattamento regolare dei valori medi comporterebbe grandi oneri amministrativi e incertezza del diritto. Il Consiglio federale ritiene dunque che non sia necessaria un'ulteriore valutazione di questo modello di calcolo, consolidato e già migliorato.

Il Consiglio federale è inoltre consapevole che i cambiamenti necessari nel settore energetico degli edifici possono richiedere adeguamenti del diritto di locazione che non servano solo a proteggere il clima, ma che siano anche socialmente accettabili. Negli ultimi anni ha pertanto apportato miglioramenti all'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL; RS 221.213.11), ad esempio l'obbligo per il locatore - quando determina l'affitto dopo un rinnovo - di detrarre i contributi accordati per migliorie di valorizzazione dall'importo della prestazione suppletiva (art. 14 cpv. 3bis OLAL, in vigore dal 1° luglio 2014).

Dal 1° gennaio 2018 il locatore può addebitare come spese accessorie i costi che risultano da un raggruppamento ai fini del consumo proprio di energia (art. 6b OLAL); tuttavia questi costi non possono superare quelli del prodotto elettrico standard esterno (art. 16 cpv. 3 ordinanza sull'energia, OEn; RS 730.01).

Infine, il 1° giugno 2020 sono entrate in vigore regole che garantiscono che le spese accessorie stabilite sulla base di un contratto di rendimento energetico non siano superiori a quanto risparmiato dall'affittuario in termini di costi energetici durante il periodo di conteggio pertinente (art. 6c OLAL).

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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