21.457 · Iniziativa parlamentare · 2021-06-15
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
L'articolo 3 capoverso 1 lettera i della legge federale contro la concorrenza sleale è modificato come segue:
"Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: (...)
- inganna la clientela dissimulando la qualità, la quantità, il bilancio o la neutralità in termini di emissioni di CO2, le possibilità d'utilizzazione, l'utilità di merci, opere o prestazioni oppure sottacendo la pericolosità e l'impatto climatico che esse presentano;"
Begründung
Di fronte all'emergenza climatica e al fine di rispondere agli impegni internazionali assunti nel 2015 a Parigi, la Svizzera deve ridurre imperativamente le sue emissioni di gas a effetto serra. Il Consiglio federale si è impegnato a raggiungere la neutralità in termini di emissioni di CO2 nel 2050. In vista di tale obiettivo tutti gli operatori economici sono chiamati a fornire il loro contributo.
Occorre provvedere imperativamente affinché il mercato riconosca per il loro giusto valore gli sforzi compiuti dalle imprese e dai fornitori di servizi al fine di ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra. I termini indicanti tali sforzi devono essere riconosciuti e ispirare fiducia, in modo da costituire un criterio di scelta per i consumatori che si preoccupano di ridurre il loro impatto sul clima.
Al fine di evitare un abuso dei termini che valorizzano tali sforzi, il Consiglio federale deve provvedere a vietare i messaggi pubblicitari che ingannano la clientela sostenendo erroneamente il fatto che sia venduto un prodotto avente un impatto "neutro in termini di emissioni di CO2" o senza conseguenze negative per il clima e asserendo in tal modo il falso. Questo metodo di comunicazione denominato "ecoriciclaggio" o "greenwashing" è utilizzato dalle imprese poco scrupolose che comunicano attraverso un'immagine ecologicamente responsabile nonostante che in realtà non agiscano in favore dell'ambiente. Esso consente di orientare l'immagine di marketing di un'impresa verso un posizionamento più ecologico senza che ciò sia realmente il caso. Contribuisce non soltanto a indurre in errore il cliente, bensì offre un indebito vantaggio rispetto ad altre marche che invece s'impegnano per ridurre il loro impatto sul clima. Può inoltre comportare il rischio che tali nozioni vengano screditate.
A tal fine il Consiglio federale completa l'articolo 3 LCSl che definisce i metodi sleali di pubblicità e di vendita e altri comportamenti illeciti.