21.4583 · Interpellanza · 2021-12-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Gli scandali recenti legati ai depositi franchi doganali e, in minor misura, ai depositi doganali aperti hanno spinto il Controllo federale delle finanze (CDF) a interessarsene. Come rilevato dalla radiotelevisione della Svizzera romanda RTS (e dal canale televisivo europeo "Arte") nel suo reportage sul deposito franco doganale di Ginevra, definito come la cassaforte più segreta del mondo ("Le port franc de Genève, enquête sur le coffre-fort le plus secret du monde"), la mancanza di trasparenza che regna in merito alle pratiche e ai valori depositati in questi luoghi è fonte di molte speculazioni.
Concepiti all'origine per l'immagazzinamento di merci in attesa di essere esportate, i depositi franchi doganali contribuiscono alla riduzione degli ostacoli al commercio. Tale funzione è stata tuttavia soppiantata da altre molto più lucrative: immagazzinare merci di grande valore sull'arco di lunghi periodi autorizzando i loro proprietari a esporle e a procedere a transazioni commerciali. I detentori di grandi patrimoni, tra cui numerosi mercanti d'arte, hanno rapidamente compreso l'interesse di tali luoghi dalle regole molto poco vincolanti.
Nel 2014, il CDF ha valutato il funzionamento dei depositi franchi doganali e dei depositi doganali aperti, evidenziando numerose lacune. Nel suo rapporto elenca otto raccomandazioni principali destinate al Consiglio federale e all'Amministrazione federale delle dogane (AFD).
Nel 2019, nel rapporto sullo stato di attuazione delle raccomandazioni il CDF riconosce dei reali miglioramenti grazie alle misure adottate. Evidenzia tuttavia lacune persistenti nelle condizioni per il rilascio di autorizzazioni d'esercizio nonché in materia di controllo dei locatari. Mette inoltre in guardia sui rischi legati alla mancanza di misure in caso di un numero minimo di movimenti delle merci. Raccomanda infine di valutare le misure nel tempo.
Per tali ragioni chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Dopo circa tre anni dall'ultimo rapporto del CDF, il Consiglio federale ha chiesto una nuova valutazione delle misure adottate a seguito del rapporto del 2014?
2. Il Consiglio federale ha rafforzato, o intende rafforzare, le misure per attuare le raccomandazioni 4 e 5, vale a dire principalmente le condizioni di rilascio delle autorizzazioni d'esercizio e l'applicazione più rigorosa del principio del numero minimo di movimenti delle merci?
3. Oltre alla necessità di limitare la durata di immagazzinamento come chiesto dall'iniziativa parlamentare, il Consiglio federale è dell'avviso che le misure adottate siano sufficienti per prevenire qualsiasi rischio di utilizzo di tali luoghi per speculazioni, riciclaggio di denaro, evasione fiscale o traffico di oggetti d'arte come suggerito nel reportage della RTS?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Sulla scorta dei risultati del rapporto del CDF dell'8 aprile 2019 sullo stato di attuazione delle raccomandazioni formulate nel 2014 concernenti i depositi franchi doganali e i depositi doganali aperti, il Consiglio federale non ritiene attualmente necessaria una nuova valutazione dell'efficacia delle misure.
2. Il CDF raccomanda all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC, ex AFD) di non rilasciare più autorizzazioni d'esercizio per depositi franchi doganali e depositi doganali aperti che non raggiungono il numero minimo di entrate in deposito e uscite dal deposito (raccomandazione 4). L'UDSC non prevede di cambiare la prassi vigente. Per le merci che per loro natura vengono poco trasbordate (p. es. cereali, metalli preziosi, oggetti d'arte o d'antichità), i depositi doganali aperti sono autorizzati anche se il numero minimo di entrate e di uscite non è raggiunto. Tale prassi continuerà anche con la nuova legislazione doganale, dato che il fatto di raggiungere il numero minimo non ha alcun influsso negativo sulla vigilanza doganale e sul controllo doganale.Per quel che riguarda i requisiti posti ai locatari di locali nei depositi franchi doganali e ai depositanti (raccomandazione 5), si prevede di stabilire ulteriori condizioni nella nuova legislazione doganale. Con il nuovo diritto al Consiglio federale viene data la competenza di definire tali condizioni.
3. Il gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo constata, nel suo secondo rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi pubblicato a fine ottobre 2021, che per i depositi franchi doganali e i depositi doganali aperti il rischio principale in relazione con il commercio di opere d'arte non è il riciclaggio di denaro, bensì il commercio di beni culturali frutto di furti, saccheggi eccetera. La trasparenza di cui dispone l'UDSC per le merci sensibili immagazzinate nei depositi doganali svizzeri contribuisce a ridurre gli eventuali rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Negli inventari devono figurare i proprietari delle merci e deve essere annotato ogni cambiamento di proprietario, a prescindere dal fatto che il pagamento abbia luogo in Svizzera o all'estero. L'UDSC può richiedere in qualsiasi momento di consultare tali inventari.
Come avviene di principio nel caso di tutte le altre transazioni di vendita in Svizzera, le autorità fiscali non ricevono alcuna comunicazione relativa al cambiamento di proprietario. Su richiesta, l'UDSC fornisce alle autorità nazionali incaricate dell'esecuzione della legislazione fiscale tutte le informazioni necessarie. Inoltre può fornire assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale.
Risposta del Consiglio federale.