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21.4591 · Interpellanza · 2021-12-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Secondo la risposta del Consiglio federale alla mia domanda 21.7994, nel 2011 l'UE non ha approvato la sostanza attiva asulame, perché la domanda di autorizzazione non forniva sufficienti informazioni. Nel 2014 è stata presentata una nuova domanda, attualmente in fase di esame. Diversamente dall'UE, in Svizzera in questo periodo l'asulame ha potuto essere venduto, acquistato e utilizzato, malgrado sia palesemente considerato un interferente endocrino e abbia un impatto negativo sulla formazione del guscio delle uova di uccelli.

Come aveva già evidenziato molto chiaramente il rapporto sulla valutazione della procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari pubblicato il 12 novembre 2019 dall'agenzia KPMG, il caso dell'asulame mostra in modo esemplare l'enorme bisogno di riforme che sussiste nell'omologazione di pesticidi in Svizzera.

In questo contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Da quando l'asulame, che è vietato nell'UE, è omologato in Svizzera e quanti chilogrammi ne sono stati venduti da allora nel nostro Paese?

2. Perché, mentre nell'UE dal 2011 i fabbricanti non forniscono la documentazione richiesta e di conseguenza l'erbicida asulame non viene autorizzato, in Svizzera può essere venduto, acquistato e utilizzato senza problemi?

3. L'asulame non è immediatamente tossico, ma agisce a lungo termine e ha verosimilmente effetti cancerogeni perché pregiudica la funzionalità tiroidea. Inoltre, sembra avere un impatto negativo sulla formazione del guscio delle uova di uccelli, un problema, questo, che nel caso del DDT ha portato il falco pellegrino sull'orlo dell'estinzione. L'autorità incaricata dell'omologazione ne è al corrente?

4. Quanto intende temporeggiare il Consiglio federale prima di vietare anche in Svizzera le sostanze attive e i prodotti vietati nell'UE? In virtù di quale base legale?

5. In virtù di quale base legale il Consiglio federale afferma che l'articolo 10 capoverso 1 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) non deve essere applicato retroattivamente?

6. Quali ulteriori sostanze attive e prodotti fitosanitari sono attualmente vietati nell'UE (e da quando), ma omologati in Svizzera?

7. È prevista la revoca dell'omologazione di tali prodotti e sostanze attive anche in Svizzera? Se no, perché? Se sì, entro quando?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'asulame è omologato in Svizzera dal 1971. Nel periodo dal 2008 al 2020 ne sono state vendute poco meno di 185 tonnellate. Dati di vendita anteriori a questo periodo non sono disponibili.

2. L'asulame è utilizzato anche nell'UE. Per esempio, in Germania, nei Paesi Bassi, in Danimarca e Irlanda, i prodotti contenenti questo principio attivo sono regolarmente omologati per affrontare situazioni di emergenza nella protezione delle colture. Nell'UE le approvazioni dei principi attivi dei prodotti fitosanitari sono limitate nel tempo. In Svizzera, un adeguamento delle autorizzazioni viene effettuato sulla base del riesame mirato avviato dall'autorità. Per avere a disposizione i dati necessari, il riesame è avviato dopo il rinnovo dell'approvazione nell'UE. Poiché la domanda concernente l'asulame è in corso di elaborazione nell'UE, il riesame mirato non è ancora iniziato in Svizzera, in quanto deve basarsi sul dossier più recente.

3. I servizi di valutazione competenti sono a conoscenza degli ultimi rapporti di valutazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e li terranno in considerazione quando avrà luogo il riesame mirato.

4. Principi attivi vengono continuamente ritirati nell'UE. La Confederazione attua le decisioni dell'UE due volte all'anno sulla base dell'articolo 10 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161).

5. In linea di principio, per le disposizioni legali non è prevista un'applicazione retroattiva, a meno che ciò non sia previsto dalla legislazione corrispondente.

6. Dall'adeguamento dell'articolo 10 OPF nel 2021, tutte le decisioni di ritiro dell'UE sono attuate anche in Svizzera. Alcuni dei principi attivi che sono stati ritirati nell'UE prima di questa data sono ancora autorizzati in Svizzera. Questo vale per un piccolo numero di sostanze, ad esempio i repellenti antiselvaggina. Se questi siano mai stati omologati nell'UE e da quando, non può essere determinato sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili.

7. In mancanza di una base legale, al momento non è previsto di ritirare sistematicamente le autorizzazioni di prodotti contenenti principi attivi non omologati nell'UE. Sulla base delle nuove decisioni di approvazione dell'UE, in Svizzera viene effettuato un riesame mirato di tutti i prodotti contenenti la sostanza attiva in questione.

Risposta del Consiglio federale.