21.4604 · Mozione · 2021-12-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di istituire un organo di monitoraggio centralizzato e indipendente che non abbia soltanto la funzione di promuovere il rispetto dei diritti delle persone con disabilità, ma anche quella di sorvegliare e portare avanti l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CDPD).
Begründung
Il 15 aprile 2014 la Svizzera è stato il 144esimo Paese a ratificare la CDPD. Con la ratifica la Svizzera si è impegnata a provvedere all'eliminazione delle barriere cui sono confrontate le persone con disabilità nel nostro Paese, a proteggerle dalla discriminazione e a promuoverne l'inclusione e le pari opportunità nella vita della società.
L'articolo 33 capoverso 1 CDPD prevede che gli Stati parte istituiscano "un centro di competenza per le questioni relative all'applicazione della Convenzione" e si propongano di creare "in seno alla loro amministrazione, un dispositivo di coordinamento incaricato di facilitare le azioni legate a tale applicazione nei differenti settori ed a differenti livelli".
La Svizzera non ha ancora stabilito in modo chiaro a chi compete questo compito di sorveglianza. Attualmente, la sorveglianza del rispetto della CDPD spetta essenzialmente al Centro di competenza svizzero per i diritti umani, istituito nel 2011. Al tempo stesso, però, molti altri organi continuano ad esercitarla nei loro ambiti specifici. Deve dunque essere istituito un organo di controllo centrale e professionale, destinato a seguire e sorvegliare l'attuazione della CDPD. Quest'organo dovrà avere anche la funzione di fornire consulenza ai responsabili politici, all'amministrazione e ai tribunali, nonché agli enti non governativi in tutte le questioni relative alla CDPD.
Il 1° ottobre 2021 il Parlamento ha approvato la creazione di un'istituzione nazionale per i diritti umani (INDU). L'INDU potrebbe assumere il ruolo di organo indipendente incaricato di sorvegliare l'attuazione della CDPD, come avviene in Germania.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 33 della Convenzione del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità (CDPD; RS 0.109) prevede, nel quadro dell'applicazione delle sue disposizioni da parte dei singoli Stati firmatari, l'istituzione di uno o più centri di competenza nazionali ("focal points"), nonché di uno o più meccanismi indipendenti per la protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità.
A livello federale ad assolvere la funzione di organo statale è l'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità che, in questa veste, segue e documenta anche l'attuazione della CDPD in Svizzera.
Quando il nostro Paese ha aderito alla Convenzione, il Consiglio federale ha rinunciato a istituire un meccanismo indipendente responsabile in modo specifico della CDPD. A tal proposito, nel messaggio del 19 dicembre 2012 concernente l'approvazione della Convenzione del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità (FF 2013 575) aveva fatto riferimento alle discussioni già in corso all'epoca sulla creazione di un'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani e in particolar modo al Centro di competenza svizzero per i diritti umani, operante dal 2011 come progetto pilota (ibidem, 625 segg.).
Nella sessione autunnale del 2021 le Camere federali hanno accolto la modifica della legge federale su misure di protezione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 20 gennaio 2022. La legge prevede la creazione di un'istituzione nazionale per i diritti dell'uomo (INDU), che costituisca l'istituzione nazionale della Svizzera ai sensi dell'allegato alla risoluzione 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993 sulle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo ("Principi di Parigi"). In virtù del mandato che le è stato conferito per legge l'INDU contribuisce alla promozione e alla protezione dei diritti umani in Svizzera con l'informazione, la documentazione, la ricerca, le attività di consulenza, la promozione del dialogo e della cooperazione, l'educazione e la sensibilizzazione ai diritti umani, nonché con gli scambi internazionali.
Il mandato di un'istituzione nazionale per i diritti umani si estende a tutti i diritti umani, compresi quelli delle persone con disabilità secondo la CDPD. Ne consegue che con l'istituzione dell'INDU si tiene già conto della richiesta avanzata nella mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.