Lexipedia

21.4611 · Mozione · 2021-12-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di emanare un obbligo di dichiarazione per i prodotti che contengono piume e piumino ricavati dalla spiumatura di volatili vivi (spiumatura da vivo).

Begründung

Grazie alla loro capacità di fornire calore in tutta leggerezza, le piume e il piumino degli uccelli acquatici sono utilizzati come isolante per piumoni, giacche e sacchi a pelo. A tale scopo, possono essere prelevati sia da animali vivi (spiumatura da vivo) sia da animali morti (spiumatura post mortem). Nel caso della spiumatura da vivo, praticata soprattutto negli allevamenti intensivi di Cina, Polonia, Ucraina e Ungheria, le oche e le anatre vengono spiumate a mano oppure a macchina da operai pagati a cottimo.

Questa pratica provoca forti dolori, panico e gravi lesioni ai volatili. Attualmente anche le piume ricavate da uccelli morti, ma già spiumati più volte da vivi, possono essere vendute con la dicitura "spiumatura post mortem"! Si tratta di un colossale inganno degli acquirenti a danno degli animali. A questo proposito, un grosso problema consiste nella mancanza di tracciabilità. Spesso le piume provenienti da aziende che dichiarano di praticare la "spiumatura post mortem" sono ricavate da animali i cui genitori vengono spiumati vivi; soprattutto in Cina, uno dei maggiori Paesi esportatori, la tracciabilità e il controllo sono rari o inesistenti.

Già oggi, molti fabbricanti di prodotti contenenti piume e piumino, come ad esempio i marchi di abbigliamento outdoor Fjällräven, Mountain Equipment, Patagonia, Salewa, The North Face e Vaude o il gigante della moda H&M, fanno a meno delle piume provenienti dalla spiumatura di volatili vivi e offrono soltanto articoli prodotti con piume da allevamenti responsabili, la cui fabbricazione è sorvegliata da un organismo indipendente (Textile Exchange) secondo il "Responsible Down Standard RDS" (standard per la produzione responsabile di piume e piumino). L'Associazione svizzera dei produttori di articoli da letto (VSB) garantisce piume provenienti da volatili spiumati post mortem conformemente al "Global Traceability Standard" (standard di tracciabilità globale).

La Svizzera è chiamata a sostenere questi sforzi anche a livello internazionale e a esigere dai suoi importatori di piume e piumino la tracciabilità fino agli animali genitori. L'onere della prova incombe agli allevatori che, come per altri prodotti animali, devono rendere trasparente la modalità di produzione e garantire la tracciabilità come già fanno alcune aziende virtuose. Se la tracciabilità fino agli animali genitori non è possibile, il prodotto non può essere commercializzato con la dicitura "spiumatura post mortem" per non ingannare gli acquirenti e per aumentare la pressione sulle aziende che utilizzano questa pratica crudele nei confronti degli animali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale comprende bene la richiesta dell'autrice della mozione, poiché la spiumatura di oche o anatre vive causa grandi sofferenze agli animali. In Svizzera e nell'Unione europea, e quindi anche in Polonia e Ungheria, questo metodo è del resto vietato.

Il Consiglio federale ha esaminato l'introduzione di una dichiarazione obbligatoria per i piumini ottenuti dalla spiumatura di animali vivi nel rapporto pubblicato l'11 settembre 2020 in adempimento del postulato 17.3967 "Dichiarazione obbligatoria dei metodi di produzione delle derrate alimentari" della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-S). Nel rapporto il Consiglio federale afferma che una dichiarazione obbligatoria di questo tipo sia difficile da far rispettare a causa della difficoltà di verificare la catena di approvvigionamento. Nel contesto degli obblighi internazionali della Svizzera, è inoltre particolarmente problematica la possibile violazione del divieto di discriminazione dell'OMC. Il Consiglio federale è quindi giunto alla conclusione che tale dichiarazione obbligatoria per il momento non debba essere perseguita. È dell'opinione che la dichiarazione volontaria ("prodotti ottenuti senza la spiumatura di animali vivi") sarebbe una soluzione migliore e potrebbe essere usata come argomento di vendita.

La mozione 20.4267 della CSEC-S "Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati" accolta dal Parlamento incarica già il Consiglio federale di assoggettare a un obbligo generale di dichiarazione i prodotti vegetali e animali i cui metodi di produzione sono vietati in Svizzera. I nuovi obblighi di dichiarazione dovranno essere chiaramente definibili, conformi al diritto internazionale e applicabili. Nel quadro dell'attuazione di questa mozione, occorre pertanto verificare in ogni caso se e come possa essere attuato un obbligo di dichiarazione conforme al diritto internazionale anche per la spiumatura da vivo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.