21.4626 · Interpellanza · 2021-12-17
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
I progetti per i quali si applica la procedura di deposito pubblico dei piani conformemente all'articolo 17 della LIE devono poter beneficiare di autorizzazioni eccezionali basate sulla legislazione in materia di protezione della natura (ad es. per gli interventi realizzabili unicamente nei biotopi protetti dal diritto federale).
Si invita il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Le autorizzazioni eccezionali basate sulla legislazione in materia di protezione della natura vengono pubblicate?
2. Le autorizzazioni eccezionali accordate sono impugnabili nell'ambito della procedura di deposito dei piani secondo la LIE?
3. Come valuta il Consiglio federale la trasparenza di questa procedura per le organizzazioni autorizzate a presentare un'opposizione?
Stellungnahme des Bundesrates
1./3.) Le domande di approvazione dei piani per gli impianti elettrici vengono valutate secondo le disposizioni sancite dagli articoli 16 segg. della legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0). L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) procede alla pubblicazione e al deposito pubblico della documentazione relativa alla domanda. La pubblicazione deve essere strutturata in modo tale da consentire alle organizzazioni di decidere se visionare la documentazione per verificare il rispetto della legislazione in materia di protezione della natura e del paesaggio. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha incaricato l'Ufficio federale dell'energia (UFE) di verificare se le pubblicazioni dell'ESTI soddisfano tale requisito.
2.) Le autorizzazioni eccezionali sono parte integrante della procedura di approvazione dei piani e perciò impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Hanno diritto a presentare un'opposizione le persone e organizzazioni che hanno partecipato alla procedura di opposizione (art. 12c cpv. 2 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio [LPN; RS 451]).
Risposta del Consiglio federale.