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21.4628 · Postulato · 2021-12-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare quali possibilità concedere all'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), oltre agli strumenti di vigilanza esistenti, affinché possa comminare multe e/o altre sanzioni contro gli istituti finanziari e le persone responsabili che commettono reati e di presentare un relativo rapporto.

Gli istituti finanziari che trasgrediscono le norme causano danni ingenti ai propri clienti, alla piazza economica svizzera e all'insieme della società. Per evitare ciò, la FINMA necessita di strumenti ad hoc in modo che le violazioni possano essere perseguite efficacemente. È vero che la FINMA dispone già oggi di strumenti di vigilanza come i divieti di esercizio della professione e dell'attività o la confisca dei valori patrimoniali. Tuttavia è evidente che questi strumenti sono raramente utilizzati contro gli istituti finanziari o le persone responsabili che commettono infrazioni. È pertanto opportuno e necessario esaminare in che modo gli strumenti della FINMA possano essere completati in modo efficace e coerente con multe e/o altre sanzioni da comminare contro gli istituti finanziari e/o le persone responsabili inadempienti, analogamente alle possibilità di cui godono la maggior parte delle autorità estere di vigilanza dei mercati finanziari e, in Svizzera, la Commissione della concorrenza.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Come già spiegato dal Consiglio federale nel suo parere al postulato Stadler 13.4106 "Competenze della FINMA conformi ai compiti", quando è stata elaborata la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), è stato deciso, in particolare per ragioni che derivano dal diritto procedurale, di rinunciare esplicitamente a dotare la FINMA di competenze penali. Per assolvere il proprio compito, la FINMA può infliggere una serie di sanzioni amministrative efficaci (come il divieto di esercizio della professione o la confisca dell'utile). Può anche denunciare i fatti penalmente rilevanti al Dipartimento federale delle finanze, l'autorità penale competente per la comminazione di sanzioni contro le infrazioni alle leggi sui mercati finanziari. Dalle statistiche sull'"enforcement" è emerso che nel periodo 2014-2020 la FINMA ha emanato in media 82 decisioni in materia di "enforcement" all'anno e ha sporto circa 140 denunce penali, per cui non si può dire che gli strumenti della FINMA vengano utilizzati raramente. Il Consiglio federale ritiene pertanto che non vi sia alcun motivo per concedere alla FINMA la competenza di infliggere sanzioni penali o amministrative e quindi respinge il presente postulato. Si fa presente che nel rapporto in adempimento al postulato 18.4100 "Strumento delle sanzioni amministrative pecuniarie" il Consiglio federale illustra in maniera generale le possibilità per concepire, nel quadro di una procedura amministrativa, sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle imprese assoggettate alla vigilanza e i provvedimenti da adottare a tal fine. In questo contesto, potrebbe essere opportuno valutare in modo più approfondito l'introduzione di un'eventuale competenza della FINMA per l'inflizione di simili sanzioni. Tale possibilità e l'eventualità di concentrare maggiormente i provvedimenti della FINMA sulle singole persone e sulla loro responsabilità potrebbero essere esaminate nell'ambito del rapporto chiesto dall'autore del postulato 21.3893 Andrey "Strumenti agili per responsabilizzare maggiormente i quadri superiori dei mercati finanziari", attualmente al vaglio del Parlamento.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.