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21.4639 · Interpellanza · 2021-12-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

In occasione dei dibattiti per l'istituzione del congedo di paternità, il Parlamento non ha espresso la volontà che questo congedo sostituisca il congedo per la nascita. I due tipi di congedo hanno infatti scopi differenti: il congedo per la nascita, di un giorno, permette al padre di assistere al parto, mentre il congedo di paternità gli consente di rimanere a casa due settimane per organizzare la nuova vita familiare. Non vi erano quindi motivi che costringevano la SECO - ad eccezione della propria interpretazione - a sopprimere dalla lista dei congedi usuali il giorno di congedo per la nascita.

Nella sua risposta alla mia domanda 21.7786, il Consiglio federale stesso sottolinea che solo un tribunale civile avrebbe potuto decidere in merito. Prima di togliere il congedo per la nascita da tale lista, la SECO avrebbe quindi dovuto attendere la prima sentenza di diritto privato in materia. Aspettando la giurisprudenza, la SECO deve giustificare la sua interpretazione della volontà del legislatore. Con tale interpretazione ha infatti fornito un segnale negativo per i datori di lavoro, con ripercussioni già concrete, e deve ora chiarire su quali basi ha preso la sua decisione.

Alla luce di quanto esposto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come può il Consiglio federale tollerare che la SECO si arroghi un diritto che non le spetta?

2. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che la lista di FAQ menzionata nella sua risposta costituisce il documento di riferimento per coloro che cercano informazioni sui giorni di congedo cui hanno diritto?

3. Il ruolo della SECO non è contraddire o andare oltre alla volontà del legislatore: in caso di dubbi, perché non ha richiesto un parere giuridico?

4. Il Consiglio federale è disposto a chiedere alla SECO di pubblicare un commento alla LIPG, come ha fatto per la LL e le relative ordinanze?

Stellungnahme des Bundesrates

Domanda 1

Le FAQ pubblicate sul sito della SECO (https://www.seco.admin.ch > Lavoro > Diritto del lavoro) riuniscono le domande frequenti di privati e imprese su diversi aspetti del diritto privato del lavoro.

La SECO intende così aiutare i cittadini mettendo a loro disposizione informazioni facilmente accessibili sull'interpretazione usuale di determinate disposizioni di diritto privato del lavoro.

A parte esplicite eccezioni, le FAQ riguardano questioni non contestate dalla giurisprudenza. Poiché in merito al legame fra il congedo per la nascita e il congedo di paternità non si è ancora espresso alcun tribunale, è stato deciso di togliere questa fattispecie dalla lista degli esempi ammessi dalla prassi.

La risposta della SECO precisa inoltre che la nozione di giorni di libero usuali solitamente è definita nei contratti collettivi di lavoro (CCL), nei regolamenti aziendali e nei contratti individuali di lavoro. Se debba essere accordato il congedo per la nascita (in certi casi previsto dal contratto) insieme al congedo di paternità dipende dall'interpretazione. Laddove questo congedo è esplicitamente previsto, spetta alle parti contrattuali e ai partner sociali rispondere a questo interrogativo, fino al momento in cui un tribunale civile, unica autorità competente nel quadro di una controversia privata, non si pronuncia al riguardo. È altresì compito dei tribunali civili stabilire il legame tra il congedo per la nascita giusta l'articolo 329 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni (CO) e il congedo di paternità giusta l'articolo 329g CO.

Domanda 2

Il Consiglio federale è perfettamente consapevole del fatto che queste FAQ vengono regolarmente consultate e prese come riferimento dai cittadini che cercano informazioni. Proprio per questo la SECO ha precisato, di moto proprio, che si tratta di informazioni a scopo puramente indicativo e che spetta al giudice di un tribunale civile decidere in merito. Ad ogni modo, proprio per evitare malintesi e interpretazioni errate, sono stati cancellati tutti gli esempi di giorni di libero usuali.

Domanda 3

Prima di aggiornare le sue FAQ, la SECO ha consultato l'ufficio competente per tutte le questioni riguardanti il diritto privato del lavoro. Ma, come menzionato al punto 1, trattandosi di diritto privato solo un tribunale civile può emettere una decisione.

Domanda 4

Non spetta alla SECO pubblicare il commento alla legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG, RS 834.1). Competente in materia è l'Ufficio delle assicurazioni sociali (UFAS), che ha inoltre redatto le Direttive IPG. Questi documenti (https://sozialversicherungen.admin.ch/it/ > IPG > Direttive IPG) contengono numerose informazioni sull'applicazione delle assicurazioni sociali. Tuttavia, come precisato al punto 1, il legame tra il congedo per la nascita secondo l'articolo 329 capoverso 3 CO e il congedo di paternità secondo l'articolo 329g CO è una questione che rientra nel diritto privato e spetta ai tribunali civili decidere in merito.

Risposta del Consiglio federale.

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