Lexipedia

21.464 · Iniziativa parlamentare · 2021-06-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Nella Commissione del Consiglio degli Stati

Wortlaut

L'articolo 276 numero 1 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0) è modificato come segue:

1. Chiunque incita una persona obbligata al servizio militare alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio o alla diserzione è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

L'articolo 98 numero 1 della Codice penale militare del 13 giugno 1927 (RS 321.0) è modificato come segue:

1. Chiunque incita una persona obbligata al servizio militare alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio o alla diserzione è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Begründung

Gli articoli 276 CP e 98 CPM sono praticamente identici nel contenuto e sanzionano l'istigazione in pubblico alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio e alla diserzione. Il bene giuridico tutelato è la capacità difensiva dell'esercito e quindi la sicurezza militare della Svizzera.

La differenza fra le due disposizioni risiede nel fatto che l'articolo 276 CP si applica soltanto in tempo di pace e nei confronti di civili. Soprattutto per quanto concerne la fattispecie di cui al primo periodo, i casi di applicazione sono rari e richiedono addirittura l'autorizzazione del DFGP (art. 66 cpv. 1 LOAP). Dal 1978 a oggi è stata pronunciata soltanto una condanna in virtù dell'articolo 276 CP. Da quando è cambiato l'atteggiamento nei confronti degli obiettori di coscienza ed è stato introdotto il servizio civile sostitutivo, il reato non è praticamente più di alcuna rilevanza (BSK StPO-Wehrenberg, art. 276 N 3). Sembrerebbe che la disposizione, soprattutto per quanto concerne il primo periodo dell'articolo 276 numero 1 CP, sia chiamata in causa soltanto in relazione all'espressione di opinioni politiche.

Entrambi gli articoli limitano tuttavia la libertà di espressione. Occorre quindi ponderare in ogni caso se la tutela del bene giuridico sia così importante da giustificare tale limitazione. Proprio per questo motivo l'articolo 276 CP presuppone un'autorizzazione in virtù dell'articolo 66 LOAP. Questa ponderazione mostra che nelle circostanze attuali la giustificazione non è più data. La grande differenza rispetto al passato risiede nel fatto che oggi vi è la possibilità di prestare un servizio civile sostitutivo e che molte persone assoggettate all'obbligo del servizio militare optano proprio per questa scelta. Un'istigazione al rifiuto al servizio (militare) non costituisce quindi più una minaccia al bene giuridico tutelato e quindi alla capacità difensiva dell'esercito. Di conseguenza, una limitazione della libertà di espressione non è più giustificata.

Il proposto adeguamento degli articoli 276 CP e 98 CPM instaurerebbe una parità di trattamento con altre fattispecie, ossia con altri beni giuridici tutelati, e consentirebbe nel contempo di mantenere la punibilità dell'istigazione ai reati (art. 259 CP) che raggiungono la gravità di un crimine o contemplano violenza contro persone o cose. Dal profilo penale l'istigazione a non prestare servizio militare sarebbe quindi equiparata, ad esempio, all'istigazione a non pagare le tasse.

L'istigazione concreta (oggi periodo 2 e seguente) continuerebbe ad essere contemplata e quindi ad essere sanzionata. Essa può ancora essere di una certa rilevanza e limita molto meno la libertà di espressione. A non essere più punibile sarebbe soltanto l'istigazione in pubblico astratta. In questo caso la libertà di espressione deve prevalere.

Adeguare l'articolo 276 CP e l'articolo 98 CPM alla realtà attuale al fine di rafforzare la libertà di espressione | Lexipedia | Lexipedia