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21.4641 · Interpellanza · 2021-12-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nella Comunicazione sulla vigilanza concernente la prevenzione e la lotta contro il greenwashing, pubblicata nel mese di novembre, la FINMA ha precisato le sue aspettative circa la gestione degli investimenti collettivi di capitale con riferimento alla sostenibilità. Da tale comunicazione è emerso che la vigente legge sui servizi finanziari (LSerFi; RS 650.1) non contiene prescrizioni ad hoc sulla lotta contro le pratiche di greenwashing né si evincono obblighi specifici che definiscano come debbano essere considerate le preferenze dei clienti in materia di sostenibilità presso il "point of sale". Tuttavia, nel suo più recente rapporto sul monitoraggio dei rischi 2021, la FINMA ha constatato pratiche di greenwashing nell'ambito della distribuzione di prodotti e servizi finanziari. Nel contempo, il margine di manovra della FINMA per prevenire e contrastare efficacemente le pratiche di greenwashing sarebbe limitato. Pertanto, come indicato nella Comunicazione sulla vigilanza, la FINMA accoglie con favore che il Consiglio federale stia valutando opportune modifiche del diritto dei mercati finanziari.

Nel mese di dicembre 2020 il Consiglio federale aveva incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di sottoporgli eventuali modifiche della legislazione sui mercati finanziari volte a evitare le pratiche di greenwashing. Questi accertamenti dovrebbero essersi conclusi nell'autunno del 2021. L'Esecutivo aveva confermato questo calendario nel suo parere del 10 novembre alla mia interpellanza 21.4237. Tuttavia, il 17 novembre il Consiglio federale ha nuovamente incaricato il DFF di sottoporgli entro la fine del 2022 eventuali adeguamenti del diritto dei mercati finanziari per evitare le pratiche di greenwashing.

In considerazione di questo iter poco chiaro, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.

1. La FINMA può quantificare le attività di greenwashing sul mercato finanziario? In caso affermativo, su quali basi può confermare tale fenomeno?

2. Quali strumenti possiede attualmente la FINMA per perseguire le pratiche di greenwashing e far valere i diritti dei clienti? Su quali regolamentazioni si basa a tal fine?

3. Il Consiglio federale ritiene che le competenze e gli strumenti attuali di cui dispone la FINMA siano sufficienti per contrastare efficacemente il fenomeno del greenwashing? In caso negativo, dove ravvisa margini di miglioramento?

4. Che cosa ha indotto il Governo a prolungare di un anno, ossia sino a fine 2022, il mandato di valutare eventuali modifiche del diritto dei mercati finanziari volte a evitare le pratiche di greenwashing?

5. L'Esecutivo persegue una strategia che si fonda sul primato di soluzioni improntate all'economia di mercato. Nel contempo, intende affermare la piazza finanziaria svizzera quale sede affidabile, efficace e leader a livello mondiale per i servizi finanziari sostenibili. Ritiene quindi che un approccio su base volontaria sia sufficiente per conseguire questo obiettivo ambizioso con la rapidità necessaria?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il greenwashing può essere inteso come un inganno consapevole o inconsapevole sulle caratteristiche di sostenibilità di prodotti e servizi finanziari, fermo restando che il diritto svizzero sulla vigilanza dei mercati finanziari, la cui esecuzione è di competenza della FINMA, non contiene una definizione al riguardo. Nel rapporto sul monitoraggio dei rischi 2021 (cfr. Monitoraggio FINMA dei rischi 2021), la FINMA segnala che gli accertamenti condotti mostrerebbero chiaramente come nell'ambito della distribuzione di prodotti e servizi finanziari si constatino pratiche di greenwashing e che spesso per i propri prodotti gli offerenti farebbero al riguardo promesse vaghe se non addirittura fuorvianti. Mancano standard ampiamente sostenuti a livello internazionale e basati sui fatti. Pertanto, in questo momento la FINMA non è in grado di quantificare esattamente la portata di questo fenomeno in Svizzera né di aumentare la certezza del diritto per i fornitori svizzeri di servizi finanziari.

2. La FINMA non può far valere i diritti dei clienti fondati sul diritto privato, ma può soltanto applicare i requisiti imposti dalle disposizioni in materia di vigilanza. Per quanto concerne gli investimenti collettivi di capitale, la FINMA può fare riferimento alle basi legali esistenti, come le disposizioni sulla protezione da confusioni e inganni (art. 12 della legge sugli investimenti collettivi [LICol]), sul contenuto minimo del contratto del fondo (art. 35a dell'ordinanza sugli investimenti collettivi [OICol]), sul contenuto minimo del prospetto "Schema per investimenti collettivi di capitale" (allegato 6 dell'ordinanza sui servizi finanziari [OSerFi]) e sugli obblighi di condotta (art. 20 LICol). Nell'ambito dei fondi, la FINMA può sanzionare i comportamenti chiaramente ingannevoli o negare l'approvazione a un fondo ingannevole. Esempi di greenwashing si trovano nella Comunicazione FINMA sulla vigilanza 05/2021 del 3 novembre 2021. Nella suddetta comunicazione la FINMA ha inoltre indicato le proprie aspettative circa l'organizzazione degli istituti che gestiscono investimenti collettivi di capitale con riferimento alla sostenibilità.

3/4/5. L'approccio della Confederazione basato sul mercato comprende sia iniziative volontarie sia soluzioni settoriali. Questo approccio è più immediato rispetto agli iter normativi che si protraggono per anni, ma richiede un'attuazione completa e rapida da parte degli attori del mercato. Inoltre, è conforme al principio che impone un riesame della regolamentazione in caso di fallimento del mercato. Di conseguenza, nella seduta del 17 novembre 2021 il Consiglio federale ha deciso diverse misure per evitare le pratiche di greenwashing promuovendo una trasparenza volontaria (cfr. comunicato stampa del 17 novembre 2021).

Nel contempo, le informazioni acquisite durante i lavori sui possibili adeguamenti del diritto dei mercati finanziari per contrastare il greenwashing, che confermano la necessità di una regolamentazione, devono essere ulteriormente approfondite. Anche il dinamismo del contesto internazionale influisce sul ritmo di avanzamento dei lavori. Nell'ambito di questi lavori si deve inoltre valutare se le competenze e gli strumenti attuali di cui dispone la FINMA siano sufficienti per permetterle di esercitare efficacemente il suo ruolo nella prevenzione delle pratiche di greenwashing. Entro la fine del 2022 il DFF, d'intesa con la FINMA e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, sottoporrà al Consiglio federale possibili modifiche del diritto dei mercati finanziari. In tale contesto saranno considerati i lavori di cui si stanno attualmente occupando i rappresentanti del settore. I relativi risultati non possono essere anticipati.

Risposta del Consiglio federale.