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21.4646 · Interpellanza · 2021-12-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Dall'inizio della pandemia i datori di lavoro sono alle prese con una crescente incertezza giuridica, che potrebbe accentuarsi ulteriormente con l'estensione delle regole 2G e 2G+.

L'attuale ordinanza del Consiglio federale consente l'applicazione della regola 2G, ad esempio per i clienti di ristoranti, bar e altre strutture culturali, ricreative, sportive e per il tempo libero accessibili al pubblico. Secondo la SECO, invece, la regola 2G non si applica ai dipendenti di queste aziende, per i quali è ammessa solo in situazioni particolari, ad esempio nel settore sanitario in presenza di una speciale necessità di protezione dei pazienti. Questo pone nuovi problemi per i datori di lavoro, i cui committenti e clienti richiedono sempre più spesso il rispetto delle 2G o permettono a persone esterne all'azienda di entrare nei loro stabili unicamente se ne sono in possesso: in particolare, quando il numero di dipendenti vaccinati o guariti è insufficiente e le aziende non sono in grado di soddisfare le richieste dei committenti e dei clienti (mancati guadagni), sono loro stesse a farne le spese.

Alla luce di quanto precede, chiediamo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quali possibilità intravede di intervenire per sgravare i datori di lavoro affinché non siano doppiamente penalizzati dalla riluttanza dei dipendenti a farsi vaccinare?

2. È disposto a introdurre una regolamentazione proporzionata ma vincolante per il mondo del lavoro, in modo da garantire che i datori di lavoro non siano sottoposti a un onere supplementare se i dipendenti non vaccinati né guariti non possono più essere impiegati (p. es. obblighi d'informazione, restrizioni dell'obbligo di continuare a pagare il salario)?

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera non esiste una base legale per un obbligo generale di vaccinazione e non si prevede neppure di introdurne uno.

Nel contesto della pandemia di COVID-19 bisogna pertanto fare una distinzione tra le misure per la protezione generale della popolazione basate sulla legislazione sulle epidemie e quelle che i datori di lavoro devono prendere in base alla legge sul lavoro per proteggere i loro dipendenti. Questa diversa situazione giuridica iniziale comporta differenze attuative che vanno coordinate nel miglior modo possibile.

Alla domanda 1: nel rapporto di lavoro vigono speciali obblighi di protezione da parte del datore di lavoro, che deve rispettare i diritti della personalità dei suoi dipendenti.

Il lavoratore è tenuto solo in determinate situazioni a comunicare dati particolarmente sensibili relativi allo stato di vaccinazione o di guarigione, ad esempio se riguardano la sua idoneità lavorativa, sono oggettivamente necessari all'esecuzione del contratto di lavoro (cfr. art. 328b CO) o sono raccolti nell'ambito di test periodici sul posto di lavoro (art. 25 cpv. 4 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare). Una regola 2G per i dipendenti è quindi ammissibile solo qualora la considerazione dello stato di immunità sia oggettivamente necessaria per una precisa attività. L'accertamento e la decisione relativi all'introduzione di una regola 2G in un caso concreto sono di competenza dei Cantoni, ai quali spetta anche la responsabilità dell'esecuzione di eventuali controlli nelle aziende.

Di regola i committenti e i clienti possono soltanto esigere il rispetto delle misure generali di protezione (tra cui igiene, distanziamento, obbligo di indossare mascherine). Salvo diversamente concordato in anticipo in via contrattuale, essi non hanno il diritto di conoscere lo stato di vaccinazione dei dipendenti.

Alla domanda 2: il Consiglio federale non prevede attualmente l'introduzione generale di una regola 2G sul posto di lavoro. I datori di lavoro sono però sgravati attraverso l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per i dipendenti particolarmente vulnerabili, che non essendo sufficientemente protetti non possono essere impiegati.

Risposta del Consiglio federale.