Vi sono Cantoni che si rifiutano di imporre i test Covid in vista dell'espulsione di richiedenti l'asilo respinti? In caso affermativo, con quali costi per i contribuenti?
21.4661 · Interpellanza · 2021-12-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nella sessione autunnale 2021 è stata adottata una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) che permette di imporre test COVID nel quadro dell'espulsione di richiedenti l'asilo. Questa modifica intende impedire che il termine di sei mesi previsto dalla procedura Dublino scada rendendo la Svizzera responsabile anche di richiedenti l'asilo già registrati in un altro Stato Dublino.
Secondo le informazioni fornite dal Consiglio federale in risposta alla mia domanda 21.8245, le prime cifre trimestrali dei Cantoni saranno disponibili nel gennaio 2022. In vista della sessione primaverile 2022 invito il Consiglio federale a presentare questi dati trimestrali (inclusi i costi per i contribuenti) suddivisi per Cantone. Lo prego inoltre di rispondere alle domande seguenti:
1. Tutti i Cantoni attuano la nuova normativa?
2. In caso negativo, quali Cantoni si rifiutano (anche parzialmente) di applicarla?
3. Vi sono casi Schengen-Dublino di cui è ora responsabile la Svizzera a causa della decorrenza del termine previsto?
4. In caso affermativo, quanti e in quali Cantoni?
5. In relazione alle domande 3 e 4, quali sono le previsioni fino a fine 2022?
6. Quali costi supplementari mensili risultano per ogni richiedente l'asilo che rimane in Svizzera per questo motivo?
7. Quali costi sono stati finora cagionati?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Secondo la valutazione trimestrale della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per il periodo compreso tra ottobre e dicembre 2021, sono stati finora registrati 82 casi in cui test COVID-19 sono stati imposti ai richiedenti in virtù dell'articolo 72 capoverso 3 LStrI (AG: 2, BE: 9, BL: 5, BS: 3, FR: 2, GE: 7, GR: 2, LU: 12, NW: 1, SO: 8, TG: 8, TI: 4, VD: 1, ZG: 1, ZH: 17).
L'assenza di casi in alcuni Cantoni è generalmente riconducibile al fatto che non vi sono stati rifiuti di sottoporsi al test o non sono stati eseguiti rimpatri nel periodo in questione. Il Consiglio federale fa inoltre notare che se una persona non si sottopone volontariamente a un test COVID-19 può essere costretta a farlo se l'esecuzione del rinvio coatto non può essere garantita con mezzi meno coercitivi (cfr. art. 72 cpv. 3 LStrI). Questo articolo non ha pertanto carattere imperativo.
3./4. I test COVID-19 effettuati in occasione dell'espulsione (art. 72 LStrI) non sono rilevati nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Da un esame dei singoli casi in cui i richiedenti non sono stati trasferiti entro il termine impartito è tuttavia emerso che nel quarto trimestre 2021, ossia dall'entrata in vigore della nuova disposizione di legge, l'assenza di test COVID-19 in vista della partenza non ha mai comportato un trasferimento di competenza nel quadro della procedura Dublino. La scadenza del termine era dovuta ad altri motivi, in particolare al fatto che il luogo di soggiorno delle persone era stato per lungo tempo sconosciuto o che il Tribunale amministrativo federale (TAF) aveva ordinato alla SEM di esaminare la domanda d'asilo nel quadro della procedura d'asilo nazionale.
5./6. Nel quadro della procedura Dublino, la Svizzera dispone in linea di massima di sei mesi, dal momento dell'approvazione dello Stato partner, per trasferire la persona in questione. Questo termine può essere prorogato, per un determinato periodo di tempo, se il trasferimento non è stato possibile perché l'interessato è passato alla clandestinità, ha interposto ricorso presso il TAF o è stato incarcerato (art. 29 regolamento Dublino III). Non è dunque possibile prevedere o stimare il numero di casi in cui il termine di trasferimento scadrà inutilizzato entro la fine del 2022 né quali eventuali costi supplementari potrebbe comportare. Non è quindi nemmeno possibile fare una previsione riguardo ai casi in cui le persone obbligate a partire rifiuteranno di sottoporsi a un test COVID-19.
7. Dato che nel quarto trimestre 2021 non vi sono stati casi in cui il termine di trasferimento è scaduto inutilizzato a causa dell'assenza di un test COVID-19 e che la Svizzera non ha dunque dovuto assumere la responsabilità dell'esame della domanda d'asilo nel quadro della procedura di Dublino, non vi sono stati costi supplementari.
Risposta del Consiglio federale.