21.4665 · Mozione · 2021-12-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 53a capoverso 1 dell'ordinanza sul collocamento (RS 823.111) affinché l'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti di cui all'articolo 21a capoverso 3 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20) si applichi ai generi di professioni della Nomenclatura svizzera delle professioni nei quali il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge o supera la soglia dell'otto per cento.
Begründung
Il meccanismo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti, in vigore da tre anni, deve essere migliorato. I rapporti annuali di monitoraggio sulla sua attuazione mostrano infatti che il numero di professioni soggette a questo obbligo ha continuato ad aumentare. Ciò è direttamente collegato all'abbassamento del valore soglia dall'otto al cinque per cento dal 1° gennaio 2020, che ha portato a un incremento del numero di professioni interessate da 26 a 48. Questo forte aumento è in contrasto con il calo generale del tasso di disoccupazione, che ammontava al 2,5 per cento nell'ottobre 2021, ossia a 0,7 punti percentuali in meno rispetto all'anno precedente.
Il valore soglia del cinque per cento è troppo basso e si ripercuote in maniera eccessiva sul numero di professioni assoggettate, soprattutto in caso di fluttuazioni economiche. Nel 2020 si è persino dovuto sospendere temporaneamente l'obbligo di annuncio per ridurre gli oneri amministrativi di datori di lavoro e autorità. Per stabilizzare il numero di professioni interessate è fondamentale aumentare il valore soglia attuale.
La reintroduzione della soglia dell'otto per cento è tanto più urgente se si considera che l'obbligo di annuncio comporta elevati oneri amministrativi per le aziende dei settori interessati come l'agricoltura, l'industria alberghiera e della ristorazione nonché l'edilizia. I datori di lavoro devono infatti indicare ogni volta la professione richiesta, l'attività, inclusi i requisiti speciali, il luogo di lavoro, il grado di occupazione, la data di entrata in servizio, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato), l'indirizzo di contatto e il nome dell'impresa. Solo nel 2020, i datori di lavoro hanno dovuto far fronte a questo sovraccarico amministrativo per oltre 160 000 posti vacanti. Considerato l'aumento dei generi di professioni assoggettati, si prevede che per il 2021 e il 2022 i posti vacanti annunciati supereranno ampiamente le 200 000 unità.
Questo è un esempio di inutile burocrazia. Se vogliamo che l'obbligo di annuncio rimanga efficace, che i costi per lo Stato e l'economia non aumentino ulteriormente e, in generale, che questo strumento non perda consensi a lungo termine, le autorità del mercato del lavoro devono potersi concentrare sui settori che hanno veramente bisogno di essere sostenuti dallo Stato.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 16 dicembre 2016 il Parlamento ha approvato la revisione della legge federalesugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20). L'articolo 21a LStrI stabilisce le disposizioni d'esecuzione dell'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti nei generi di professioni con un tasso di disoccupazione elevato. L'obiettivo è sfruttare meglio il potenziale di manodopera residente. Concretamente, l'obbligo di annuncio intende promuovere il collocamento delle persone in cerca d'impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento in Svizzera. Le disposizioni d'esecuzione sono disciplinate nell'ordinanza sul collocamento (OC, RS 823.111).
Il Consiglio federale ha fissato il valore soglia dopo aver consultato i Cantoni e le parti sociali. Dopo una fase introduttiva dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2019 con una soglia dell'8 per cento, dal 1° gennaio 2020 si applica una soglia del cinque per cento.
Secondo l'OC, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) pubblica ogni anno a fine autunno l'elenco dei generi di professioni soggetti all'obbligo di annuncio per l'anno successivo. Conformemente alla LStrI, il tasso di disoccupazione è l'unico criterio per elaborare l'elenco in questione. Pertanto, quando la disoccupazione è elevata la misura ha una portata maggiore di quando la disoccupazione è bassa. In questo modo è possibile sfruttare meglio il potenziale di manodopera residente e combattere la disoccupazione. A livello concreto ciò significa che, a causa dell'aumento della disoccupazione dovuto al coronavirus da marzo 2020, nel 2021 erano soggetti all'obbligo di annuncio 17 nuovi generi di professioni. Nel periodo di riferimento il tasso di disoccupazione nazionale medio ammontava al 2,9 per cento. Nel 2022 sono assoggettati all'obbligo di annuncio altri cinque generi di professioni, dato che nell'ultimo periodo di riferimento il tasso di disoccupazione era leggermente più elevato (3,2%). Dall'introduzione dell'obbligo di annuncio la soglia del cinque per cento è sempre stata nettamente al di sopra del tasso di disoccupazione medio. Ciò significa che i posti vacanti soggetti all'obbligo di annuncio sono sempre stati legati a generi di professioni con un tasso di disoccupazione notevolmente superiore alla media.
Grazie a varie misure è stato possibile limitare gli oneri amministrativi delle aziende. Da un lato, l'Ufficio federale di statistica (UST) ha sviluppato, in stretta collaborazione con le associazioni dei datori di lavoro, la Nomenclatura svizzera delle professioni (CH-ISCO-19), che permette di rendere ancora più precisa la corrispondenza tra i generi di professioni soggetti all'obbligo di annuncio e le persone in cerca d'impiego. Dall'altro, sempre in stretta collaborazione con le associazioni dei datori di lavoro e gli organi esecutivi, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha digitalizzato e reso più efficienti le procedure di annuncio. Secondo il monitoraggio dell'esecuzione, l'obbligo di annuncio è attuato in modo efficiente e conforme alla legge. Le procedure presso i datori di lavoro e le procedure d'esecuzione sono ben rodate. La maggior parte dei posti vacanti è annunciata in modo digitale.
Le valutazioni di monitoraggio hanno mostrato che gli uffici regionali di collocamento curano attivamente i rapporti con i datori di lavoro.
Il Consiglio federale promuove un'attuazione mirata ed efficiente dell'obbligo di annuncio. Ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di presentare entro il 31 marzo 2024, in collaborazione con il DEFR e coinvolgendo i Cantoni e le parti sociali, un'analisi globale sull'attuazione di tutte le misure adottate per promuovere il potenziale di manodopera residente. Il documento dovrà fornire una panoramica generale e illustrare in che modo le diverse misure adempiono gli obiettivi per la promozione del potenziale di manodopera residente e se sono necessari ulteriori provvedimenti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.