21.483 · Iniziativa parlamentare · 2021-09-16
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Il Codice penale deve essere completato da una fattispecie ai sensi della quale è passibile di pena chiunque sottoponga una persona minorenne a un trattamento volto a modificare o a reprimerne l'orientamento sessuale o l'identità di genere.
Begründung
Le terapie di conversione mirano a modificare o a reprimere l'orientamento sessuale o l'identità di genere di una persona. È stato dimostrato che l'omosessualità e la bisessualità, così come l'identità di genere, non possono essere modificate da interventi terapeutici. Questi tentavi non hanno alcuna prospettiva di successo, ma causano grandi sofferenze alle persone interessate. Le terapie di conversione trasmettono ai soggetti in questione una sensazione di inferiorità e possono suscitare e amplificare paure, depressione e pensieri suicidi. I bambini e i giovani sono particolarmente vulnerabili.
Diversi Stati hanno pertanto agito e hanno già vietato le terapie di conversione o prevedono modifiche legislative corrispondenti. Per esempio, l'anno scorso la Germania ha dichiarato le terapie di conversione come fattispecie punibili. Anche in Svizzera nel corso degli anni sono stati presentati a più riprese interventi parlamentari in materia. Tuttavia, il Consiglio federale ha affermato che l'attuale legislazione sulle professioni sanitarie non consente di pronunciare un divieto. La vigilanza esercitata dai Cantoni in ambito sanitario e gli strumenti esistenti del diritto in materia di protezione dei minori sarebbero sufficienti.
In questo contesto molte terapie di conversione non sono effettuate da professionisti della salute, bensì da persone senza formazione in ambito medico. Queste ultime non sono soggette a obblighi professionali, non fanno parte di un'associazione professionale e non possiedono un'autorizzazione che potrebbe essere loro revocata. Anche gli strumenti del diritto in materia di protezione dei minori sono perlopiù inefficaci, in quanto le terapie di conversione hanno luogo soprattutto nell'ambiente familiare o religioso e sotto forti pressioni sociali.
Pertanto, il diritto vigente non consente di agire nei confronti di terapisti pseudoscientifici, sedicenti guaritori o religiosi conservatori che effettuano terapie di conversione sui minori al di fuori delle professioni soggette ad autorizzazione. Soltanto nel momento in cui i loro abusi costituiranno fattispecie penali come lesioni personali, estorsione o coazione sarà possibile agire contro di loro.
Le attuali basi legali sono quindi insufficienti per proteggere i bambini e i giovani da terapie di conversione dannose che li inducono a credere di essere malati, di avere sentimenti sbagliati e che una parte importante della loro personalità è ripugnante e contro natura.