21.526 · Iniziativa parlamentare · 2021-12-16
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Presento un'iniziativa parlamentare che prevede una modifica dell'articolo 65 capoverso 2 della legge sulle dogane del seguente tenore:
Nei depositi franchi doganali le merci possono essere immagazzinate di principio per una durata limitata. I beni culturali (art. 2 cpv. 1 LTBC) possono essere immagazzinati soltanto per la durata di un anno, rinnovabile una volta. Qualsiasi proroga oltre questo periodo è possibile soltanto in presenza di un legittimo motivo ammesso a condizioni restrittive. Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale le merci sdoganate per l'esportazione devono essere esportate.
Begründung
I porti franchi fungono, da un lato, da casseforti poco trasparenti (cfr. la risposta del Consiglio federale alla mia interpellanza 21.3751) e, dall'altro, da importante piazza del mercato dell'arte esente da imposte.
Oggi siamo ben lungi dal porto franco in quanto zona di transito.
La mancanza di trasparenza favorisce il riciclaggio di denaro. I porti franchi possono così rivestire un ruolo nel finanziamento di organizzazioni criminali. Il Governo della Francia aveva fatto notare che il terrorismo ne traeva profitto. Queste dichiarazioni erano state fatte in seguito agli attentati del 2015 a Parigi. La Francia faceva riferimento al saccheggio di opere d'arte e archeologiche da parte dell'ISIS, poi vendute sul mercato nero e depositate nei porti franchi.
I porti franchi rivestono anche un ruolo importante nella speculazione poiché le transazioni relative ai beni che vi sono depositati non sottostanno al regime fiscale ordinario (segnatamente all'IVA). L'ampiezza di questo fenomeno non va sottovalutata.
I porti franchi funzionano come centri offshore. Le autorità doganali e fiscali ignorano in effetti gli importi delle transazioni e, molto spesso, ciò che vi è depositato e da quanto tempo.
Una soluzione consisterebbe nell'imporre ai proprietari di opere, soprattutto se sono professionisti (commercianti, gallerie, ecc.), di verificare l'identità dell'acquirente, prevedere un obbligo di vigilanza e di segnalazione delle transazioni dubbie che potrebbero implicare occultamenti o riciclaggio di denaro. Il Consiglio federale è interpellato, parimenti in data odierna, da Nicolas Walder.
La presente iniziativa propone anche un'altra misura consistente nel limitare la durata del deposito di beni nei porti franchi. Oggi la legge disciplina che le merci non in transito possono essere immagazzinate per una durata illimitata.
Di conseguenza talune opere d'arte potrebbero esservi depositate da diversi decenni.
Questa iniziativa mira a ridurre la durata di immagazzinamento di beni culturali limitandola a un anno, con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno.
Sono possibili eccezioni, le quali dovrebbero essere tuttavia ammesse in maniera restrittiva qualora siano giustificate da circostanze particolari. Penso, ad esempio, a motivi amministrativi o giuridici (processi in corso, liquidazione di una successione ecc.).
Preciso che queste misure coincidono con le raccomandazioni emesse - e ancora in giacenza - dal Controllo federale delle finanze nel suo rapporto dell'8 aprile 2019 "Seguito alle attività di vigilanza presso i depositi franchi doganali e i depositi doganali aperti".