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22.1011 · Interrogazione · 2022-03-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nel marzo 2022 è stato firmato con l'Associazione svizzera dei gestori degli impianti di valorizzazione dei rifiuti (ASIR) un nuovo accordo sugli obiettivi per la riduzione delle emissioni di CO2. Tale accordo fa seguito all'accordo firmato nel 2014 secondo il quale gli IIRU non erano obbligati a partecipare al sistema di scambio di quote di emissione.

Per quanto attiene al controllo degli obiettivi si legge:

"Il DATEC accompagnerà da vicino l'attuazione dell'accordo e verificherà il rispetto degli obiettivi definiti e degli obiettivi intermedi sulla base del rapporto annuale dell'ASIR. Se da questa verifica dovesse risultare che gli obiettivi fissati non possono essere raggiunti, le parti potranno disdire l'accordo".

Quali sarebbero le conseguenze di una tale disdetta? I benefici dell'accordo saranno compensati con effetto retroattivo?

Stellungnahme des Bundesrates

Con la stipulazione dell'accordo settoriale gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) sono esentati dal partecipare allo scambio di quote di emissioni. L'esenzione vale per l'intero periodo di validità dell'accordo. In caso di sua disdetta, gli IIRU dovrebbero partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni a partire dalla prima data possibile. A tal fine, occorrerebbe modificare l'ordinanza sul CO2 (RS 641.711). Il mancato raggiungimento dell'obiettivo concordato, ovvero di ridurre e immagazzinare almeno 100 000 tonnellate di CO2 comporta la stessa conseguenza. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, gli IIRU devono inoltre acquistare e cedere una quantità di diritti di emissione pari alla differenza.

Risposta del Consiglio federale.