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22.3003 · Mozione · 2022-01-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di assicurarsi che venga istituito un servizio di picchetto che garantisca, al di fuori dell'orario generale di lavoro dei tribunali, la tutela giurisdizionale cautelare nei procedimenti civili, segnatamente in caso di lesione della personalità, in particolare mediante provvedimenti superprovvisionali ai sensi dell'articolo 265 e seguente del CPC. I Cantoni devono essere coinvolti in questo processo.

Begründung

Specialmente nell'ambito della protezione della personalità, la tutela giurisdizionale nel diritto civile fa spesso fatica a stare al passo con l'evoluzione sociale e tecnica: in caso di lesioni della personalità arrecate mediante i nuovi media elettronici, la tutela giurisdizionale cautelare si rivela del tutto inutile se non si riescono a ottenere provvedimenti superprovvisionali in brevissimo tempo, quindi spesso anche al di fuori dell'orario generale di lavoro dei tribunali. A questo proposito, in molti Paesi sono già stati istituiti i cosiddetti "Judges on Duty for Out of Hours-Applications" oppure speciali servizi di picchetto presso i tribunali per la trattazione di richieste presentate al di fuori dell'orario di lavoro.

Affinché in particolare in caso di lesioni della personalità la tutela giurisdizionale cautelare sia garantita anche al di fuori dell'orario di lavoro dei tribunali, nei Cantoni deve essere istituito un corrispondente servizio di picchetto. Nel fare questo, si deve tener conto della competenza cantonale in materia di organizzazione dei tribunali. Allo stesso tempo, devono essere garantiti i diritti procedurali di tutte le parti. Nell'interesse di tutte le persone coinvolte, detto servizio deve essere semplice, pratico, conveniente ed efficiente. Per quanto possibile, si devono utilizzare anche i nuovi mezzi di comunicazione elettronici.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La mozione chiede di porre le basi affinché la tutela giurisdizionale cautelare nei procedimenti civili sia garantita anche al di fuori degli orari abituali di lavoro dei tribunali competenti. La medesima richiesta è stata avanzata anche dalla Commissione degli affari giuridici nel postulato 22.3002 "Tutela giurisdizionale cautelare al di fuori dell'orario di lavoro".

Con i provvedimenti superprovvisionali previsti all'articolo 265 del Codice di procedura civile (CPC; RS 272), il diritto in vigore offre già una tutela giurisdizionale in caso d'urgenza. Questo strumento permette infatti di agire rapidamente in caso di particolare urgenza, in quanto consente di ordinare provvedimenti immediatamente senza sentire la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC). Il Consiglio federale può benissimo comprendere che in determinate situazioni precise, in particolare in materia di protezione della personalità, si debba poter ordinare un provvedimento la sera, prima del mattino seguente, o durante il fine settimana, prima del lunedì mattina.

Ma la soluzione a questo problema implica di chiarire varie questioni complesse e dipende da diversi fattori e attori, che occorre integrare. Gli orari di lavoro dei tribunali e l'istituzione di un servizio di picchetto riguardano anzitutto l'organizzazione giudiziaria, settore che rientra nella competenza dei Cantoni (art. 122 cpv. 2 della Costituzione federale [Cost.; RS 101] e art. 3 CPC). Un tale cambiamento non può essere attuato senza esaminare i limiti posti al legislatore federale in questo settore e senza integrare i Cantoni nella decisione, anche alla luce delle ripercussioni organizzative e finanziarie che la modifica implicherebbe per i Cantoni. Questo cambiamento anzitutto organizzativo non è tuttavia privo di effetti per le regole procedurali. Occorrerebbe infatti esaminare in particolare il diritto di essere sentito e le modalità di notifica degli atti e delle decisioni. Si dovrebbe appunto poter esigere che la parte destinataria della decisione la riceva anche a mezzanotte o la domenica. La comunicazione e la ricezione dovrebbero inoltre essere materialmente possibili con la rapidità auspicata, il che implica l'esame delle possibilità di comunicazione per via elettronica. Infine, anche altri attori andrebbero coinvolti nell'esame, in particolare gli avvocati.

Alla luce delle molteplici ramificazioni di questa problematica, il Consiglio federale privilegia la via del postulato. L'analisi approfondita dei problemi giuridici posti e la consultazione delle parti interessate in tale quadro permetteranno di trovare soluzioni adeguate e potenzialmente accettabili per tutti. Le modifiche legislative necessarie potranno essere proposte in un secondo tempo su tale base. È in questo senso, e proponendo simultaneamente di accogliere il postulato 22.3002, che il Consiglio federale propone di respingere la presente mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.