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22.3009 · Mozione · 2022-01-27

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un disegno di modifica della legge sulle epidemie affinché le persone e imprese che devono cessare o limitare la loro attività a causa di provvedimenti dell'autorità siano indennizzate, conformemente a condizioni da definire (p.es. durata dei provvedimenti e entità della perdita), nella misura in cui i danni non siano coperti altrimenti. L'indennizzo dovrà essere limitato nel tempo.

Begründung

Gli articoli 63 e seguenti della legge sulle epidemie (LEp) prevedono un indennizzo per le persone che subiscono danni a causa di determinati provvedimenti ordinati dalle autorità conformemente agli articoli 33-38 e 41 capoverso 3 LEp (p. es. quarantena, isolamento, cura medica o limitazione di determinate attività e dell'esercizio della professione). Sono previsti indennizzi anche per i danni derivanti da vaccinazioni (art. 64 LEp), ma non da altri provvedimenti di polizia sanitaria ordinati alla popolazione come quelli elencati all'articolo 6 capoverso 2 LEp.

Conformemente a quanto affermato nel pertinente messaggio, la legge non prevede alcun obbligo di indennizzo per i danni "arrecati alla popolazione in relazione a provvedimenti di polizia sanitaria. Attori privati o imprese, che sono toccate da divieti, chiusure o altre restrizioni, possono esigere dallo Stato un risarcimento del danno sempre che le condizioni di responsabilità dello Stato siano adempiute" (Messaggio del 3 dicembre 2010 concernente la revisione della legge federale contro le malattie trasmissibili dell'essere umano; FF 2011 379). Di conseguenza può essere richiesto un risarcimento per danni soltanto in caso di atto illecito da parte di organismi dello Stato.

L'idea alla base di questa norma era che spetta alle singole aziende, e quindi ai loro responsabili, adottare provvedimenti cautelari per le situazioni di crisi. Occorre tuttavia considerare che all'epoca il legislatore non poteva immaginare l'entità e le ripercussioni della pandemia così come li conosciamo oggi. In molti casi i danni vanno al di là dell'ambito della responsabilità individuale in materia di prevenzione di situazioni di crisi.

I crediti transitori e diverse altre prestazioni d'aiuto statali hanno segnatamente avuto lo scopo di garantire liquidità alle imprese e di prevenire disoccupazione e fallimenti. Se per il loro stanziamento diventano determinanti le esigenze immediate di singoli settori e non il danno effettivamente subito, vi è il rischio di provocare artificialmente una distorsione della concorrenza in quanto vengono sostenute anche aziende che in un contesto economico "normale" non avrebbero avuto diritto ad alcun aiuto.

L'obbligo di risarcimento dello Stato deve essere vincolato a condizioni chiare. Anche in futuro l'attenzione dovrà essere incentrata sul principio di responsabilità individuale: lo Stato non deve assumere il ruolo di assicurazione casco integrale. Questo significa che la responsabilità nella prevenzione delle situazioni di crisi deve rimanere affidata ai singoli attori. Se però i provvedimenti statali causano danni considerevoli, lo Stato deve rispondere. La condizione a tal fine dovrà essere una determinata gravità del danno, che verrà espressa mediante un criterio temporale e l'entità della perdita. Sarà così possibile prevedere una certa graduazione.

Così come le situazioni d'emergenza non consentono allo Stato di ingerire liberamente nella proprietà privata o nella libertà economica senza risarcire i danni, allo stesso modo non tutti i provvedimenti urgenti a breve termine devono comportare l'obbligo di indennizzo da parte dello Stato.

Per questi motivi l'obbligo di indennizzo dello Stato deve essere limitato nel tempo. Se determinate attività economiche non sono più possibili a lungo termine o lo sono soltanto a certe condizioni, si può pretendere che le aziende adeguino il loro modello commerciale alle nuove norme.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole del fatto che i provvedimenti adottati per far fronte alla pandemia di COVID-19 hanno avuto pesanti ripercussioni sull'economia. Per molti settori economici e aziende l'impatto è stato così forte che i provvedimenti di sostegno previsti dalla legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) non sono bastati. Il Consiglio federale ha quindi elaborato rapidamente nuovi provvedimenti e ha creato le necessarie basi giuridiche nella legge COVID-19 (RS 818.102) e nelle pertinenti ordinanze.

Secondo il Consiglio federale, la questione dell'inserimento nella LEp di un obbligo di indennizzo sussidiario per le aziende e per interi settori economici va esaminata nel quadro della valutazione dell'impatto della pandemia di COVID-19, insieme all'esame del disciplinamento delle competenze della Confederazione e dei Cantoni e dell'adeguatezza dei provvedimenti adottati. Su tale base, nell'ambito della revisione della LEp attualmente in corso occorre verificare se è opportuno introdurre un obbligo di indennizzo come proposto nella mozione. Le eventuali proposte di modifica andranno presentate al Parlamento in un progetto di revisione. È tuttavia prematuro prendere una decisione preliminare senza aver valutato in modo sistematico le esperienze acquisite durante la pandemia.

Il Consiglio federale si è già pronunciato in merito a un eventuale obbligo di indennizzo nel parere in risposta alla mozione Stark 21.3742 "Sancire nella legge un indennizzo in caso d'interdizione al lavoro". Il Consiglio degli Stati si è allineato al parere del Consiglio federale, secondo cui la questione dev'essere esaminata nell'ambito della revisione della LEp, e ha respinto la mozione durante la sessione autunnale 2021.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.