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Iniziativa cantonale Vaud intesa a proporre una modifica della LIPG che permetta alle donne con gravi complicazioni dopo il parto di prolungare il loro congedo di maternità in proporzione alla durata della loro degenza ospedaliera

22.301 · Iniziativa cantonale · 2022-01-26

Parlamento

Liquidato

Ausgangslage

-

Wortlaut

Conformemente all'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Vaud esercita il diritto di iniziativa cantonale sottoponendo all'Assemblea federale l'iniziativa cantonale - Prolungamento del congedo di maternità in caso di ricovero prolungato della madre - e propone la revisione parziale della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), dell'Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG) e del Codice delle obbligazioni (CO) secondo il seguente testo:

Art. 16c LIPG

3 In caso di degenza ospedaliera del neonato o della madre, la durata del versamento è prolungata di una durata equivalente a quella della degenza, ma al massimo di 56 giorni, se:

a. immediatamente dopo la nascita la madre o il neonato restano in ospedale per almeno due settimane consecutive; e

b. la madre fornisce la prova che al momento del parto prevedeva di riprendere un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.

Art. 16d LIPG

2 In caso di degenza ospedaliera del neonato o della madre, il diritto all'indennità di maternità si estingue alla fine del prolungamento previsto dall'articolo 16c capoverso 3.

Art. 24 OIPG: Rubrica: Durata del versamento dell'indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata del neonato o della madre (art. 16c cpv. 3 LIPG)

La prova che il neonato o la madre devono restare in ospedale per almeno due settimane consecutive immediatamente dopo la nascita deve essere fornita mediante un attestato medico.

Art. 329f CO

2 In caso di degenza ospedaliera del neonato o della madre, il congedo di maternità è prolungato in misura equivalente al prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità.

Begründung

1. La legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1) disciplina negli articoli 16b segg. il diritto alle indennità in caso di maternità. Le donne che esercitano un'attività lucrativa hanno diritto a un'indennità di perdita di guadagno, versata sotto forma di indennità giornaliere, pari all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto, per 98 giorni dopo la nascita o fino alla ripresa anticipata dell'attività.

In caso di degenza prolungata del neonato, la madre può chiedere che il versamento dell'indennità sia differito fino al ritorno a casa del figlio (art. 16c cpv. 2).

L'inizio del diritto può essere posticipato se la madre lo richiede e se un attestato medico prova che il neonato deve rimanere in ospedale per almeno due settimane immediatamente dopo la nascita (art 24 cpv.1 dell'ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno [OIPG; RS 834.11]).

L'ordinanza precisa che l'indennità può essere posticipata soltanto fino al ritorno del figlio presso la madre.

2. Il 20 aprile 2016 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sul reddito della madre in caso di proroga dell'indennità di maternità in seguito a un soggiorno ospedaliero prolungato del neonato.

Ha quindi annunciato un disegno di modifica della legge con l'obiettivo di prevedere, nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno, una disposizione per prolungare la durata di versamento dell'indennità di maternità per le madri il cui figlio rimane in ospedale per almeno tre settimane subito dopo il parto.

La modifica di legge è stata adottata dal Parlamento il 18 dicembre 2020. Dopo la scadenza del termine di referendum, il Consiglio federale ha fissato al 1° luglio 2021 l'entrata in vigore di questa disposizione (cfr. il sito Internet dell'UFAS).

Le condizioni del diritto e del calcolo dell'indennità di maternità rimangono uguali a quelle vigenti attualmente; tuttavia, soltanto le madri che prevedono di esercitare nuovamente un'attività lucrativa dopo il parto avranno il diritto di beneficiare del prolungamento del versamento in caso di degenza ospedaliera prolungata del neonato. Il versamento dell'indennità è limitato a 56 giorni di indennità supplementari, ciò che corrisponde alle otto settimane di divieto di lavorare dopo il parto previste dalla legge sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio. La durata del diritto all'indennità di maternità passa in questo caso da 98 a 154 giorni consecutivi (art. 16 c cpv. 2-4) [In caso di degenza ospedaliera del neonato, la durata del versamento è prolungata di una durata equivalente a quella della degenza, ma al massimo di 56 giorni, se: a. immediatamente dopo la nascita il neonato resta in ospedale per almeno due settimane consecutive; b. la madre fornisce la prova che al momento del parto prevedeva di riprendere un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.]

Inoltre, i necessari adeguamenti sono introdotti nel Codice delle obbligazioni (art. 329f cpv. 2 e 336c cpv. 1 lett. cbis CO): il congedo di maternità e la protezione contro la disdetta in periodi inopportuni sono prolungati nella stessa misura del diritto all'indennità.

3. Nel suo messaggio del 3 novembre 2018 - Indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato (FF 2019 137) -, il Consiglio federale rilevava "che solo le condizioni di salute del bambino e non quelle della madre sono determinanti per la concessione del differimento, sebbene un soggiorno ospedaliero prolungato di quest'ultima avrebbe le medesime conseguenze, ovvero l'impossibilità di occuparsi del neonato. In tal caso, però, l'indennità di maternità cui la madre ha diritto esclude il versamento delle indennità giornaliere di altre assicurazioni sociali (assicurazione invalidità o contro gli infortuni, ad esempio). Quando il diritto all'indennità di maternità si estingue, se la madre è ancora incapace al lavoro subentrano le altre assicurazioni".

Ricordava inoltre che "la durata del diritto al salario in caso d'impedimento al lavoro, fondata sull'articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO), è limitata a tre settimane durante il primo anno di servizio".

Il Consiglio federale osservava peraltro che l'opzione più idonea a prevenire disparità di trattamento, che ha inoltre il pregio di costare meno e di non gravare esclusivamente il datore di lavoro, consisterebbe nel modificare la LIPG prolungando la durata del versamento dell'indennità di maternità, oggi limitata a 98 giorni.

Inoltre, "le donne che decidono di smettere di lavorare dopo la nascita di un figlio non hanno bisogno di prolungare la durata del versamento dell'indennità di maternità, dato che comunque possono rimanere vicino al loro figlio oltre il termine di 14 settimane" (pag.143 del suddetto messaggio).

Per quanto riguarda la durata del prolungamento, il Consiglio federale rilevava inoltre (pag.155): "Non essendo auspicabile prevedere il prolungamento del versamento dell'indennità di maternità e un diritto al congedo senza limiti di tempo, occorre determinare un periodo adeguato che consenta di coprire la maggioranza dei casi. Una presa a carico completa in tutti i casi non è legittima, poiché i soggiorni ospedalieri prolungati possono durare fino a un anno, e anche oltre, e ci si può aspettare che per queste situazioni molto difficili si riesca a trovare un'altra soluzione. Inoltre, la concessione di prestazioni assicurative a tempo indeterminato sarebbe contraria all'ordinamento delle IPG".

Queste considerazioni possono applicarsi mutatis mutandis alla richiesta di prolungamento delle IPG in seguito all'ospedalizzazione della madre. In effetti, questa distinzione sembra poco difendibile.

4. Il numero di donne interessate non è stato valutato a livello svizzero - non si conoscono quindi i costi, ossia le ripercussioni su un eventuale aumento dei contributi all'IPG. L'iniziativa rileva unicamente che i casi sono poco numerosi.

Effettivamente, nel Cantone di Vaud, le situazioni sono relativamente rare:

Frequenza delle degenze di oltre 2 e di oltre 3 settimane per un parto in ospedale, VD, nel 2017 e 2018:

2017201820172018Degenze di 14 giorni e oltre1191031.3%1.1%Degenze di 21 giorni e oltre78580.8%0.6%

In conclusione, il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio unanimi propongono di sottoporre una modifica della LIPG, dell'OIPG e del Codice delle obbligazioni che disciplini il prolungamento del diritto alle IPG in caso di degenza ospedaliera di oltre due settimane della madre dopo il parto.

Al fine di disporre di una normativa applicabile in modo coordinato fra la degenza ospedaliera prolungata del neonato e della madre, è proposto di accordare delle IPG prolungate di 56 giorni al massimo, come previsto in caso di ospedalizzazione del neonato, e di completare il Codice delle obbligazioni (prolungamento del congedo di maternità) nonché l'OIPG. Il diritto si estingue in ogni caso alla fine del 154° giorno dopo il parto. Si estingue prima se la madre ricomincia a lavorare o decede.

Verhandlungen

06.06.2023 Consiglio degli Stati

Non è dato seguito


29.02.2024 Consiglio nazionale

Non è dato seguito

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