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22.3070 · Interpellanza · 2022-03-03

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle domande e preoccupazioni seguenti:

1. L'indicazione del proprio stato civile ha ancora un'utilità pratica se si considerano, segnatamente, le diverse forme di unioni esistenti che esulano dal quadro previsto dal diritto svizzero?

2. Nella pratica, l'indicazione dello stato civile "divorziato"comporta effettivamente un cambiamento di percezione e trattamento da parte dell'amministrazione tale da giustificarne il mantenimento tra le nove forme di stato civile riconosciute dalla legge?

3. In linea generale, il Consiglio federale sarebbe propenso a riconsiderare la pertinenza dell'obbligo di indicare il proprio stato civile soprattutto quando quest'ultimo non rispecchia la situazione vissuta nella realtà?

Begründung

Il seguente esempio sembra essere un caso da manuale. È tuttavia sintomatico di una realtà sociale che sconfina in una forma di assurdità legale, e che potrebbe presentarsi come uno di questi numerosi problemi matematici che farebbero sudare freddo parecchie persone: il signor X è in coppia con la signora Y. Insieme hanno un figlio, W. Quale situazione di stato civile devono dichiarare all'amministrazione rispettivamente il signor X e la signora Y? A questa equazione, sembrerebbe sensato rispondere che sono in coppia o partner. Tuttavia, non essendo la loro situazione riconosciuta da una delle nove forme di unione previste dal diritto svizzero (1), la coppia dovrà rassegnarsi a indicare uno stato di celibe-nubile. Questa situazione, ben lungi dall'essere isolata, permette quindi di interrogarsi sulla pertinenza di dover ancora indicare il proprio stato civile in un'epoca in cui diverse forme di unione e percezione della propria identità, che non riflettono necessariamente la realtà prevista dal diritto svizzero, coesistono nella società. Inoltre, non è affatto possibile rimuovere dalla riflessione l'aspetto emozionale e particolarmente spiacevole che questo obbligo di dichiarare il proprio stato civile può ancora generare, soprattutto quando rammenta ricordi o episodi di vita dimenticati o che si cerca di dimenticare, quali il divorzio, l'assenza o il lutto.

(1) Ufficio federale di giustizia UFG. Stato civile: "Il diritto svizzero riconosce i seguenti stati civili: celibe-nubile, coniugato, divorziato, vedovo, non sposato - in unione domestica registrata, unione domestica sciolta giuridicamente, unione domestica sciolta per decesso, unione domestica sciolta a seguito di una dichiarazione di assenza".

Stellungnahme des Bundesrates

1 e 3. L'ordinamento giuridico fa riferimento allo stato civile per vari aspetti. A seconda del suo stato civile, una persona è trattata in maniera differente, ad esempio nel caso della presunzione di paternità del marito (art. 255 cpv. 1 del Codice civile [CC]; RS 210) o della porzione legittima nel diritto successorio (art. 471 n. 3 CC). Lo stato civile è rilevante anche nell'applicazione del diritto fiscale e del diritto in materia di assicurazioni sociali.

L'iscrizione dello stato civile nel pertinente registro semplifica peraltro le formalità amministrative e dispensa i cittadini dal dover comprovare ogni volta il loro stato civile. I documenti di stato civile allestiti in base al pertinente registro consentono di comprovare in maniera semplice e rapida il proprio stato civile anche nei confronti di terzi, garantendo la certezza giuridica. Questo è importante in particolare nei rapporti giuridici con l'estero, dato che il concetto di stato civile è ampiamente utilizzato a livello mondiale: sono in tal modo garantite condizioni chiare e sicure.

D'altro canto, il fatto che gli stati civili siano iscritti nel registro centrale dello stato civile non ha ripercussioni rilevanti per gli interessati. Il registro dello stato civile non è pubblico e soltanto una cerchia ristretta di persone ha accesso ai dati ivi iscritti.

Un altro aspetto concerne le circostanze in cui le autorità o i privati possono esigere che una persona indichi il proprio stato civile, richiesta che nel singolo caso può essere effettivamente sgradevole per l'interessato. Per questo motivo, la Confederazione provvede affinché le informazioni sullo stato civile debbano essere fornite soltanto se necessarie per l'atto amministrativo in questione (principio di proporzionalità).

Infine, il Consiglio federale è consapevole che lo stato civile deve spesso essere indicato anche al di fuori degli scambi con le autorità. Come illustrato in maniera esaustiva nel rapporto "Verifica degli stati civili" dell'8 ottobre 2014 in adempimento del postulato Hodgers 12.3058 (Esame di un possibile adeguamento delle designazioni di stato civile) nonché nella risposta all'interpellanza Grin 21.4560 (Stato civile. Sostituzione dello status "divorziato"?), di norma lo stato civile non è rilevante per terzi privati. Spetta quindi all'interessato decidere se vuole divulgare questa informazione.

È il diritto in materia di protezione dei dati che determina se questi dati possono essere rilevati e registrati da terzi. I diritti delle persone oggetto di un trattamento di dati sono stati ulteriormente rafforzati con la revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; FF 2020 6695), approvata dal Parlamento il 25 settembre 2020. Il trattamento dei dati deve essere proporzionato e ogni privato o impresa che desidera conoscere lo stato civile di una persona deve informarla attivamente in merito allo scopo del trattamento. L'interessato verrà in tal modo a conoscenza dell'acquisizione dei dati e potrà eventualmente opporvisi.

2. Come indicato dal Consiglio federale nella risposta all'interpellanza 21.4560 summenzionata, lo stato civile "divorziato/a" continua a essere giuridicamente rilevante in particolare nel diritto in materia di assicurazioni sociali.

Risposta del Consiglio federale.

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