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22.3077 · Interpellanza · 2022-03-07

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Come previsto dall'articolo 18 capoverso 1 LStat, "le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati in una forma rispondente ai bisogni degli utenti" e "i risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato". L'articolo 18 capoverso 3 limita questo obbligo di pubblicazione consentendo di non rendere accessibili dati se sono violati i diritti della personalità. L'articolo 18 capoverso 4 conferisce al Consiglio federale la facoltà di limitare l'accesso a dati statistici "per altri gravi motivi". Posto che vi sono importanti dati statistici che, se pubblicati, non violano diritti della personalità o norme di protezione dei dati, ma si prestano a interpretazioni erronee e/o a strumentalizzazioni politiche, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. L'articolo 18 capoverso 4 LStat fornisce al Consiglio federale una base giuridica tale da permettergli di limitare o impedire la pubblicazione di informazioni statistiche in modo da evitare un'interpretazione erronea o una strumentalizzazione politica?

2. In caso di risposta negativa alla domanda 1: vi è un'altra base giuridica (citare il pertinente articolo di legge o di ordinanza) che gli conferisca tale facoltà?

3. Gli uffici federali o altre autorità sono autorizzati a limitare o impedire la pubblicazione di informazioni statistiche per non dare adito a una loro interpretazione erronea o strumentalizzazione politica? Se sì, secondo quale base giuridica (citare il pertinente articolo di legge o l'ordinanza)?

4. Chi ha la facoltà di definire quali siano le basi e i risultati "principali" di cui all'articolo 18 capoverso 1 LStat?

5. Chi ha la facoltà di definire quali siano gli "altri gravi motivi" di cui all'articolo 18 capoverso 4 LStat?

Stellungnahme des Bundesrates

L'Ufficio federale di statistica (UST) e gli altri produttori di statistiche della Confederazione sono tenuti a rispettare la legge sulla statistica federale (LStat; RS 431.01), l'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1) e la legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), che stabiliscono diverse regole relative alla pubblicazione dei risultati e alla trasmissione dei dati (art. 19 cpv. 2 LStat, art. 9 dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche e art. 19 e 22 LPD).

Inoltre, conformemente alla Carta della statistica pubblica svizzera e al regolamento del Consiglio di etica della statistica pubblica svizzera, i servizi statistici devono esercitare la propria attività in totale autonomia, rimanendo imparziali, oggettivi e trasparenti.

1.-2. No, i servizi statistici devono esercitare la loro attività in totale autonomia, in particolare rispetto al potere politico e ai gruppi d'interesse. Tuttavia è chiaro che in una pubblicazione non deve essere possibile trarre conclusioni sulla condizione di una singola persona fisica o giuridica che la persona interessata non abbia già reso accessibili a tutti (art. 18 cpv. 3 LStat, art. 10 dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche e art 19 cpv. 3bis LPD). A titolo straordinario, l'articolo 18 capoverso 4 LStat dà la facoltà al Consiglio federale di limitare la pubblicazione se ritiene, per esempio, che debba essere tutelato l'interesse del Paese.

3.-5. In virtù del combinato disposto dell'articolo 3 LStat e dell'articolo 3a dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche e conformemente alla Carta della statistica pubblica svizzera, l'UST e gli altri produttori di statistiche esercitano le loro attività in totale autonomia. Le informazioni statistiche sono messe a punto, analizzate, presentate e commentate in modo imparziale, senza proposte né raccomandazioni di sorta. Spetta a loro la decisione di pubblicare. Per questo motivo, l'accesso ai risultati, a meno che non sia richiesto per ragioni di protezione dei dati, deve essere limitato solo in casi eccezionali (p. es. per tutelare gli interessi del Paese). La decisione di limitare l'accesso a risultati statistici per altri gravi motivi può essere presa solo dal Consiglio federale e non spetta all'organo che ha prodotto la statistica, né ai dipartimenti (v. commento all'art. 18 cpv. 4 LStat nel messaggio concernente la legge sulla statistica federale [FF 1992 I 379]).

Risposta del Consiglio federale.