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22.3104 · Mozione · 2022-03-10

Dipartimento delle Finanze

Fine delle discussioni della Commissione del degli Stati

Wortlaut

Il Consiglio federale è incarico di sottoporre il commercio d'arte e le aste pubbliche alla normativa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare alla legge sul riciclaggio di denaro. Bisogna impedire ai criminali e ai terroristi di abusare del commercio d'arte e delle aste pubbliche e di eludere le sanzioni facendo capo al mercato dell'arte in Svizzera.

Begründung

Il mercato dell'arte offre condizioni ideali per riciclare profitti provenienti da reati. Il commercio di beni culturali permette anche di eludere le sanzioni: è quello che hanno fatto ad esempio i fratelli Arkadij e Boris Rotenberg, che si dice appartengano alla cerchia ristretta del presidente russo Wladimir Putin. Le transazioni del mercato dell'arte non sono trasparenti: non esistono prezzi stabili o prevedibili, gli acquirenti e i venditori cercano di preservare l'anonimato affidandosi a intermediari e società fittizie. I beni culturali sono facili da trasportare, ma difficili da rintracciare per le autorità di perseguimento penale. Indipendentemente da ciò, gruppi terroristici hanno saccheggiato e venduto beni culturali provenienti da zone di conflitto. I rispettivi proventi hanno contribuito a rafforzare la loro capacità di compiere attentati terroristici e di reclutare altri criminali.

Secondo il rapporto annuale 2020-2021 del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC) stima che dei circa 67,4 miliardi di dollari statunitensi del mercato globale dell'arte, 6,3 miliardi siano legati in qualche forma alla criminalità transfrontaliera.

In Svizzera l'articolo 16 della legge sul trasferimento dei beni culturali impone obblighi di diligenza per quanto riguarda la provenienza dei beni culturali. Tuttavia, questi obblighi non riguardano la provenienza del denaro per l'acquisto dei suddetti beni. Nel nostro Paese il commercio d'arte e le aste pubbliche non sottostanno alla normativa in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Al contrario, l'Unione europea ha già emanato la quinta direttiva relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (direttiva 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30.5.2018).

In Svizzera il commercio di beni culturali è sfruttato in modo abusivo da criminali, persone oggetto di sanzioni e terroristi. Questi rischi devono essere mitigati. Per questa ragione la Svizzera deve adeguare la sua normativa in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e sottoporre alla legge sul riciclaggio di denaro tutte le persone coinvolte nel mercato dell'arte. È difficile comprendere perché le consuete prescrizioni per evitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo non debbano essere applicate quando una persona acquista o vende beni culturali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale riconosce il potenziale rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nel commercio d'arte e dalle aste pubbliche. Il Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ha esaminato e valutato questo rischio come moderato nel secondo rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, pubblicato nell'ottobre del 2021. Per questo motivo esistono già diverse regolamentazioni e misure che limitano i rischi identificati nel commercio d'arte e nelle aste pubbliche.

Il mercato dell'arte svizzero è disciplinato in particolare dalla legge del 20 giugno 2003 sul trasferimento dei beni culturali (LTBC; RS 444.1), che si concentra sul controllo della provenienza dei beni culturali e ha lo scopo di impedire il commercio illegale di detti beni (cfr. art. 1 LTBC). A tal fine sono stati anche introdotti degli obblighi di diligenza per le persone operanti nel commercio d'arte e nelle aste pubbliche in Svizzera (art. 16 LTBC), il cui rispetto può essere controllato dal Servizio specializzato, cui incombe questo compito (art. 17 LTBC). Però la LTBC non prevede controlli sulla provenienza dei valori patrimoniali utilizzati per acquistare i beni culturali. Tuttavia, in qualità di commercianti, se nell'ambito di una transazione commerciale ricevono più di 100 000 franchi in contanti, dal 1° gennaio 2016 i commercianti d'arte e i banditori d'asta sottostanno agli obblighi di diligenza della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0, art. 8a). In alternativa la transazione può avvenire tramite un intermediario finanziario, che secondo gli obblighi di diligenza a cui è sottoposto deve chiarire eventuali anomalie nelle transazioni di oggetti d'arte. A questo proposito, diverse case d'asta di medie dimensioni hanno già fissato un limite massimo di 10 000 franchi per le transazioni in contanti. In tal modo si riduce il rischio che il commercio d'arte in Svizzera venga sfruttato a scopi di riciclaggio. Dal momento però che il settore mostra una certa sensibilità verso la lotta contro il riciclaggio di denaro, il Dipartimento federale delle finanze intende prendere contatto con il settore per un confronto sul tema.

Per quanto concerne le sanzioni, a fine febbraio 2022 il Consiglio federale ha deciso di riprendere le sanzioni dell'Unione europea (UE) contro la Russia e quindi di rafforzarne l'effetto. Di conseguenza, sono congelate anche le risorse economiche delle persone fisiche e giuridiche soggette alle sanzioni. Allo stesso modo, le sanzioni ordinano il blocco di tutte le risorse economiche soggette alle sanzioni da parte di tutte le persone fisiche e le istituzioni che ne sono a conoscenza. Ciò concerne anche i commercianti d'arte e le case d'asta.

L'Amministrazione federale è a conoscenza di iniziative internazionali in relazione alle sanzioni contro l'élite russa, in particolare le task force "REPO" ("russian elites, proxies and oligarchs") dei Paesi del G7+ e "Freeze and Seize" dell'UE, ed è in contatto con le autorità dei pertinenti Stati. La Svizzera è invitata puntualmente alla task force europea.

Per quanto concerne la possibile elusione delle sanzioni tramite il commercio d'arte e di beni culturali nei depositi franchi doganali e nei depositi doganali aperti, è opportuno precisare che negli inventari dei depositi doganali deve figurare il proprietario dei beni. Ogni cambiamento di proprietario deve essere annotato nell'inventario, sia che la transazione abbia luogo in Svizzera o all'estero (art. 184 ordinanza dell'1.11.2006 sulle dogane, OD; RS 631.01). L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può richiedere queste registrazioni in qualsiasi momento. La trasparenza disposta dall'UDSC per le merci sensibili immagazzinate nei depositi doganali svizzeri contribuisce al rispetto delle sanzioni e a ridurre i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.