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22.3118 · Mozione · 2022-03-14

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Nell'ambito della partecipazione della Svizzera nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, il Consiglio federale è incaricato di consultare l'Assemblea federale prima di qualsiasi decisione di intervento militare (misure intraprese con forze aeree, navali o terrestri per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali secondo l'articolo 42 della Carta delle Nazioni Unite).

Begründung

Nel 2011 il Consiglio federale ha annunciato la candidatura della Svizzera a un seggio non permanente al Consiglio di sicurezza dell'ONU per il biennio 2023-2024. Le elezioni si terranno a New York nel giugno del 2022 e la Svizzera ha buone chance di essere eletta. In questa fase non è però ancora stato chiarito come l'Assemblea federale sarà coinvolta nel processo decisionale nell'ambito di questa partecipazione. Se è vero che il Consiglio federale rappresenta la Svizzera verso l'esterno, è altrettanto vero che l'"Assemblea federale partecipa all'elaborazione della politica estera" (art. 166 cpv. 1 Cost.).

In questo senso, il Consiglio federale è invitato a coinvolgere adeguatamente il potere legislativo prima di qualsiasi misura adottata in ultima ratio dal Consiglio di sicurezza. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU può per esempio autorizzare un intervento militare quale ultimo rimedio. Se le misure adottate fino a quel momento o se altre misure risultano inadeguate, l'articolo 42 della Carta delle Nazioni Unite autorizza infatti il Consiglio di sicurezza a intraprendere le azioni militari che ritiene necessarie per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali con forze aeree, navali e terrestri. Queste azioni possono includere dimostrazioni, blocchi e altre operazioni con forze militari di Paesi membri delle Nazioni Unite. Fortunatamente, queste azioni sono estremamente rare: finora il Consiglio di sicurezza ha deciso l'uso della forza solo in tre casi (guerra di Corea nel 1950-1953, prima guerra del Golfo nel 1990-1991 e guerra in Libia nel 2011).

In simili casi, molto rari ma estremamente gravi, occorre garantire il coinvolgimento dell'Assemblea federale tenuto conto della competenza che quest'ultima ha da lungo tempo di ordinare il servizio attivo e di mobilitare a tal fine l'esercito o sue parti (art. 173 cpv. 1 lett. d Cost.). La partecipazione può essere decisa per decreto federale semplice secondo l'articolo 24 capoverso 3 della legge sul Parlamento (partecipazione alla politica estera) oppure per singolo atto che non sottostà a referendum secondo l'articolo 29 capoverso 1. In caso di urgenza, il Consiglio federale può anche chiedere in qualsiasi momento la convocazione delle Camere in sessione straordinaria (art. 151 cpv. 2 Cost.). Se ciò non è possibile per mancanza di tempo, il Consiglio federale deve almeno consultare le commissioni competenti per la politica estera (art. 152 cpv. 3 LParl).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il coinvolgimento del Parlamento nel periodo in cui la Svizzera deterrà un seggio nel Consiglio di sicurezza - biennio 2023-2024 - è stato trattato in maniera approfondita nel rapporto del Consiglio federale dell'11 settembre 2020 in adempimento del postulato 19.3967. Le commissioni della politica estera (CPE) hanno esaminato le opzioni proposte e nel 2021 sono giunte alla conclusione che esse assicurano i diritti di partecipazione del Parlamento nel quadro della ripartizione delle competenze prevista dalla Costituzione federale. Al termine delle consultazioni le CPE hanno informato il Consiglio federale delle modalità di coinvolgimento desiderate; il capo del DFAE ha assicurato per iscritto che verranno pienamente attuate. È dunque previsto che il Parlamento sarà coinvolto assiduamente e riceverà ampi diritti di informazione e consultazione.

Secondo l'articolo 152 capoverso 4 della legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl), il Consiglio federale consulta i presidenti delle CPE in merito a decisioni di principio di politica estera, come l'autorizzazione di un intervento militare o la creazione di nuovi regimi di sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza. I presidenti delle CPE possono decidere di consultare altri membri delle commissioni entro i termini stabiliti. Su richiesta della CPE-S, il DFAE ha redatto un rapporto supplementare sull'autorizzazione degli interventi militari da parte del Consiglio di sicurezza. L'analisi dettagliata dei tre casi nei quali il Consiglio di Sicurezza ha autorizzato un intervento militare dimostra che quando si adottano tali risoluzioni non c'è tempo sufficiente per consultare tutti i membri delle CPE. In questi casi le decisioni devono essere prese molto rapidamente, se necessario entro 24 ore. Le CPE vengono informate il più rapidamente possibile, attraverso i canali designati, sugli sviluppi che possono indurre a decretare un nuovo regime di sanzioni o un intervento militare. L'opzione scelta, di consultare i presidenti delle CPE nei casi urgenti di questo tipo, permette di conciliare la capacità di azione in materia di politica estera con le responsabilità sancite dalla Costituzione federale. Le opzioni menzionate nella mozione non consentirebbero alla Svizzera di concordare una posizione di voto entro i termini prestabiliti.

Come membro del Consiglio di sicurezza, la Svizzera non è soggetta a obblighi supplementari nei confronti delle Nazioni Unite. La Carta delle Nazioni Unite non impone l'obbligo di contribuire con personale all'attuazione di una decisione del Consiglio di Sicurezza.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.