22.3119 · Interpellanza · 2022-03-14
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Con la modifica della legge forestale (in vigore dal 1° gennaio 2017) è stata creata anche una nuova base legale per la sicurezza sul lavoro durante i lavori forestali. Un periodo di transizione di cinque anni relativo ai corsi di taglio del legname per alcune attività nel bosco è scaduto a fine 2021. Sintetizzando in parole semplici, possiamo dire che dal 1° gennaio 2022 tutti i lavoratori che effettuano lavori di raccolta del legname dietro compenso devono seguire un apposito corso di formazione.
Tengo a sottolineare che non c'è nulla da obiettare su una solida formazione dei forestali, poiché i lavori nel bosco sono in assoluto tra i più pericolosi. Tuttavia, il modo in cui l'intera questione è attualmente regolamentata, o meglio eccessivamente regolamentata, causa più problemi di quanti ne risolva.
Come spesso accade con questi atti legislativi, i problemi sorgono nella pratica solo quando vengono attuati.
Temi e domande:
A: Ci sono incertezze su quali corsi sono ora richiesti per quali lavori, e questo solleva le seguenti domande:
1. Cosa si applica specificamente in caso di assistenza di vicinato?
2. A partire da quando l'assistenza di vicinato è considerata lavoro a pagamento?
3. Che ne è degli apprendisti nel settore agricolo che eseguono lavori nel bosco con i loro formatori professionali, adeguatamente formati, ma che possono completare i corsi necessari solo in una fase successiva della loro formazione? Devono stare a guardare fino a quando non hanno concluso la loro formazione?
B: Incertezze esistono anche nelle aziende ortofrutticole:
4. I loro collaboratori sono obbligati a frequentare anche corsi di taglio del legno se, per esempio, usano una motosega per curare una siepe o abbattere un albero da frutto?
C: Le persone con una lunga esperienza nel lavoro forestale possono richiedere il riconoscimento dell'equivalenza all'ufficio forestale cantonale. È ormai evidente che l'attribuzione di tali riconoscimenti avviene sulla base di criteri diversi a seconda del Cantone. Il riconoscimento dell'equivalenza menzionato nella legge forestale e i necessari corsi di sensibilizzazione dovrebbero essere disciplinati nell'ordinanza sulle foreste. All'epoca, l'articolo era molto controverso. Per salvare il progetto di revisione, alla fine si è passati a semplici "corsi di sensibilizzazione", ma ora non se ne parla più. La promessa era stata fatta dall'allora consigliera federale Leuthard nel dibattito del 16 settembre 2015 al Consiglio nazionale.
5. Quando sarà modificata l'ordinanza sulle foreste?
D: Inoltre, bisogna constatare che, nonostante quanto dichiarato il 9 marzo 2017 dalla consigliera federale Leuthard al Consiglio degli Stati, i costi dei corsi, pur tenendo conto dei contributi federali e cantonali, ammontano a ben oltre 200 franchi. Queste le testuali parole della consigliera federale Leuthard: "Un corso costa 200 franchi":
6. Cosa fa la Confederazione per garantire che i costi rientrino in questo importo?
Stellungnahme des Bundesrates
1 e 2) Lo scopo dell'articolo 21a della legge forestale (LFo; RS 921.0) è prevenire gli incidenti. La maggior parte delle persone vittime di incidenti nei boschi privati non hanno una formazione forestale professionale. È quindi opportuno definire nel modo più ampio possibile la cerchia di coloro che devono dimostrare che la manodopera impiegata ha seguito una formazione riconosciuta. Per l'applicabilità dell'articolo 21a LFo è determinante che il lavoro sia svolto dietro compenso. Il termine compenso include non solo il pagamento monetario, ma anche il corrispettivo sotto forma di lavoro, legno o altri beni in natura. Nel caso dell'assistenza di vicinato è quindi determinante se all'aiutante viene promessa una contropartita o se questi se l'aspetta. Se si concorda che il proprietario del bosco mostrerà una qualche forma di gratitudine in un secondo momento, si deve partire dal principio che vi sarà un compenso. Si può invece assumere che l'attività non sia remunerata nel caso di un gesto di cortesia di vicinato, che di solito avviene una tantum, è occasionale e di breve durata.
3) La durata complessiva della formazione è di almeno 10 giorni e consiste in due parti. La prima parte, della durata di 5 giorni, comprende il corso di base; la seconda, anch'essa della durata di 5 giorni, costituisce il corso di perfezionamento, il quale è basato sul corso di base. Ai sensi della promozione della sicurezza sul lavoro, è opportuno che gli apprendisti in agricoltura possano aiutare nei lavori di raccolta del legname nel bosco solo dopo aver completato con successo il corso di base di 5 giorni. I loro lavori devono essere limitati alle attività che fanno parte del corso di base, e che corrispondono quindi al loro livello di formazione. Inoltre, l'allievo deve essere posto sotto la supervisione e la guida di un formatore professionale che può dimostrare di avere le competenze necessarie. Ciò significa che questi deve avere ottenuto il certificato del corso secondo l'articolo 21a LFo come pure avere diversi anni di esperienza pratica nella raccolta del legname.
4) Di regola le aziende ortofrutticole non rientrano nella zona forestale, motivo per cui la prova della formazione secondo l'articolo 21a LFo non è richiesta. Tuttavia, per i collaboratori salariati, compresi gli apprendisti, deve essere rispettata la linea guida sul lavoro forestale (n. 2134) della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL), che si applica anche fuori dalla zona forestale.
5) Una modifica dell'ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.1) per la regolamentazione dei riconoscimenti di equivalenza non è prevista. Poiché l'articolo 21a LFo era controverso, il Consiglio federale si è astenuto dall'imporre al riguardo prescrizioni ai Cantoni. Pertanto, è di esclusiva competenza dei Cantoni stabilire se e a quali condizioni il riconoscimento dell'equivalenza è permesso per parti del corso o per l'intero corso.
6) La Confederazione versa un contributo di 85 franchi per ogni giornata di corso nel quadro degli accordi programmatici. Le sovvenzioni federali sono trasferite ai Cantoni, i quali aggiungono le proprie prima di versare l'intero contributo ai partecipanti al corso.
Risposta del Consiglio federale.