22.3122 · Mozione · 2022-03-15
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di creare le necessarie basi legali affinché le prestazioni statali concernenti l'esecuzione del diritto federale siano di principio offerte in versione elettronica alle persone interessate. In casi motivati possono essere previste deroghe. Sono concessi degli ampi periodi di transizione alle autorità interessate.
Begründung
In Svizzera continua ad aumentare il bisogno di prestazioni amministrative elettroniche. In alcuni ambiti la domanda supera già l'offerta di Confederazione, Cantoni e Comuni. Per tener conto di questa evoluzione sono necessarie prescrizioni vincolanti affinché le autorità possano offrire anche a livello elettronico le loro prestazioni in ambito di esecuzione del diritto federale. Ciò non sarebbe una novità: i nostri vicini, Germania e Austria, dispongono già delle cosiddette leggi di accesso in rete, che obbligano le autorità a offrire tutte le prestazioni amministrative online.
La Svizzera è in ritardo per quanto riguarda la digitalizzazione dell'amministrazione: lo si è visto in maniera lampante con la pandemia di Coronavirus ed è regolarmente documentato in studi internazionali come il benchmark dell'e-government dell'Unione Europea (la Svizzera è al 32° posto su 36 con una performance complessiva del 52,3 %). La necessità di intervenire è inconfutabile. Confederazione e i Cantoni hanno pertanto già adottato misure come ad esempio la creazione dell'organizzazione Amministrazione digitale Svizzera o la messa in consultazione dell'avamprogetto relativo alla legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità. Inoltre, la Strategia di e-government Svizzera 2020-2023 è stata impostata secondo il principio del "digital first".
Tale principio deve ora essere perseguito in modo coerente e deve essere trattata tempestivamente l'elaborazione delle basi legali per un obbligo di principio concernente la digitalizzazione delle prestazioni delle autorità in materia di esecuzione del diritto federale. Per l'attuazione di tale obbligo è possibile concedere alle autorità interessate ampi periodi transitori nell'ambito delle basi legali. Il messaggio concernente la modifica di legge o una nuova legge considera la ripartizione dei compiti a livello federale e gli altri limiti fissati nella Costituzione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è disposto ad attuare le necessarie basi legali nell'ambito della prossima revisione della legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA). In alternativa, il Parlamento potrebbe includere la richiesta contenuta nella mozione nelle deliberazioni concernenti il messaggio pertinente.
La mozione si iscrive nell'ordinamento costituzionale vigente e dev'essere interpretata nel senso che la Confederazione ha la competenza di imporre ai Cantoni prescrizioni concernenti le modalità di adempimento dei loro compiti soltanto se ciò è indispensabile all'applicazione uniforme e corretta del diritto federale nel settore specifico. La Costituzione federale non prevede per contro una competenza generale più estesa volta a disciplinare la digitalizzazione.
Se la Confederazione obbliga i Cantoni a fornire un servizio digitale ai fini dell'attuazione della mozione, deve anche essere in grado di prevedere l'utilizzo dei servizi di base necessari e il rispetto degli standard corrispondenti per garantire processi digitali end-to-end.
Proposta del Co
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.