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22.3123 · Mozione · 2022-03-15

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

La previdenza per la vecchiaia è fra le preoccupazioni principali della popolazione svizzera. L'evoluzione demografica e le possibilità di redditività a lungo termine rappresentano delle grandi sfide. Mentre le riforme destinate a stabilizzare e salvaguardare la previdenza per la vecchiaia faticano a concretizzarsi, il sistema è costantemente oggetto di nuove misure, vincoli e spese che rendono sempre più complesso e costoso il raggiungimento degli obiettivi fissati per garantire le rendite ai pensionati.

La revisione della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) ha rivisto il principio e il calcolo del canone fatturato alle imprese. In alcune situazioni, una cassa pensioni può essere iscritta nel registro dei contribuenti IVA dell'AFC e dunque essere soggetta anche al pagamento del canone radio-tv.

Ci si può ragionevolmente chiedere se sia opportuno che le casse pensioni siano soggette al pagamento di questo canone. Non si tratta infatti di imprese nel senso comune del termine. Il loro patrimonio appartiene agli assicurati e ai pensionati e serve unicamente a scopo previdenziale. Gli assicurati e i pensionati pagano inoltre già il canone a titolo individuale e lo stesso vale per l'impresa per cui lavorano. Ne deriva dunque una tripla imposizione. Abbiamo già conosciuto questa situazione con il consorzio di ditte che pagano così il canone in doppio.

Al di là del principio stesso, anche il calcolo del canone radio-tv per le casse pensioni costituisce un problema: l'importo del canone dovuto è determinato sulla base di una tariffa stabilita in funzione della cifra d'affari (CA). Quest'ultima si compone dell'importo totale da dichiarare conformemente alla legge federale sull'IVA, indipendentemente dall'assoggettamento o meno all'IVA.

Di conseguenza la CA di una cassa pensioni, determinante per stabilire l'importo del canone, include somme che sono tuttavia escluse dall'IVA quali i redditi da sostanza mobiliare e immobiliare e perlomeno in parte, se non del tutto, i contributi dei dipendenti e dei datori di lavoro. Molte casse pensioni devono quindi pagare un canone radio-tv molto elevato.

Il Consiglio federale è pertanto incaricato di sottoporre al parlamento un progetto di revisione della LRTV al fine di esonerare le casse pensioni, e con esse anche gli altri istituti di previdenza, dal pagamento del canone radio-tv.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Dal messaggio del 29 maggio 2013 concernente la modifica della legge federale sulla radiotelevisione emerge che il nuovo sistema dei canoni si basa sull'esigenza seguente: sia per la riscossione che per l'esenzione, si tratta di optare per una procedura semplificata che non generi costi amministrativi smisurati né per gli assoggettati al canone, né per l'organo di riscossione. Il sistema di fatturazione del canone funziona attualmente in modo semplice e automatizzato sulla base delle cifre d'affari dichiarate nei rendiconti IVA. La legge attribuisce la qualità di impresa a qualsiasi entità iscritta nel registro degli assoggettati all'IVA, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un'impresa nel senso comune del termine.

L'esenzione delle società semplici è stata adottata per evitare un doppio onere derivante dal fatto che le cifre d'affari che entrano in linea di conto per il calcolo del canone erano dichiarate sia nei rendiconti IVA consegnati da tali entità, sia in quelli dei loro associati. La situazione degli istituti di previdenza non è paragonabile, infatti la cifra d'affari da loro realizzata è dichiarata una sola volta nel rendiconto dell'istituzione. Gli importi versati a tali istituti dai datori di lavoro e dai dipendenti non rientrano nella base di calcolo del canone che i datori di lavoro assoggettati devono pagare, in quanto non si tratta per essi di una cifra d'affari che dev'essere dichiarata ai fini dell'IVA. Nel caso degli istituti di previdenza il canone non comporta quindi un doppio o triplo onere per le imprese.

La mozione mira a un'esenzione delle casse pensioni e degli altri istituti di previdenza fra cui in particolare le fondazioni d'investimento, le fondazioni di libero passaggio e le fondazioni bancarie (pilastro 3a). L'esenzione delle società semplici ha potuto essere messa in atto facilmente e in maniera automatizzata poiché l'AFC dispone dell'informazione concernente la forma giuridica di tali entità. Non è invece il caso per quanto concerne la qualifica in quanto istituto di previdenza.

Ogni nuova esenzione rende il sistema più complesso e mette in discussione la riscossione automatizzata del canone. Si discosta così dallo scopo perseguito dal legislatore. È inoltre opportuno evitare le modifiche di legge a beneficio di una categoria di imprese che vanno contro la parità di trattamento fra le varie entità assoggettate al canone.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.