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22.3157 · Interpellanza · 2022-03-16

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il divieto di avere contatti e accedere a determinate aree, di cui all'Art. 67b del CP e art. 28b del CC, è pronunciabile anche per crimini e delitti legati alla violenza digitale, come richiesto dalla Raccomandazione generale del GREVIO del 20.10.2021 tra le misure di intervento a protezione dalle forme digitali di violenza ?

Il divieto di avere contatti e accedere a determinate aree, vale anche per il mondo virtuale, piattaforme digitali e social media in particolare?

In attesa di eventuali adeguamenti legislativi, fondati sugli approfondimenti chiesti al DATEC entro fine 2022 sulla necessità di regolamentare le piattaforme social e gli intermediari, si stanno considerando misure urgenti e immediate per sostenere tutte le vittime di violenza in rete, indipendentemente dal Cantone di residenza, e frenare in modo puntuale le dinamiche di escalation d'odio virtuale?

Gli approfondimenti richiesti al DATEC entro fine 2022 tengono in debita considerazione la Raccomandazione del GREVIO sulla dimensione digitale della violenza di genere emessa il 20.10.2021 dal Consiglio d'Europa in merito proprio all'esigenza di disporre in modo rapido ed efficace di informazioni sulle persone autrici di molestie e violenze in rete affinché siano possibili interventi tempestivi?

Begründung

In base all'Art. 67b del Codice penale, è possibile per una Corte vietare a chi ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone di avere contatti e di accedere a determinate aree. Tale divieto, previsto anche nel Codice penale militare, è limitato ad un massimo di cinque anni, prorogabili.

Anche il Codice Civile prevede, all'art. 28b, la possibilità per la vittima di proteggersi da violenza, minacce o insidie con una richiesta simile. Ai cantoni è dato il compito di designare un servizio con facoltà di decidere l'allontanamento immediato della persona che esercita violenza dall'abitazione comune in caso di crisi, come ad esempio violenza domestica.

Il divieto di avvicinarsi, in entrambe i casi sembra contemplare anche il mondo virtuale, con il divieto di mettersi in contatto per via elettronica.

Rimane da capire se la legislazione citata copra in maniera sufficiente anche i casi di violenza in rete, dando la possibilità per le autorità di intervenire tempestivamente anche nei casi di violenza virtuale (come stalking, bullismo, mobbing, sexting, ecc.). Considerato inoltre il proliferare di social media, è utile chiarire se il divieto di avere contatti con la vittima comprenda anche queste nuove piattaforme digitali, o se si impongono delle modifiche legislative in questo senso.

È significativo quanto emerso dal rapporto del'UFCOM del 17 novembre 2021 sugli intermediari e le piattaforme di comunicazione : l'odio e la violenza in rete possono scatenare la violenza fisica. Anche, ma non solo, in quest'ottica è importante dotarsi degli strumenti legislativi necessari per poter fermare le spirali di violenza in rete e odio virtuale.

Sul piano internazionale, il Consiglio d'Europa ha già preso posizione più volte sulla violenza in rete, e il 20 ottobre 2021 ha pubblicato una Raccomandazione del GREVIO interamente incentrata sulla dimensione digitale della violenza di genere in cui chiede esattamente quanto sollevato da questa interpellanza: che il divieto di contatti valga anche nello spazio digitale e viceversa, che la violenza digitale possa portare a divieti di avvicinamento e contatto anche sul piano fisico. Anche la Svizzera dovrebbe quindi prendere atto ed implementare tempestivamente le raccomandazioni che derivano direttamente dall'adesione alla Convezione di Istanbul.

Stellungnahme des Bundesrates

Risposta alle domande 1 e 2.

Secondo l'articolo 67b del Codice penale svizzero, il giudice può determinare un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatto con tali persone. Questa disposizione si applica anche ai reati di stalking, bullismo, mobbing o sexting. Conformemente al capoverso 2 lettera a del suddetto articolo, il giudice può inoltre vietare all'autore di mettersi in contatto per via elettronica, direttamente o tramite terzi, con una o più persone o con i membri di un gruppo determinato. Lo stesso vale per le disposizioni relative alla protezione di diritto civile contro la violenza di cui agli articoli 28 e segg. del Codice civile, che mirano a proteggere l'integrità fisica, psichica, sessuale o sociale di una persona da lesioni illecite (art. 28 cpv. 2 CC) (FF 2005 6127). Ad esempio l'articolo 28b capoverso 1 CC elenca le misure di protezione che il giudice può ordinare su richiesta contro l'autore della lesione. Secondo il numero 3, il giudice può anche vietare all'autore di mettersi in contatto per "via elettronica", a prescindere dalla modalità utilizzata. L'elenco di misure non è completo (FF 2017 6267, 6280): il giudice può ordinare anche altre misure volte a proteggere la persona da violenze, minacce o insidie nonché impedire altre molestie imminenti o non imminenti, ad esempio quelle che coinvolgono una terza persona (FF 2005 6127). Le attuali disposizioni contenute negli articoli 67b CP e 28b CO garantiscono anche la protezione contro la violenza digitale e i relativi divieti si applicano in misura equivalente ai contatti per via elettronica. In questo modo adempiono anche la prima raccomandazione generale del GREVIO del 20 ottobre 2021 sulla "dimensione digitale" contro la violenza di genere contro le donne (www.coe.int > Human Rights > Violence against women and domestic violence - GREVIO > About Monitoring > General Recommendation).

Risposta alle domande 3 e 4

Il 17 novembre 2021 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto dell'UFCOM, redatto con la partecipazione della Cancelleria federale e intitolato "Intermediari e piattaforme di comunicazione. Effetti sulla comunicazione pubblica e approcci di governance" (www.ufcom.admin.ch > Digitalizzazione e Internet > Comunicazione digitale > Intermediari e piattaforme di comunicazione). In seguito alla pubblicazione del rapporto, il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di elaborare un documento di discussione che analizzi se e come regolamentare le piattaforme di comunicazione. Si tratta di stabilire quali strumenti potrebbero essere considerati per la governance degli intermediari. Questo al fine di rafforzare i diritti degli utenti, affrontare le pratiche commerciali non trasparenti e i fenomeni legati ai discorsi di odio e alla disinformazione in generale. Di conseguenza, le raccomandazioni del GREVIO non faranno parte di queste indagini.

Tuttavia, con il postulato 21.3450 "Discorsi di odio. Ci sono lacune nella legislazione?" la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati ha incaricato il Consiglio federale di presentare un rapporto su un'eventuale necessità di regolamentazione entro la metà del 2023. Il rapporto affidato al DATEC (UFCOM) chiarirà la necessità di un intervento legislativo in questo settore e il bisogno di una regolamentazione in relazione al discorso d'odio contro le donne perpetrato online. Questo include anche l'esame di misure tese a contrastare l'ampia e rapida diffusione di contenuti illegali online. Inoltre, saranno chiarite possibili misure nel campo dell'assistenza alle vittime.

Risposta del Consiglio federale.