22.3162 · Mozione · 2022-03-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 45 OADI o qualsiasi altra disposizione al fine di permettere che venga considerato il comportamento generale della persona disoccupata nei casi in cui occorra sospendere il diritto all'indennità ai sensi dell'articolo 30 LADI.
Le autorità amministrative e giudiziarie che devono applicare la sospensione del diritto all'indennità dovranno essere autorizzate a prendere in considerazione tutte le circostanze che permettono di valutare non solamente le mancanze dell'assicurato, ma anche il suo comportamento generale e, in particolare, i suoi sforzi per ritrovare un impiego e l'assenza di altre inadempienze.
Oggi tenere conto di queste circostanze è vietato dall'articolo 45 capoverso 4 OADI che definisce "grave" in modo automatico e senza possibili deroghe la colpa del disoccupato che abbandona un'occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o che rifiuta un'occupazione ritenuta adeguata senza un "valido motivo".
Begründung
Il disoccupato ha l'obbligo di intraprendere quanto ragionevolmente possibile per ridurre la durata della disoccupazione (art. 17 LADI). In caso di inadempimento è prevista la sospensione del diritto all'indennità per una durata variabile in base alla gravità della colpa. Per i casi di cui all'articolo 45 capoverso 4 OADI il Consiglio federale prevede la qualificazione obbligatoria, che vieta di tenere conto del comportamento generale del disoccupato e degli sforzi intrapresi per trovare un impiego. Questo approccio, estremamente formale, non è equo dato che può portare a sanzioni severe per una sola inadempienza. Si tratta di una scelta che offusca il comune senso di giustizia e scoraggia gli assicurati il cui atteggiamento è in generale meritevole.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 17 capoverso 1 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), l'assicurato deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione (obbligo di ridurre il danno). Se non adempie l'obbligo, l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità (art. 30 LADI). La sospensione ha lo scopo di limitare la responsabilità dell'assicurazione per il danno che l'assicurato avrebbe potuto evitare o ridurre. In quanto sanzione amministrativa, la sospensione è retta dai principi della legalità, della proporzionalità e della responsabilità sulla base della colpa.
La durata della sospensione è fissata in base alla gravità della colpa e prevede tre livelli: colpa lieve, con una sospensione da 1 a 15 giorni, colpa mediamente grave, con una sospensione da 16 a 30 giorni e colpa grave, con una sospensione da 31 a 60 giorni. Questa tabella ha lo scopo, per quanto possibile, di stabilite la parità di trattamento a livello nazionale per tutti gli assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d'esecuzione nell'attività decisionale. Contrariamente a quanto affermato dall'autore della mozione, in nessun caso la tabella deve limitare il potere di apprezzamento degli organi d'esecuzione, né li esonera dal dovere di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento dell'assicurato in generale (v. Prassi LADI ID, n. marg. D72 e segg.). È possibile scostarsi dalle direttive della tabella delle sospensioni se circostanze particolari ammettono una sospensione più o meno severa (v. DTF 130 V 125).
Anche in presenza di una delle situazioni di cui all'articolo 45 capoverso 4 dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.02), non si deve per forza giungere alla conclusione che si tratti di colpa grave. La sospensione minima di 31 giorni in caso di colpa grave può anche essere ridotta se esistono motivi validi che giustificano il modo di agire dell'assicurato. Per valido motivo si intende un motivo che, senza portare ad eccessi inaccettabili, può far apparire la colpa di media o lieve entità. Anche in questo caso, quando si verifica se si è in presenza di un valido motivo, occorre tenere conto delle circostanze concrete e della situazione personale, come nel caso della valutazione della durata della sospensione. Un valido motivo può dunque riguardare la situazione soggettiva (problemi di salute, situazione familiare, appartenenza religiosa) od oggettiva (impiego temporaneo).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.