Permessi di dimora per oligarchi russi in deroga alle condizioni di ammissione in caso di importanti interessi pubblici
22.3197 · Interpellanza · 2022-03-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera b della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), è possibile derogare alle condizioni di ammissione per un permesso di dimora (conformemente agli art. 18-29) al fine di tenere conto di "importanti interessi pubblici". Secondo la risposta all'interrogazione 14.1014, l'espressione "importanti interessi pubblici" ai sensi della LStrI e dell'articolo 32 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) costituisce una nozione giuridica indeterminata. Secondo l'articolo 32 capoverso 1 OASA, importanti interessi pubblici sussistono, tra le altre cose, in particolare in presenza di notevoli interessi fiscali cantonali (garanzia di elevate entrate fiscali). Secondo la suddetta risposta, nel periodo 2008-2014 sono stati rilasciati 389 permessi di dimora di questo tipo. Gran parte delle persone che hanno potuto approfittare di questo discutibile privilegio proveniva dalla Russia (107 persone).
Secondo la risposta all'interrogazione 14.1081, nel periodo 2008-2014 sono stati rilasciati 389 permessi di dimora per "importanti interessi pubblici", soprattutto nei Cantoni Ticino (172), Ginevra (65), Zurigo (30), Zugo (18) e Vaud (17).
In questo contesto si pongono le domande seguenti:
1. Il Consiglio federale è pregato di elencare tutti i permessi di dimora rilasciati negli ultimi 15 anni in virtù dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI ("importanti interessi pubblici"), suddivisi per Cantone e per cittadinanza.
2. Come è verificato il rispetto delle condizioni per il rilascio di questo permesso di dimora eccezionale, in particolare la "garanzia di elevate entrate fiscali"?
3. In considerazione delle sanzioni imposte nei confronti degli oligarchi russi, il Consiglio federale è disposto a revocare un permesso di dimora fondandosi su un "importante interesse pubblico" al rispetto di queste sanzioni? Che cosa è previsto in proposito?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Conformemente all'articolo 32 capoverso 1 dell'ordinanza sull'ammissione, la dimora e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201), un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora può essere rilasciato per tutelare importanti interessi pubblici. Nella valutazione occorre considerare in particolare aspetti culturali significativi, ragioni politiche, notevoli interessi fiscali cantonali o la necessità della presenza di un cittadino straniero nell'ambito di un procedimento penale. I permessi di dimora accordati dall'entrata in vigore dell'articolo 32 OASA sono stati rilasciati a cittadini dei Paesi seguenti:
Immigrazione (arrivo) per importanti interessi pubblici tra il 01.01.2008 e il 31.12.2021
Nazionalità20082009201020112012201320142015201620172018201920202021TotaleAfghanistan001000000000012Egitto1022220010000212Algeria010000200000003Angola200002000000004Antigua e Barbuda000000000000202Argentina102000000110005Armenia000200000000002Azerbaigian000001000000203Etiopia112000000000004Australia0122021220010013Bahrain000000010000001Bielorussia000003000000003Bosnia e Erzegovina110000000000002Brasile1001012481200020Bulgaria120000000000003Burundi100000100000002Cina (Repubblica popolare)010200002612791453Costa d'Avorio000010000000001Germania010000000000001Dominica000000000200002Eritrea010000000000001Francia022000000000004Guatemala000100000000001India3024002004000116Indonesia000311200010008Iraq511001000000008Iran020120000100028Irlanda000001000000001Israele2210130220100216Giappone2112001320210116Yemen010000000000001Giordania001000000000001Cambogia000000000002002Camerun000001000000001Canada2332142214221433Kazakistan5101011000000110Qatar000400001000005Kenia000100000000001Colombia101000001000003Congo000001000000001Congo RD213200000000008Corea (Sud)000100001000002Kosovo001000000000001Cuba000001000010002Kuwait000000000100001Libano000000000011204Malta000000000000101Marocco110001000200106Messico0001220031212216Moldova201000000000003Monaco000100000000001Mongolia003040000000007Montenegro000000000002002Nuova Zelanda100000000000001Nicaragua000000000000011Oman000002100100015Pakistan033200000000008Perù010000000000001Filippinen0005002120000010Romania210000000000003Russia131822102119212417213446203Arabia Saudita0002021000554120Serbia9241000001000017Singapore000000000200002Spagna000000100000001Sri Lanka000100000000001Saint Kitts e Nevis000001102110028Sudafrica000200000000002Sudan000100000000001Taiwan000000000030003Tanzania000010000000001Tunisia100000000100103Turchia13075135021000037
Ucraina0106224000111523Ungheria000000000001001Uruguay200000000000002USA4114402232303534Uzbekistan001000000000023Regno Unito001001020000048Venezuela010000000110003Cipro000000200000002Paese ignoto000100000000001Totale7952687343585443505442283357734
I permessi di dimora rilasciati in virtù dell'articolo 32 capoverso 1 OASA sono ripartiti tra i Cantoni come segue:
Immigrazione (arrivo) per importanti interessi pubblici tra il 01.01.2008 e il 31.12.2021
Cantone20082009201020112012201320142015201620172018201920202021TotaleAG000000004401009BE0010011044300216BL130100000000005BS4221100000010011FR2110221002710221GE51014101011111271612111611156JU0121420010011013LU220111002000009NE0036230000115627NW300300000000017OW0016121384103535SZ000010010000013TG001000000101003TI57273914917254844114214UR0002000133520319VD4205421578210748VS0002272432333738ZG14024651014443755ZH00419247322001145Totale7952687343585443505442283357734
2. I Cantoni possono rilasciare un permesso di dimora in particolare se lo straniero può dimostrare che sussistono aspetti culturali significativi, ragioni politiche o notevoli interessi fiscali cantonali (art. 32 OASA). Le autorità fiscali cantonali verificano dapprima se sono garantite "elevate entrate fiscali" e se le condizioni fiscali cantonali sono adempiute. Il richiedente deve fornire la prova delle sue entrate, dei suoi valori patrimoniali e della sua solvibilità. Se, in base alla situazione finanziaria del richiedente, le autorità fiscali ritengono adempiute le condizioni fiscali, in un secondo tempo le autorità cantonali competenti in materia di migrazione verificano se anche le condizioni per il rilascio di un permesso in virtù dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) e dell'articolo 32 OASA sono soddisfatte. Se il Cantone vuole rilasciare un permesso, lo deve sottoporre per approvazione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) corredato della pertinente documentazione (art. 5 lett. e dell'ordinanza del DFGP concernente l'approvazione, OA-DFGP; RS 142.201.1). Anche la SEM esamina il caso in maniera accurata, coinvolgendo all'occorrenza le autorità federali competenti in materia di sicurezza (Ufficio federale di polizia e Servizio delle attività informative della Confederazione) e il Dipartimento federale degli affari esteri. Anche in caso di proroga del permesso di dimora si esamina se tutte le condizioni per il rilascio continuano a essere soddisfatte.
3. Le autorità competenti controllano regolarmente le persone che figurano sulla lista di sanzioni dell'UE, lista ripresa dalla Svizzera, verificando anche le persone titolari di un permesso di diritto degli stranieri e valutando le possibili misure. Le persone in possesso di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio valido possono soggiornare ed entrare in Svizzera. La LStrI non prevede una revoca automatica del titolo di soggiorno in caso di sanzione. Conformemente agli articoli 62 e 63 LStrI, un permesso di dimora o un permesso di soggiorno può essere revocato soltanto per motivi specifici, ad esempio se l'interessato costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Le altre opzioni sarebbero un'espulsione ordinata da fedpol in base all'articolo 68 LStrI per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure una decisione del Consiglio federale fondata sulla Costituzione federale (Cost.; RS 101) per tutelare gli interessi del Paese (art. 184 cpv. 3 Cost.) o la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 185 cpv. 1 e 2 Cost.). La Confederazione e i Cantoni esaminano quindi nel singolo caso quali misure sono opportune nei confronti delle persone riportate dalla lista delle sanzioni UE che soggiornano o sono domiciliate in Svizzera.
Risposta del Consiglio federale.