22.3237 · Postulato · 2022-03-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Per migliorare lo scambio di buone pratiche tra gli uffici AI cantonali, il Consiglio federale è incaricato di elaborare un rapporto che studi misure atte a facilitare il reinserimento dei beneficiari di rendita AI nel mercato del lavoro. Esso dovrà analizzare tra l'altro gli elementi seguenti:
- le differenze tra i Cantoni per quanto riguarda il trattamento delle richieste di rendita, prendendo come base di lavoro le richieste presentate. Verranno esaminate le relative cause e formulate raccomandazioni;
- le differenze tra i Cantoni per quanto riguarda la gestione dei provvedimenti di adeguamento, sempre basandosi esclusivamente sulle richieste presentate. Si tratta di individuare le cause di tali differenze e le buone pratiche dei Cantoni nonché di valutare i diversi strumenti di reinserimento da essi utilizzati;
- l'elaborazione a livello nazionale di una nomenclatura sistematica e uniforme delle malattie psichiche che danno diritto a una rendita;
- l'introduzione, se opportuno, di un importo forfettario globale per i provvedimenti d'integrazione in funzione del numero di assicurati accompagnati dai singoli uffici AI;
- la promozione di strumenti quali il profilo di integrazione orientato alle risorse (PIR);
- la conferma dei risultati dello studio di Avenir Suisse (v. motivazione).
Begründung
L'obiettivo principale dell'assicurazione invalidità (AI) è il reinserimento delle persone con disabilità. Gli uffici AI cantonali vantano ampie competenze per quanto riguarda il reinserimento e la concessione di rendite. Uno studio di Avenir Suisse, intitolato "Integrare anziché escludere", ha messo in evidenza notevoli differenze intercantonali per quanto riguarda il rapporto tra il numero delle rendite concesse e quello delle richieste presentate, senza variazioni significative del tessuto socioeconomico che le giustifichino. Queste differenze, rilevabili anche nella gestione dei provvedimenti di adeguamento, vanno considerate come un'opportunità, poiché permettono lo scambio di buone pratiche e possono motivare gli uffici AI cantonali a proporre strumenti innovativi. Occorre sottolineare che questi confronti devono essere fatti soltanto sulla base delle richieste presentate, in modo da eliminare eventuali fattori strutturali in grado di spiegare le diverse quote di beneficiari di rendite AI tra i Cantoni.
Per ottenere informazioni trasparenti sulle cause di un'incapacità al lavoro e individuare i provvedimenti di reinserimento adeguati, è necessario elaborare a livello nazionale una nomenclatura sistematica e uniforme delle malattie psichiche che possono dare diritto a una rendita (come l'ICD 10).
Inoltre, il Consiglio federale dovrà valutare l'opportunità d'introdurre un importo forfettario per le spese d'integrazione e di reinserimento da versare agli uffici AI in funzione del numero di richieste registrate da ciascuno di essi. Questo modello, già utilizzato nell'assicurazione contro la disoccupazione e nell'ambito dell'aiuto sociale, permetterebbe di assegnare le risorse disponibili in modo più efficace, giovando all'AI nel suo insieme.
Infine, il Consiglio federale dovrà analizzare la possibilità di promuovere presso i datori e i medici il ricorso al profilo di integrazione orientato alle risorse (PIR), messo a punto dall'associazione Compasso, o a uno strumento simile, affinché i rapporti medici siano incentrati sulla capacità al lavoro dei beneficiari di rendita.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'ambito della sua attività di vigilanza l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) procede alla verifica sistematica degli organi esecutivi (uffici AI) e delle loro attività, nonché al loro confronto a livello nazionale. Secondo uno studio di diversi anni fa (Spycher et al. 2003; www.buerobass.ch > Kernbereiche > Gesund und gepflegt > Invalidenversicherung), i due terzi delle differenze cantonali nella concessione di rendite sono riconducibili a fattori esogeni, quali ad esempio la situazione socioeconomica (tasso di disoccupazione, composizione demografica ecc.) o l'atteggiamento dei tribunali cantonali nei confronti dell'assicurazione (favorevole o meno). Tuttavia, con la riforma Ulteriore sviluppo dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, sono state migliorate le istruzioni per un'applicazione giuridicamente uniforme delle basi legali. Ad esempio, sono stati standardizzati il più possibile il processo d'integrazione nell'ambito della gestione dei casi e i parametri dei singoli provvedimenti d'integrazione. Di conseguenza sono stati adeguati e migliorati anche gli strumenti di vigilanza e gestione strategica, in particolare nell'ambito dell'integrazione professionale.
L'impostazione concreta dei provvedimenti d'integrazione e la loro acquisizione sono di competenza degli uffici AI, che conoscono meglio di chiunque altro le condizioni locali del mercato del lavoro. Essi devono garantire la qualità, l'efficacia e l'economicità dei provvedimenti. A tal fine, si scambiano regolarmente esperienze in materia di buone pratiche. Inoltre, i provvedimenti d'integrazione sono periodicamente oggetto di progetti di ricerca. Le informazioni derivanti dai progetti si ripercuotono a livello legislativo, vengono trattate nell'ambito dell'attività di vigilanza dell'UFAS e/o attuate direttamente dagli uffici AI nella loro attività d'integrazione. Anche nel quadro della prevista valutazione della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI, che comprenderà presumibilmente 13 progetti di ricerca, saranno analizzate alcune delle questioni sollevate dall'autrice del postulato.
Al momento sono in fase di elaborazione i rapporti in adempimento del postulato Suter 20.3598 "Differenziare la codificazione delle infermità dell'AI", che chiede di applicare la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati (ICD) alla codificazione dell'AI, e del postulato Feri 19.4407 "Come integrare effettivamente nel mercato del lavoro le persone con un danno alla salute di lunga durata tramite l'assicurazione invalidità?", che chiede un rapporto sugli effetti a lungo termine dei provvedimenti d'integrazione dell'AI sulla situazione reddituale degli assicurati. Questi rapporti tratteranno un'ulteriore parte delle richieste formulate dall'autrice del postulato.
Con la riforma Ulteriore sviluppo dell'AI è stato anche esplicitamente chiarito che una rendita può essere concessa soltanto se le possibilità d'integrazione sono esaurite. Di conseguenza, un provvedimento può essere interrotto e/o nuovamente assegnato oppure si può valutare la concessione di un altro provvedimento d'integrazione. Nella scelta dei provvedimenti d'integrazione vanno considerati in particolare l'età, il grado di sviluppo, le capacità dell'assicurato e la durata probabile della sua vita professionale residua. L'introduzione di un tetto massimo per i costi dei provvedimenti d'integrazione per ciascun ufficio AI metterebbe in discussione l'obiettivo della riforma e minerebbe la necessaria flessibilità nell'attività d'integrazione, soprattutto in caso di esaurimento dell'importo forfettario previsto.
Per quanto concerne il profilo di integrazione orientato alle risorse (PIR) di Compasso, esso è stato sviluppato in primo luogo per migliorare lo scambio di informazioni tra datori di lavoro e medici, ancor prima che un ufficio AI sia coinvolto, vale a dire per evitare una richiesta di prestazioni all'AI grazie a un dialogo tempestivo. In caso di malattia dei dipendenti, i datori di lavoro hanno tutto l'interesse a disporre di maggiori informazioni rispetto alla semplice constatazione di un'incapacità al lavoro, al fine consentire il rientro ottimale al posto di lavoro. Per la valutazione della capacità al lavoro gli uffici AI si basano su altri strumenti. Il rapporto medico, il questionario per i datori di lavoro e la possibilità di svolgere colloqui con i medici e i datori di lavoro consentono agli uffici AI di rilevare le risorse residue dell'assicurato per elaborare un piano d'integrazione mirato. Se è già disponibile un PIR, ovviamente gli uffici AI ne tengono conto.
Considerato che i temi evidenziati dall'autrice del postulato vengono già esaminati in diversi contesti, il Consiglio federale non ritiene opportuno un ulteriore rapporto.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.