22.3239 · Interpellanza · 2022-03-17
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Conformemente alle basi legali in materia, l'Ufficio federale dell'ambiente verifica che le tasse ambientali siano ridistribuite alla popolazione. Indipendentemente dal fatto che la ridistribuzione sia poco "visibile", bisogna riconoscere che la ridistribuzione attraverso l'assicurazione malattia è efficiente. In effetti, gli assicuratori malattia dispongono di file con indirizzi aggiornati.
Alcuni assicuratori informano i loro assicurati su termini e condizioni della detrazione sul premio, in particolare in funzione del metodo di pagamento scelto.
Il fatto che le persone beneficino di sussidi per la riduzione dei premi di cassa malattia non influisce sulla restituzione.
Alcuni assicurati che ricevono prestazioni complementari sembrano avere più difficoltà ad accedere in modo semplice al versamento della tassa ambientale. L'importo annuale di 88,20 franchi per persona è certamente modesto, ma non insignificante.
È giusto che sia versato a ogni persona che vive in Svizzera. Certe persone, soprattutto anziane, se non prestassero specificamente attenzione a detta restituzione non ne beneficerebbero.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Le assicurazioni malattia sono tenute a restituire la tassa applicando modalità "armonizzate" volte a facilitarne il pagamento?
2. Le persone che beneficiano di esenzioni totali dai premi devono fare qualche passo speciale per ottenere la restituzione della tassa? In caso affermativo non si potrebbe incaricare le assicurazioni malattia di informarle in modo chiaro?
Stellungnahme des Bundesrates
In linea di principio, ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi per le cure medico-sanitarie secondo la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). La restituzione delle tasse ambientali attraverso le casse malattia quale sistema di ridistribuzione è stata scelta per consentire di raggiungere il maggior numero possibile di persone domiciliate in Svizzera. Gli assicuratori malattia ridistribuiscono pertanto il prodotto annuo delle tasse d'incentivazione sui composti organici volatili (COV) e sul CO2 alle persone assicurate secondo la LAMal.
Gli assicuratori malattia fatturano il premio netto, ossia il premio dal quale è stato dedotto l'importo da ridistribuire delle tasse sui COV e sul CO2. L'importo annuale da restituire è indicato sul conteggio del premio.
In merito alla ridistribuzione, vi sono tre casi speciali che vengono disciplinati al di fuori della legislazione sui COV e sul CO2:
1. le persone che beneficiano di una riduzione dei premi pari a una copertura totale dei premi o a un importo residuo inferiore all'importo da ridistribuire: secondo la circolare di santésuisse 03/2003 del 24 gennaio 2003, gli assicuratori malattia versano loro l'importo spettante in una volta sola;
2. le persone che beneficiano di prestazioni complementari all'AVS e all'AI: la tassa d'incentivazione è accreditata con il conteggio dei premi. Al momento del calcolo delle prestazioni complementari viene riconosciuto un importo forfettario annuale per l'assicurazione malattia obbligatoria. In questo caso, l'importo da ridistribuire non è dedotto dall'importo forfettario. Il conteggio effettivo dei premi risulterà pertanto inferiore. Le tasse d'incentivazione sono così restituite ai beneficiari di prestazioni complementari;
3. le persone che beneficiano di aiuti sociali: il conteggio dei premi è di regola pagato direttamente dai servizi sociali. In questo caso, il Cantone decide se l'importo deve essere restituito all'assicurato o al Cantone. Se l'importo viene versato a quest'ultimo, un eventuale miglioramento della situazione economica comporta la deduzione dell'importo corrispondente dall'obbligo di rimborso degli aiuti sociali ricevuti. Queste persone ricevono pertanto per via indiretta gli importi ridistribuiti.
In merito alle domande:
1. Prima dell'introduzione della ridistribuzione sono state esaminate numerose varianti. Si è optato per la variante attuale poiché genera pochi oneri e consente di raggiungere il maggior numero possibile di persone. Il Consiglio federale ritiene che l'attuale procedura sia ormai consolidata e non vede la necessità di modificarla.
2. Le persone che ricevono una riduzione totale del premio non devono fare alcun passo particolare. Ricevono direttamente dal loro assicuratore l'importo di ridistribuzione cui hanno diritto. Dato che, secondo la revisione dell'ordinanza sul CO2 (RS 641.711) che entrerà in vigore quest'anno, gli assicuratori sono tenuti a informare gli assicurati in merito alla ridistribuzione, il Consiglio federale non ritiene necessario prescrivere agli assicuratori il contenuto della comunicazione nel caso in questione.
Risposta del Consiglio federale.