22.3262 · Interpellanza · 2022-03-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Alcune ONG europee hanno constatato che il settore finanziario era il solo a non applicare le sanzioni disposte contro i cittadini russi e i loro patrimoni o ad applicarle solo parzialmente, rifugiandosi nell'opacità tipica di questo settore. Data la natura delle leggi svizzere, non c'è dubbio che i loro deficit, voluti o accidentali, saranno sfruttati per aggirare le sanzioni.
Di recente abbiamo saputo che la piazza finanziaria di Dubai è stata subissata di richieste di broker svizzeri pronti a vendere miliardi di dollari di bitcoin perché i loro clienti russi temevano che la Svizzera avrebbe congelato i loro beni; nessuna delle richieste era inferiore a due miliardi di dollari.
In quell'occasione la SECO ha confermato che anche le criptovalute sono soggette alle sanzioni (Reuters, 11 marzo 2022). In Svizzera una coalizione di organizzazioni (Campax, Break Free, Alliance pour le climat) ha messo in evidenza gli stretti legami tra il settore bancario e i fornitori di combustibili fossili russi.
1. Può il Consiglio federale illustrare le misure adottate per verificare l'applicazione delle sanzioni da parte dei settori finanziario e bancario?
2. Il Consiglio federale intende, a seguito della comunicazione della SECO, rafforzare le misure, in particolare quelle relative alle criptovalute e agli intermediari finanziari, indipendenti e non?
3. Ritiene che sostituire alla vigilanza della Finma un sistema di autoregolamentazione sia stata una decisione sensata alla luce della situazione attuale?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le imprese svizzere sono tenute a rispettare l'ordinamento giuridico svizzero, ivi comprese le sanzioni emanate dal Consiglio federale. Se alle autorità vengono segnalati patrimoni che non sono stati congelati, queste agiranno di conseguenza. Le infrazioni sono punite conformemente alla legge sugli embarghi (LEmb, RS 946.231).
Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) coordina e monitora, per il tramite della SECO, l'esecuzione delle sanzioni decise dal Consiglio federale ai sensi della legge sugli embarghi (RS 946.231).
Comunica regolarmente, a volte quotidianamente, con le associazioni, le aziende, i responsabili della conformità e altri servizi potenzialmente coinvolti, ed è sempre in contatto con gli attori rilevanti nel Paese e all'estero. I servizi federali coinvolti, ossia il Dipartimento federale degli affari esteri, il Dipartimento federale delle finanze (Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Ufficio federale di giustizia, Ufficio federale di polizia [fedpol], Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, Segreteria di Stato della migrazione), il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Servizio delle attività informative della Confederazione) e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari lavorano fianco a fianco e si consultano regolarmente.
Il Consiglio federale ritiene che le procedure in materia di sanzioni istituite tra le autorità federali e le imprese private in Svizzera siano solide, efficaci e riconosciute a livello internazionale. Sia le banche e i fornitori di servizi finanziari, tra le altre imprese, che le autorità vengono informate dell'applicazione delle sanzioni. Il numero di segnalazioni e, nel raffronto internazionale, l'entità dei beni congelati dimostrano che le procedure istituite funzionano.
2. La definizione di "averi" all'articolo 1 lettera a dell'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72) include espressamente i "beni crittografici", i quali devono perciò essere congelati se posseduti o controllati da persone fisiche, aziende o enti oggetto delle sanzioni.
Tutti gli intermediari finanziari, indipendenti o meno, sono quindi tenuti a congelare o segnalare i beni crittografici che posseggono o gestiscono per conto di persone interessate dalle sanzioni.
3. È necessario distinguere tra le sanzioni previste dalla LEmb insieme ai doveri e ai divieti che ne derivano, da un lato, e gli obblighi di diligenza e di comunicazione previsti dalla legge sul riciclaggio di denaro (LRD, RS 955.0), dall'altro. Quest'ultima prevede che la FINMA vigili sulle banche e sugli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 LRD sottoposti a vigilanza prudenziale e che gli intermediari del settore parabancario di cui all'articolo 2 capoverso 3 LRD che, ad esempio, forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, sono tenuti ad affiliarsi a un organismo di autodisciplina. Gli organismi di autodisciplina verificano il rispetto degli obblighi di diligenza secondo la LRD e sono a propria volta sottoposti alla vigilanza della FINMA.
Risposta del Consiglio federale.