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La decisione di principio del Tribunale federale parla chiaro. Occorre assoggettare alla legge sul lavoro l'assistenza fornita 24 ore su 24 dalle migranti pendolari

22.3273 · Postulato · 2022-03-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

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Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto le modalità in cui è possibile assoggettare alla legge sul lavoro l'assistenza privata a domicilio.

Begründung

Ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge sul lavoro (LL) le economie domestiche private sono oggi escluse dal campo di applicazione aziendale di questa legge. Pertanto per il personale domestico non valgono né le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo né le prescrizioni sulla tutela della salute (v. pag. 14 del rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 12.3266).

Nel rapporto in questione il Consiglio federale ha illustrato sei possibili soluzioni per migliorare le condizioni di lavoro delle migranti pendolari che forniscono servizi di assistenza 24 ore su 24. Una di queste è l'assoggettamento dell'attività delle migranti pendolari alla LL. Nelle considerazioni sono state esposte due possibilità: o si estende il campo di applicazione della LL a tutte le economie domestiche private, oppure solo a quei rapporti di lavoro che prevedono la fornitura di servizi di assistenza privata a domicilio.

Si rinuncia inoltre esplicitamente a una differenziazione tra persone assunte attraverso agenzie di collocamento e di fornitura di personale a prestito e quelle assunte senza la mediazione di terze parti. Secondo il Consiglio federale includere nella LL solo le agenzie di collocamento e di fornitura di personale a prestito comporterebbe una disparità di trattamento in situazioni analoghe difficilmente giustificabile (anche perché non differiscono molto nella loro applicabilità o esecuzione).

La recente decisione di principio del Tribunale federale in materia stabilisce che i servizi di assistenza domestica tramite agenzia di fornitura di personale a prestito dovranno sottostare alla LL. Di conseguenza, in futuro occorrerà garantire l'esecuzione di tale normativa nelle economie domestiche private. Affinché la decisione produca cambiamenti positivi è necessario tuttavia assoggettare alla LL tutti i servizi di assistenza privata a domicilio. Come constatato dal Consiglio federale, una disparità di trattamento in situazioni analoghe non è giustificabile e dà luogo a nuove occasioni di sfruttamento.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera g della legge sul lavoro (LL; RS 822.11), la normativa in questione non è applicabile alle economie private. Lo sono unicamente le disposizioni concernenti l'età minima (art. 2 cpv. 4 LL).

Questa eccezione viene applicata dall'entrata in vigore della LL. Il legislatore ha ritenuto importante tutelare la sfera privata in tali rapporti di lavoro bilaterali, ha preferito evitare intromissioni statali ed è partito dal presupposto che tra le persone assunte direttamente dalle economie domestiche private e queste ultime sussista un rapporto di fiducia particolare che giustifica l'esclusione delle economie domestiche private dal campo di applicazione della legge sul lavoro. Tra le considerazioni fatte vi era quella secondo cui per motivi evidenti sarebbe stato difficile far rispettare le prescrizioni.

Con decisione del 22 dicembre 2021 il Tribunale federale ha decretato che l'articolo 2 capoverso 1 lettera g LL non si applica ai rapporti trilaterali (2C_470/2020). Perciò, i servizi di assistenza tramite fornitura di personale a prestito sottostanno alle disposizioni sulla durata del lavoro e del risposo sancite dalla LL. Infatti, in questi rapporti trilaterali la prestazione dei lavoratori domestici non risponde solo ai bisogni privati della persona che ne usufruisce ma anche allo scopo sociale dell'azienda che impiega tali lavoratori.

L'esclusione dal campo di applicazione della LL non significa tuttavia che non esistano norme in materia: l'articolo 359 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO) sancisce che per i lavoratori domestici i Cantoni sono tenuti a stabilire contratti normali di lavoro (CNL), i quali devono disciplinare soprattutto la durata del lavoro e del riposo, nonché le condizioni di lavoro delle donne e dei giovani. Tutti i Cantoni dispongono di un tale CNL. Per migliorare in particolare le condizioni di lavoro delle badanti immigrate, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) mette a disposizione dei Cantoni un CNL modello inteso ad aiutarli a integrare i loro CNL personale domestico. Un'analisi attuale mostra come circa la metà dei Cantoni abbia nel frattempo adottato queste proposte non vincolanti (cfr. sito della SECO per indicazioni sullo stato attuale). Inoltre, il CNL personale domestico prescrive salari minimi obbligatori nel ramo dell'economia domestica in virtù dell'articolo 360a CO (art. 5 CNL personale domestico; RS 221.215.329.4).

Il 29 aprile 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto in adempimento del postulato Schmid-Federer 12.3266 "Condizioni quadro per le migranti pendolari impiegate nella cura degli anziani". Allo stesso tempo, l'Amministrazione è stata incaricata di effettuare una stima dei costi della nuova regolamentazione e di sottoporre una proposta al Consiglio federale dopo essersi consultata con le cerchie interessate. Sulla base di questa analisi, il 21 giugno 2017 il Consiglio federale ha deciso che il compito di regolamentare le condizioni di lavoro dell'assistenza privata a domicilio 24 ore su 24 continuerà ad essere di competenza dei Cantoni.

Non appare pertanto necessario assoggettare queste ultime anche alla LL, dato che sussistono ancora le ragioni per le quali sono state escluse dal suo campo di applicazione.

Inoltre, la decisione sopra citata del Tribunale federale concernente l'assoggettamento dei rapporti trilaterali alla LL ha già fatto sì che la situazione giuridica di un determinato gruppo di lavoratori sia cambiata nel senso auspicato dall'autrice del postulato. Non si rende pertanto necessario un nuovo rapporto.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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