22.3300 · Mozione · 2022-03-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le disposizioni legali riguardanti le commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali, in modo da rafforzare le loro competenze nell'ambito del principio delle 3R (replace, reduce, refine).
Begründung
Una soluzione per evitare inutili esperimenti sugli animali è la rigorosa applicazione del principio delle 3R, che può fornire anche impulsi innovativi alla ricerca. Per garantire che al principio delle 3R sia dato il peso che merita, bisogna assicurarsi che venga preso nella giusta considerazione quando si autorizzano gli esperimenti sugli animali.
L'articolo 34 della legge federale sulla protezione degli animali assicura che le commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali siano composte da specialisti. Per tenere conto della protezione degli animali è prescritta un'adeguata rappresentanza delle organizzazioni di protezione degli animali. Allo stesso modo, sarebbe opportuno tenere debitamente conto anche della rappresentanza di esperti con comprovata esperienza nel principio delle 3R. La competenza specialistica in quest'ambito deve essere un criterio supplementare e indipendente rispetto alla rappresentanza degli interessi della protezione animale.
In particolare, come esperti in possesso di una comprovata esperienza nell'applicazione del principio delle 3R si dovrebbero prendere in considerazione ricercatori che sviluppano metodi alternativi (valgano come esempi i modelli in vitro, i sistemi microfisiologici, i chip microfluidici, l'ingegneria tissutale) o che sono revisori di articoli scientifici sui metodi delle 3R nelle riviste specializzate.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 34 della legge federale sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), ogni Cantone istituisce una commissione per gli esperimenti sugli animali (di seguito denominata "commissione"), composta di specialisti, indipendente dall'autorità che rilascia le autorizzazioni e in cui sono rappresentate adeguatamente le organizzazioni per la protezione degli animali.
Uno dei compiti principali della commissione è ponderare gli aggravi arrecati agli animali e gli interessi perseguiti con i progetti di ricerca. Essa deve anche garantire che il numero di animali sottoposti a un aggravio sia, per quanto possibile, ridotto al minimo.
Per adempiere questo compito, sono fondamentali le competenze nell'ambito del principio delle 3R (sostituire, ridurre e perfezionare) e quelle nel settore dell'etica animale. Il legislatore ne è consapevole e ne ha tenuto conto nelle disposizioni attualmente in vigore:
1) i membri delle commissioni devono frequentare regolarmente un corso di formazione continua organizzato dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. La formazione si concentra in particolare sul principio delle 3R, sul meccanismo della ponderazione degli interessi e sulle questioni di ordine etico;
2) il Centro di competenza svizzero 3R (3RCC), cofinanziato dalla Confederazione, ha fra l'altro il compito di garantire la formazione e l'informazione dei ricercatori (e quindi anche dei membri delle commissioni). A tal fine promuove la formazione su metodi alternativi, in particolare nelle scuole universitarie, al fine di ridurre il numero di esperimenti sugli animali;
3) infine, gli istituti che effettuano esperimenti sugli animali devono designare un incaricato della protezione degli animali che garantisca la qualità della domanda di autorizzazione, nella quale è necessario dimostrare, tra l'altro, il carattere indispensabile dell'esperimento. Ciò garantisce alla commissione cantonale tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione.
L'obiettivo della mozione è quindi già raggiunto, senza necessità di interferire nelle competenze dei Cantoni, che sono responsabili dell'istituzione delle commissioni per gli esperimenti. Pertanto, non è necessaria una regolamentazione più estesa.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.