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22.3329 · Mozione · 2022-03-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di ridurre la durata minima del soggiorno stabilita nell'articolo 18 capoverso 1 della legge sulla cittadinanza a un periodo compreso tra uno e tre anni.

Begründung

Gli attuali requisiti per la naturalizzazione non sono più in linea con la realtà attuale, caratterizzata da una mobilità sempre maggiore. La popolazione svizzera non è più così legata a un luogo preciso. Molte persone si trasferiscono in un altro Comune o Cantone per motivi lavorativi o formativi. Attualmente questa mobilità costituisce un ostacolo alla naturalizzazione. Un trasloco per motivi professionali o formativi può infatti ritardare per anni la naturalizzazione. Non si capisce perché per un lungo periodo i candidati alla naturalizzazione non possano traslocare, nemmeno in un Comune vicino, sebbene questo fenomeno caratterizzi già da tempo la società svizzera.

Le durate minime del soggiorno che alcuni Comuni esigono ancora oggi sono un retaggio del passato. Occorre pertanto fissare periodi più brevi nel diritto cantonale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Oltre alla presente mozione, sono stati presentati altri tre interventi parlamentari intitolati "Regole del gioco eque in materia di naturalizzazione" (Mo. Gredig 22.3330, Mo. Christ 22.3335, Mo. Christ 22.3337) per modificare la legge federale sulla cittadinanza (LCit; RS 141.0). Questi interventi mirano a mitigare le condizioni per la procedura ordinaria di naturalizzazione.

Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la revisione totale della LCit, che ha permesso in particolare di armonizzare la durata cantonale minima del soggiorno. Nel suo disegno, il Consiglio federale aveva previsto di limitare questa durata a un massimo di tre anni, se la legislazione cantonale prevede una durata minima del soggiorno. Il Parlamento ha tuttavia respinto questa proposta e obbligato i Cantoni a prevedere una durata minima da due a cinque anni (art. 18 cpv. 1 LCit). Inoltre, il Comune in cui è stata presentata la domanda di naturalizzazione resta competente fino al termine della procedura (art. 18 cpv. 2 LCit). In questo caso, un cambiamento di domicilio in un altro Comune o un altro Cantone non comporta più alcuna conseguenza negativa su una procedura di naturalizzazione in corso. Questa novità ha permesso di tenere conto delle esigenze attuali.

Secondo il Consiglio federale non vi è alcun motivo per modificare di nuovo i termini di soggiorno cantonali soltanto pochi anni dopo la revisione totale della LCit.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.