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22.3331 · Interpellanza · 2022-03-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Per attuare le raccomandazioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CDPD), non sarebbe opportuno modificare la ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni dei compiti previsti all'articolo 74 LAI (o in altre disposizioni legate all'aiuto agli invalidi) e trasferire queste competenze ai Cantoni?

Begründung

Il 9 marzo 2022 le persone con disabilità e le loro organizzazioni hanno manifestato a Berna per rivendicare una maggiore autonomia e garantire inclusione, pari opportunità e autodeterminazione ai disabili. Gran parte delle misure auspicate riguarda principalmente compiti di competenza cantonale, in particolare la libera scelta del luogo di residenza e della forma di vita, un'educazione realmente inclusiva, la garanzia della partecipazione e dell'autodeterminazione attraverso un mercato del lavoro inclusivo o l'attuazione di una protezione contro la discriminazione conforme alla CDPD.

Molti Cantoni stanno tra l'altro rivedendo le loro leggi sui diritti delle persone con disabilità per agevolare l'inclusione.

Di conseguenza, per facilitare il coinvolgimento degli organismi pertinenti nei piani strategici cantonali approvati dal Consiglio federale conformemente alla legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn), sarebbe opportuno rivedere la ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni dei compiti di cui all'articolo 74 LAI, come già avvenuto per l'articolo 73 LAI in occasione della prima NPC.

Un adeguamento in tal senso permetterebbe agli organismi cantonali e alle persone interessate di essere incluse formalmente nei piani strategici cantonali in favore delle persone con disabilità e di partecipare così alle decisioni riguardanti le misure locali, in modo da soddisfare le proprie aspettative.

Inoltre, fornirebbe ai Cantoni una visione d'insieme delle modalità di finanziamento e delle misure da adottare per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità, grazie a un maggiore coordinamento con tutti gli attori coinvolti, siano essi persone disabili, organismi o istituzioni.

Per salvaguardare i loro interessi a livello federale su temi strategici, le organizzazioni mantello manterrebbero un finanziamento basato sui contributi della loro sezione cantonale.

Infine, la Confederazione assumerebbe un ruolo di controllo attraverso piani strategici, la legge sui disabili e i provvedimenti contenuti nella LAI.

Stellungnahme des Bundesrates

Gli aiuti finanziari alle organizzazioni mantello di organizzazioni private dell'aiuto alle persone con disabilità sono versati sulla base dell'articolo 112c della Costituzione federale (Cost.; RS 101), degli articoli 74 e 75 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) e dell'articolo 101bis della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10). Attualmente, con i mezzi del Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità (AI) vengono finanziate le prestazioni per l'integrazione sociale di beneficiari di provvedimenti AI di 50 organizzazioni mantello di organizzazioni private dell'aiuto alle persone con disabilità, per un importo annuo pari a 155 milioni di franchi. Al momento si sta esaminando a vari livelli se in questo contesto esistano in particolare le seguenti possibilità di miglioramento. Da un lato è in corso una rilevazione concernente l'attuale impostazione delle organizzazioni private dell'aiuto alle persone con disabilità a livello federale e cantonale, e un gruppo di lavoro misto sta analizzando il coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni con il coinvolgimento di diversi attori. Dall'altro, nel quadro del progetto di ricerca sul finanziamento indiretto degli aiuti finanziari secondo l'articolo 74 LAI (www.aramis.admin.ch > Projektsuche) si sta accertando se il passaggio da un sistema di finanziamento diretto a un sistema di finanziamento indiretto possa migliorare l'autodeterminazione delle persone con disabilità.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (RS 0.109) è soltanto uno dei tanti elementi ad avere un ruolo nell'ambito delle prestazioni previste dall'articolo 74 LAI. In questo contesto vanno infatti prese in considerazione anche la legge sui disabili (LDis; RS 151.3) e le strategie dei Cantoni per promuovere l'integrazione degli invalidi (v. art. 10 della legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi [LIPIn; RS 831.26]). Se i compiti previsti dall'articolo 74 LAI fossero trasferiti ai Cantoni, l'articolo 112c Cost., varie leggi federali e diverse basi giuridiche cantonali andrebbero adeguati. Un trasferimento di compiti significherebbe al contempo una ridefinizione in termini di finanziamento, con ripercussioni sull'attuale ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni.

Risposta del Consiglio federale.